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Document 62011TN0167

    Causa T-167/11: Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

    GU C 145 del 14.5.2011, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 145/34


    Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione

    (Causa T-167/11)

    2011/C 145/56

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    condannare la Commissione a restituire il presunto credito di EUR 20 989,82 fatto valere dalla Commissione in base al contratto nella sua nota di addebito del 26 ottobre 2010, n. 2010-1232 e che ha dato luogo all'atto di compensazione del 17 dicembre 2010 (rif. BUDG/C3 D(2010) B.2 — 1232), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, conformemente al diritto belga applicabile al contratto;

    condannare la Commissione a tutte le spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. II.19, n. 1, delle condizioni generali del contratto LSHB-CT-2004-503319 relativo al progetto «ALLOSTEM», rientrante nel Sesto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (2002-2006) (in prosieguo: «il contratto ALLOSTEM»), in quanto la Commissione ha limitato la possibilità della ricorrente di dimostrare un corretto adempimento del contratto, o ha addirittura privato la ricorrente di tale possibilità, quanto all'ammissibilità delle spese per il personale non rispettando i criteri di definizione dei costi ammissibili.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi contrattuali derivanti dagli artt. II.19 e II.20 delle condizioni generali del contratto «ALLOSTEM», in quanto la Commissione ha escluso l'ammissibilità delle spese relative all'«accantonamento per la perdita del posto di lavoro» e ai congedi di maternità di una biologa assunta con un contratto a tempo determinato.

    3)

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 12 del contratto «ALLOSTEM» che assoggetta al diritto belga la valutazione della certezza di qualsiasi credito dovuto in base a detto contratto. La ricorrente fa valere che:

    la Commissione si sarebbe fondata esclusivamente sul diritto dell'Unione e non sul diritto belga per valutare se il credito rivendicato fosse o meno certo;

    il credito è oggetto di una contestazione seria che lo priva di qualsiasi certezza.


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