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Document 62011TJ0151

    Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 luglio 2014.
    Telefónica de España, SA e Telefónica Móviles España, SA contro Commissione europea.
    Causa T-151/11.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:631

    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parti

    Nella causa T‑151/11,

    Telefónica de España, SA, con sede in Madrid (Spagna),

    Telefónica Móviles España, SA, con sede in Madrid,

    rappresentate da F. González Díaz e F. Salerno, avvocati,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da G. Valero Jordana e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

    convenuta,

    sostenuta da

    Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da M. Muñoz Pérez, successivamente da S. Centeno Huerta e N. Díaz Abad, successivamente da Díaz Abad e infine da M. Sampol Pucurull, avvocati dello Stato,

    e da

    Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), con sede in Madrid, rappresentata da A. Martínez Sánchez, A. Vázquez-Guillén Fernández de la Riva e J. Rodríguez Ordóñez, avvocati,

    intervenienti,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9),

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

    composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

    cancelliere: T. Weiler, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2013,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza

    1. Con il presente ricorso la Telefónica de España, SA e la Telefónica Móviles España, SA, ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9; in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, la Commissione ha constatato che il sistema di finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), modificato dal Regno di Spagna dalla Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (legge 8/2009, del 28 agosto 2009, relativa al finanziamento della RTVE, BOE n. 210, del 31 agosto 2009, pag. 74003; in prosieguo: la «legge n. 8/2009»), che modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (legge 17//2006, del 5 giugno 2006, relativa alla radio e alla televisione pubbliche, BOE n. 134, del 6 giugno 2006, pag. 21270; in prosieguo: la «legge n. 17/2006»), era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

    Fatti e decisione impugnata

    2. La Telefónica de España è l’operatore storico nel settore delle telecomunicazioni in Spagna, segnatamente per i servizi di telefonia fissa, i quali possono comprendere la fornitura via cavo di servizi televisivi a pagamento, l’interconnessione e le linee affittate. La Telefónica Móviles España è un operatore di telefonia mobile in Spagna. Queste due società sono detenute al 100% dalla Telefónica de España, SA. La Telefónica de España opera sul mercato dell’offerta di contenuti audiovisivi tramite la sua rete «Internet Protocol Television», mediante l’offerta del suo servizio «Imagenio».

    3. La RTVE è l’organismo pubblico di radiodiffusione e di telediffusione spagnolo, al quale è stato assegnato un incarico di servizio pubblico in tali settori dalla legge n. 17/2006.

    4. La legge n. 17/2006 prevedeva un regime di finanziamento duplice della RTVE. In forza di tale legge, da un lato, la RTVE disponeva di introiti provenienti dalle sue attività commerciali, e segnatamente dalla vendita di spazi pubblicitari. Dall’altro, essa riceveva una compensazione dallo Stato spagnolo per lo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico. Tale sistema di finanziamento (in prosieguo: il «regime di finanziamento esistente della RTVE») è stato approvato dalla Commissione delle Comunità europee nelle sue decisioni C(2005) 1163 definitivo, del 20 aprile 2005, relativa ad un aiuto di Stato a favore della RTVE (E 8/05) (sintesi in GU 2006, C 239, pag. 17), e C(2007) 641 definitivo, del 7 marzo 2007, relativa al finanziamento di misure di riduzione dell’organico alla RTVE (NN 8/07) (sintesi in GU 2007, C 109, pag. 2).

    5. Il 22 giugno 2009, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa al disegno di legge sfociato nella legge n. 8/2009. Il 5 agosto 2009, la Commissione ha chiesto informazioni al Regno di Spagna in merito a tale disegno di legge.

    6. La legge n. 8/2009, entrata in vigore il 1° settembre 2009, ha modificato il regime di finanziamento esistente della RTVE.

    7. Anzitutto, la legge n. 8/2009 prevedeva che, a partire dalla fine del 2009, la pubblicità, la televendita, la sponsorizzazione e i servizi di accesso a pagamento non costituissero più fonti di finanziamento per la RTVE. Le uniche fonti di reddito commerciali delle quali la RTVE continuava a disporre successivamente a tale data erano quelle provenienti dalla prestazione di servizi a terzi e dalla vendita delle proprie produzioni [articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della legge n. 8/2009]. Tali redditi si limitavano ad un importo pari a circa EUR 25 milioni (v. punto 9 della decisione impugnata).

