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Document 62011TN0411

Causa T-411/11: Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — Hemofarm/UAMI — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM)

GU C 311 del 22.10.2011, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/44


Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — Hemofarm/UAMI — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM)

(Causa T-411/11)

2011/C 311/83

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hemofarm AD farmaceutsko-hemijska industrija Vršac (Vršac, Serbia) (rappresentante: D. Cañadas Arcas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Diafarm, SA (Barberá del Vallès, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

sospendere il procedimento dinanzi al Tribunale avviato dalla ricorrente e relativo al ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 maggio 2011, fintanto che l’UAMI e i Tribunali competenti in materia commerciale di Barcellona nn. 4 e 8 si pronuncino sulle domande di dichiarazione di nullità e decadenza per mancato uso;

in caso contrario, riesaminare, annullare o eventualmente modificare la decisione della quarta commissione di ricorso, R 298/2010-4, nella parte in cui si riferisce ai prodotti impugnati appartenenti alla classe 5, al fine di rigettare quindi l’opposizione B 996 506 relativamente a detta classe, di modo che la domanda di marchio comunitario n. 4 504 049 HEMOFARM della ricorrente risulti accettata per tutti i prodotti della classe 5 e si possa procedere alla sua registrazione nelle classi richieste 5 e 35.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HEMOFARM» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Laboratorios Diafarm, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario e internazionale «HEMOFARM» per prodotti appartenenti alle classi 3 e 16 e marchi denominativi nazionali «HEMOPLANT» e «HEMONET» per prodotti appartenenti alla classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dal momento che non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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