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Document 62011TN0496
Case T-496/11: Action brought on 15 September 2011 — United Kingdom v ECB
Causa T-496/11: Ricorso proposto il 15 settembre 2011 — Regno Unito/BCE
Causa T-496/11: Ricorso proposto il 15 settembre 2011 — Regno Unito/BCE
GU C 340 del 19.11.2011, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 340/29 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2011 — Regno Unito/BCE
(Causa T-496/11)
2011/C 340/58
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: K. Beal, barrister, e S. Ossowski, Treasury Solicitor)
Convenuta: Banca Centrale Europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il Quadro politico di vigilanza sull’Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) della Banca Centrale Europea («BCE») del 5 luglio 2011 (1), nei limiti in cui adotta una politica di fissazione della sede da applicarsi ai sistemi di compensazione con controparte centrale («CCP») stabiliti in Stati membri che non sono parte dell’Eurosistema. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Con il primo motivo, esso asserisce che la BCE difettava del tutto di competenza a pubblicare l’atto contestato, oppure, in subordine, non poteva procedervi senza fare ricorso alla promulgazione di uno strumento legislativo, come un regolamento, adottato dal Consiglio o, altrimenti, dalla Banca Centrale Europea («BCE») stessa. |
2) |
Con il secondo motivo, esso asserisce che l’atto contestato impone, de jure oppure de facto, un obbligo relativo allo stabilimento della sede ai CCP che intendano intraprendere operazioni di compensazione o di regolamento in EURO e i cui scambi giornalieri eccedano un certo volume. L’atto contestato viola tutti o alcuni tra gli artt. 48, 56 e/o 63 TFUE, in quanto:
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3) |
Con il terzo motivo, esso asserisce che l’atto contestato viola gli artt. 101 e/o 102 TFUE, in combinato disposto con l’art. 106 TFUE e con l’art. 13 TUE, in quanto:
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4) |
Con il quarto motivo, esso asserisce che imporre ai CCP stabiliti in uno Stato membro non appartenente all’area Euro di adottare una veste giuridica e una sede diverse comporti una discriminazione diretta o indiretta sulla base della nazionalità. Tale obbligo violerebbe anche il principio generale di diritto dell'Unione della parità di trattamento, in quanto i CCP aventi sede in Stati membri diversi sono soggetti a trattamento diverso senza obiettive giustificazioni. |
5) |
Con il quinto motivo, il Regno Unito asserisce, senza con ciò assumersi l’onere di dimostrare che non vi è una giustificazione di interesse pubblico per tali restrizioni (mentre incomberebbe alla BCE l’onere di dimostrare la necessità di una deroga, se intende farlo), che qualsiasi giustificazione di ordine pubblico presentata dalla BCE non soddisferebbe il requisito della proporzionalità, in quanto sarebbero disponibili mezzi meno restrittivi per garantire la vigilanza sulle istituzioni finanziarie aventi sede nell’ambito dell’Unione ma fuori dell’area Euro. |
(1) Resa accessibile mediante pubblicazione sul sito web della BCE il 5 luglio 2011.