    8. Quindi, per compensare la perdita degli altri introiti commerciali, la legge n. 8/2009 ha introdotto o modificato, al suo articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e ai suoi articoli da 4 a 6, le tre misure fiscali seguenti:

    – una nuova imposta del 3% degli introiti degli operatori di servizi televisivi ad accesso libero e dell’1,5% degli introiti degli operatori di servizi televisivi a pagamento stabiliti in Spagna; il contributo di tale imposta al bilancio della RTVE non può superare il 15% (per quanto riguarda la televisione ad accesso libero) e il 20% (per quanto riguarda la televisione a pagamento) del totale delle sovvenzioni destinate annualmente alla RTVE e tutti gli introiti fiscali che eccedono queste percentuali confluiscono nelle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articolo 6 della legge n. 8/2009];

    – una nuova imposta dello 0,9% del reddito operativo lordo (escluso quello generato sul mercato di riferimento all’ingrosso) degli operatori dei servizi di telecomunicazione stabiliti in Spagna, iscritti nel registro degli operatori della commissione del mercato delle telecomunicazioni e il cui ambito geografico corrisponda al territorio dello Stato spagnolo o sia superiore a quello di una comunità autonoma i cui servizi, audiovisivi o altri, prevedano la pubblicità, per uno dei seguenti servizi: servizio telefonico fisso, servizio telefonico mobile e fornitura d’accesso a Internet; il contributo al sostegno totale delle sovvenzioni destinato annualmente alla RTVE non può superare il 25%, e tutti gli introiti fiscali che eccedono questa percentuale confluiscono nelle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 5 della legge n. 8/2009];

    – una percentuale dell’80%, per un importo massimo di EUR 330 milioni, del rendimento della tassa esistente sulla riserva di proprietà pubblica radioelettrica. Il resto viene devoluto alle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo e questa percentuale può essere modificata in conformità alle leggi sul bilancio generale dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 4 della legge n. 8/2009].

    9. Inoltre, la compensazione per l’adempimento agli obblighi di servizio pubblico, prevista dalla legge n. 17/2006, è stata mantenuta [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 8/2009]. In tal senso, qualora le summenzionate fonti di finanziamento [e alcune altre fonti senza grande importanza previste all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da f) a i), della legge n. 8/2009] non fossero sufficienti a coprire l’insieme dei costi della RTVE per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, lo Stato spagnolo era obbligato, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, a colmare tale scarto. Pertanto, il sistema di finanziamento duplice della RTVE si trovava trasformato in un sistema di finanziamento quasi unicamente pubblico (in prosieguo: il «regime di finanziamento quasi unicamente pubblico»).

    10. Infine, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevedeva un tetto per gli introiti della RTVE. Nel corso dei due anni 2010 e 2011, il totale di detti introiti non poteva superare EUR 1 200 milioni annui, il che corrispondeva parimenti al tetto delle sue spese per ciascun esercizio. Durante gli anni dal 2012 al 2014, l’aumento massimo di tale importo era fissato all’1% e, per gli anni successivi, l’incremento era determinato dall’andamento annuo dell’indice dei prezzi al consumo.

    11. La legge n. 8/2009 ha parimenti modificato la definizione di incarico di servizio pubblico di radiodiffusione assegnato alla RTVE. Segnatamente, essa ha stabilito obblighi supplementari per la RTVE in relazione alla programmazione per l’infanzia. Inoltre, essa ha previsto dei limiti per l’acquisto dei diritti di trasmissione di eventi sportivi, nonché per la diffusione di film realizzati da grandi case produttrici cinematografiche internazionali nella fascia oraria di massimo ascolto.

    12. Il 2 dicembre 2009 la Commissione ha notificato al Regno di Spagna la sua decisione di avvio del procedimento previsto dall’articolo 108 TFUE, concernente la modifica del regime di finanziamento della RTVE (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento di indagine formale») (sintesi in GU 2010, C 8, pag. 31). Essa ha invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulla misura in questione.

    13. Il 18 marzo 2010, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di uno Stato previsto all’articolo 258 TFUE, ritenendo che l’imposta sulle comunicazioni elettroniche fosse contraria all’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21). Il 30 settembre 2010, in un parere motivato, la Commissione ha chiesto al Regno di Spagna di sopprimere tale imposta a causa della sua incompatibilità con detta direttiva.

