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Document 62011TN0474
Case T-474/11: Action brought on 6 September 2011 — Oster Weinkellerei v OHIM — Viñedos Emiliana (Igama)
Causa T-474/11: Ricorso proposto il 6 settembre 2011 — Oster Weinkellerei/UAMI — Viñedos Emiliana (Igama)
Causa T-474/11: Ricorso proposto il 6 settembre 2011 — Oster Weinkellerei/UAMI — Viñedos Emiliana (Igama)
GU C 319 del 29.10.2011, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/24 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2011 — Oster Weinkellerei/UAMI — Viñedos Emiliana (Igama)
(Causa T-474/11)
2011/C 319/51
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Andreas Oster Weinkellerei KG (Cochem, Germania) (rappresentante: avv. N. Schindler)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Viñedos Emiliana, SA (Santiago, Cile)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 giugno 2011, procedimento R 637/2010-2; |
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle proprie spese nonché a quelle sostenute dal ricorrente; |
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in subordine: sospendere il procedimento fino alla pronuncia di una decisione definitiva sul procedimento di nullità pendente dinanzi all’UAMI con il numero 000005716 C. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Igama» per prodotti della classe 33.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Viñedos Emiliana, SA.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «GAMMA» per prodotti della classe 33.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché non esisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.