    14. Il 20 luglio 2010, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, nella quale essa ha dichiarato che la modifica del sistema di finanziamento della RTVE prevista dalla legge n. 8/2009 era compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Essa si è fondata segnatamente sulla constatazione che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non erano parte integrante dei nuovi elementi di aiuto previsti da tale legge e che un’eventuale incompatibilità di tali misure fiscali con la direttiva autorizzazioni non comprometteva pertanto l’esame della sua compatibilità con il mercato interno. Inoltre, essa ha ritenuto che il regime finanziario modificato della RTVE fosse conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto era proporzionale.

    Procedimento dinanzi al Tribunale

    15. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

    16. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2011, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

    17. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2011, la RTVE ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

    18. Con ordinanze rispettivamente del 30 giugno e del 22 settembre 2011, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi.

    19. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2011, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato di taluni dati e informazioni contenute negli allegati al ricorso nei confronti della RTVE.

    20. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2011, la RTVE ha sollevato talune obiezioni nei confronti della domanda di trattamento riservato formulata dalle ricorrenti.

    21. Con ordinanza del 7 dicembre 2011, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha respinto tale domanda di trattamento riservato.

    22. Le parti intervenienti hanno depositato le loro memorie e le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in relazione alle medesime nei termini impartiti.

    23. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2012, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato, nei confronti del Regno di Spagna e della RTVE, di taluni elementi contenuti nelle loro osservazioni sulla memoria di intervento della RTVE.

    24. Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 10 e l’11 aprile 2012, rispettivamente, il Regno di Spagna e la RTVE hanno contestato le domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti.

    25. Con ordinanza del 4 luglio 2013, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha respinto tale domanda di trattamento riservato.

    26. Con lettere del 9 luglio 2013, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a taluni quesiti nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, in conformità dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta nel termine impartito.

    27. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 15 ottobre 2013.

    28. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    – annullare la decisione impugnata in forza dell’articolo 263 TFUE;

    – in ogni caso, condannare la Commissione alle spese;

    – condannare il Regno di Spagna a tutte le spese collegate al suo intervento, incluse quelle da loro sostenute;

    – condannare la RTVE a tutte le spese collegate al suo intervento, incluse quelle da loro sostenute.

    29. La Commissione, il Regno di Spagna e la RTVE chiedono che il Tribunale voglia:

    – dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile;

    – in ogni caso, dichiarare il ricorso infondato;

    – condannare le ricorrenti alle spese.

    In diritto

    30. Il ricorso è fondato su cinque motivi, attinenti, in primo luogo, ad una violazione dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE; in secondo luogo, ad una violazione dell’articolo 108 TFUE e dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1); in terzo luogo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione al riguardo; in quarto luogo, ad un errore concernente la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE e, in quinto luogo, ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e dell’obbligo di motivazione.

    1. Sulla ricevibilità del ricorso e dei motivi

    31. La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, deduce che il ricorso è parzialmente irricevibile. Le ricorrenti sarebbero unicamente titolari di un interesse ad agire in relazione alla loro domanda di annullamento, nella parte concernente gli elementi della decisione impugnata collegati ai conferimenti che esse sono tenute ad effettuare. Esse non avrebbero pertanto interesse a chiedere l’annullamento di detta decisione nella parte in cui essa riguardi o dei conferimenti che esse sarebbero comunque tenute a versare, a prescindere dalla destinazione degli importi, o dei conferimenti che esse non sarebbero tenute a versare. Ciascuno dei conferimenti previsti agli articoli da 4 a 6 della legge n. 8/2009 sarebbe separabile dagli altri. L’annullamento di uno di essi non inciderebbe pertanto sugli altri.

    32. A sua volta, il Regno di Spagna fa valere che i motivi dal secondo al quinto sono irricevibili per difetto di interesse ad agire delle ricorrenti. Tali motivi interesserebbero la fondatezza della decisione impugnata. Non sarebbe pertanto sufficiente che le ricorrenti siano considerate soggetti interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, ma detta decisione dovrebbe riguardarle individualmente. Orbene, la posizione delle ricorrenti sul mercato non verrebbe compromessa in maniera sostanziale dalla legge n. 8/2009.

    33. Le ricorrenti contestano tali argomenti.

    34. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che spetta al giudice dell’Unione europea valutare, a seconda delle circostanze del caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il fatto di respingere nel merito un ricorso o un motivo senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità (sentenza della Corte del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, Racc. pag. I‑1873, punti 51 e 52, e sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, Racc. pag. II‑2123, punto 155).

    35. Nelle circostanze che caratterizzano il caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno, per ragioni di economia del procedimento, esaminare immediatamente la domanda di annullamento delle ricorrenti e la fondatezza dei motivi da esse dedotti a sostegno della medesima, senza statuire in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso nel suo insieme né su quella dei motivi dal secondo al quinto, atteso che il ricorso è, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, destituito di fondamento.

    2. Nel merito

    Sul primo motivo, relativo ad una violazione dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE

    36. Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i loro diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Al punto 29 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, essa avrebbe rilevato che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dal regime di finanziamento esistente della RTVE, nonostante sussistessero dubbi al riguardo. Così facendo, essa avrebbe delimitato l’oggetto del procedimento di indagine formale. Tale delimitazione avrebbe comportato la limitazione dei loro diritti procedurali, dal momento che la Commissione è unicamente tenuta a tenere conto delle osservazioni dei terzi interessati concernenti l’oggetto del procedimento. Di conseguenza, per quanto attiene alla questione se le misure fiscali fossero separabili dagli elementi di aiuto, le ricorrenti fanno valere di non avere beneficiato di una protezione paragonabile a quella della quale esse avrebbero beneficiato se tale questione fosse stata oggetto del procedimento. La situazione sarebbe pertanto equivalente a quella in cui la Commissione adotta una decisione definitiva su una misura senza avviare il procedimento di indagine formale, malgrado sussistano seri dubbi concernenti la misura in questione.

    37. La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tali argomenti.

    38. A tal riguardo occorre rammentare che il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è inteso segnatamente a tutelare i diritti dei terzi potenzialmente interessati e si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se una misura sia compatibile con il mercato comune (sentenza della Corte del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a., C‑47/10 P, Racc. pag. I‑10707, punto 70, e sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T‑388/03, Racc. pag. II‑199, punto 87).

    39. Occorre parimenti rilevare che, nella specie, le ricorrenti non addebitano alla Commissione il mancato avvio del procedimento di indagine formale con riferimento alla legge n. 8/2009. Esse sostengono che, benché la Commissione abbia deciso di avviare il procedimento di indagine formale in relazione a tale legge, essa ha violato i loro diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE constatando, nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dal regime di finanziamento in vigore della RTVE.

    40. Questo argomento deve essere respinto.

    41. Infatti, le constatazioni concernenti le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009, effettuate dalla Commissione al punto 29 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, non sono idonee a pregiudicare i diritti procedurali delle ricorrenti garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    42. Contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la situazione che caratterizza il caso di specie non può essere paragonata ad una situazione nella quale la Commissione abbia deciso di non avviare il procedimento di indagine formale con riferimento alla legge n. 8/2009.

    43. Infatti, nel caso in cui la Commissione avesse deciso di non avviare il procedimento di indagine formale con riferimento alla legge n. 8/2009, le ricorrenti non avrebbero potuto avvalersi dei diritti procedurali garantiti loro dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in quanto terzi interessati.

    44. Peraltro, nella specie, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale con riferimento alla legge n. 8/2009. Le ricorrenti avrebbero pertanto potuto presentare osservazioni in quanto terzi interessati e la Commissione avrebbe potuto tenere conto di tali osservazioni.

    45. Anzitutto, le constatazioni della Commissione riprese al punto 29 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale non ostavano a che le ricorrenti potessero esprimere dei dubbi nei confronti del carattere separabile delle misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009. Infatti, quando la Commissione decide di procedere all’indagine formale di una misura, essa invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in relazione alla medesima. Orbene, nulla osta a che tali terzi interessati formulino osservazioni non solo per quanto riguarda i dubbi menzionati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, ma anche per quanto riguarda altri elementi della misura oggetto di indagine.

    46. Inoltre, anche ammesso che la Commissione non abbia espresso dubbi in relazione alla separabilità delle misure fiscali nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, ciò non le impedirebbe di tenere conto dei dubbi sollevati da terzi interessati nel corso del procedimento di indagine formale. Nulla osta a che, a seguito dei dubbi sollevati nelle osservazioni di un terzo interessato, la Commissione proceda ad un esame più approfondito, raccolga informazioni supplementari e, se del caso, modifichi la propria posizione. Infatti, si evince dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 che la decisione di avvio del procedimento di indagine formale include una valutazione preliminare che consente alla Commissione di formarsi una prima opinione quanto alla questione se le misure oggetto di esame presentino il carattere di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e siano compatibili con il mercato interno. Una siffatta decisione riveste dunque unicamente un carattere preparatorio (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2009, Andersen/Commissione, T‑87/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 53). Il carattere necessariamente provvisorio delle valutazioni effettuate nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale è confermato dall’articolo 7 del regolamento n. 659/1999, che prevede che la Commissione può stabilire nella decisione definitiva che la misura oggetto di indagine non costituisce un aiuto, che l’aiuto notificato è compatibile con il mercato comune, che l’aiuto notificato può essere considerato compatibile con il mercato comune laddove siano rispettate talune condizioni, o che l’aiuto notificato è incompatibile con il mercato comune (sentenza del Tribunale del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commissione, T‑190/00, Racc. pag. II‑5015, punto 48).

    47. Di conseguenza, le ricorrenti non possono invocare con successo che i loro diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sono stati pregiudicati dalla constatazione della Commissione al punto 29 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

    48. Nessun argomento addotto dalle ricorrenti è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.

    49. Da un lato, le ricorrenti sostengono che dai punti da 90 a 99 della sentenza della Corte del 2 settembre 2010, Commissione/Scott (C‑290/07 P, Racc. pag. I‑7763) possa dedursi che la Commissione non è obbligata a prendere in considerazione i dubbi concernenti elementi della misura oggetto di indagine sollevati da terzi interessati, nella misura in cui essa non li abbia esternati nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Orbene, tale lettura della summenzionata sentenza è erronea. Infatti, in detta sentenza, la Corte si è limitata a rilevare che la Commissione non è obbligata a prendere in considerazione documenti che, da un lato, non le erano stati forniti nel corso del procedimento amministrativo, bensì in un momento successivo, e, dall’altro, si limitavano a contenere affermazioni vaghe.

    50. Dall’altro, invocando i punti da 124 a 137 della sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, González y Díez/Commissione (T‑25/04, Racc. pag. II‑3121), le ricorrenti sostengono che la Commissione deve tenere conto del legittimo affidamento che le indicazioni contenute nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale hanno potuto ingenerare.

    51. Anche questo argomento deve essere respinto.

    52. Infatti, la sentenza menzionata al punto 50 supra, riguarda un caso in cui il Tribunale ha verificato se, nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione aveva fornito indicazioni sufficienti, consentendo così al beneficiario della misura di rendersi conto che essa nutriva un dubbio con riferimento ad un elemento della misura oggetto di indagine, di far valere i suoi argomenti e di fornire gli elementi che poteva giudicare necessari su tale punto con piena cognizione di causa. Orbene, in assenza di indicazioni sufficienti, non ci si può aspettare che un beneficiario di una misura sia tenuto a dissipare i dubbi nutriti dalla Commissione nei confronti della stessa. Questi può pertanto invocare il principio del legittimo affidamento qualora la Commissione si fondi su tale dubbio nella sua decisione finale.

    53. Tale ragionamento non è trasponibile al caso in oggetto, nel quale, in caso di disaccordo, le ricorrenti potevano sottoporre le loro osservazioni concernenti la constatazione della Commissione, effettuata al punto 29 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, secondo cui le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dal regime di finanziamento esistente della RTVE. Alla luce del carattere necessariamente provvisorio delle valutazioni della Commissione contenute in una siffatta decisione, le ricorrenti non potevano confidare nel fatto che, nel corso del procedimento, a seguito, segnatamente, delle loro osservazioni, la Commissione non cambiasse parere.

    54. Occorre pertanto dichiarare infondato il primo motivo.

    Sul secondo motivo, relativo ad un errore concernente la nozione di nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108 TFUE e dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999

    55. Il secondo motivo verte sulla parte della motivazione della decisione impugnata intitolata «Analisi del carattere di aiuto esistente delle misure», costituita dai punti da 48 a 55. La Commissione ha risposto all’argomento addotto dal Regno di Spagna, secondo il quale la legge n. 8/2009 non alterava in modo sostanziale il regime di aiuti esistente, modificato in conformità della decisione della Commissione nella causa E 8/05, e non costituiva pertanto un nuovo aiuto per il quale fosse richiesta una nuova notifica (v. punto 48 della decisione impugnata).

    56. Le ricorrenti deducono che, ai punti da 48 a 55 della decisione impugnata, la Commissione, rilevando che la modifica del regime di finanziamento della RTVE apportata dalla legge n. 8/2009 era separabile dal suo regime di finanziamento esistente, ha violato la nozione di nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108 TFUE e dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999. Tale legge non potrebbe essere ritenuta una mera aggiunta al regime esistente. Essa non si limiterebbe a modificare il finanziamento della RTVE, ma avrebbe parimenti modificato l’incarico di servizio pubblico assegnato a tale organismo. Orbene, esisterebbe un nesso fra il finanziamento e lo sviluppo dell’incarico di servizio pubblico. Pertanto, la Commissione non avrebbe potuto ritenere che la modifica del finanziamento della RTVE introdotta da detta legge fosse separabile dal regime esistente e non avrebbe dovuto essere esaminata in maniera autonoma.

    57. Le ricorrenti sostengono parimenti che la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto. La distinzione, da essa operata nella decisione impugnata, fra l’analisi della modifica del finanziamento e quella della modifica dell’incarico di servizio pubblico sarebbe contraria alla sua prassi decisionale.

    58. Per contro, la Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, ritiene che tale motivo debba essere respinto. Le modifiche apportate dalla legge n. 8/2009 sarebbero separabili dal regime esistente. Solo modifiche che incidono sulla sostanza, vale a dire sul funzionamento intrinseco di un regime esistente, non sarebbero separabili dal medesimo. Orbene, le modifiche apportate dalla legge n. 8/2009 non avrebbero pregiudicato il funzionamento del regime di finanziamento esistente. Anzitutto, le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non avrebbero pregiudicato né la valutazione degli altri elementi dell’aiuto concesso alla RTVE, né l’incidenza che l’aiuto di Stato avrebbe potuto avere sul mercato. Poi, il fatto che le misure fiscali avevano rafforzato l’indipendenza del servizio pubblico non avrebbe compromesso il funzionamento intrinseco del regime esistente, né l’impatto che l’aiuto avrebbe potuto avere sul mercato. Infine, gli adeguamenti dell’incarico di servizio pubblico avrebbero introdotto una definizione più restrittiva di tale incarico; ciò non avrebbe inciso sull’esame della sua compatibilità e non avrebbe mutato la qualificazione come aiuto esistente del regime di finanziamento esistente della RTVE.

    59. La Commissione aggiunge che l’argomento relativo alla sua prassi decisionale è inoperante, in quanto l’esistenza di una siffatta prassi non sarebbe idonea ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata. In ogni caso, la sua prassi non sarebbe incoerente.

    60. In tale contesto, occorre anzitutto richiamare le norme che disciplinano le modifiche di un regime di aiuti esistente, per poi esaminare la questione se, ai punti da 48 a 55 della decisione impugnata, la Commissione abbia rispettato tali norme.

    Sulle norme che disciplinano le modifiche di un regime di aiuti esistente

    61. Quanto alle norme che disciplinano le modifiche di un regime di aiuti esistente, occorre ricordare anzitutto che, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, si intendono per nuovi aiuti i regimi di aiuti e aiuti individuali che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti.

    62. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1), ogni modifica di un aiuto esistente non costituisce necessariamente un nuovo aiuto. Infatti, come si evince da tale disposizione, le modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della misura di aiuto non sono considerate modifiche di un aiuto esistente. Per costituire un nuovo aiuto, la modifica di un aiuto esistente deve pertanto essere sostanziale.

    63. Nel caso in cui la modifica di un regime di aiuti esistente costituisca un nuovo aiuto, la Commissione deve verificare in che misura essa incida sul regime di aiuti esistente. In linea di principio, solamente la modifica in quanto tale costituisce un nuovo aiuto. È solo nell’ipotesi in cui la modifica incida sulla sostanza stessa del regime di aiuti iniziale che tale regime viene trasformato in un regime di aiuti nuovo. Orbene, una modifica non incide su lla sostanza stessa del regime iniziale neanche qualora l’elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale (sentenza del Tribunale del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione, T‑195/01 e T‑207/01, Racc. pag. II‑2309, punti da 109 a 111).

    64. In tal senso, la modifica di un regime di aiuti che prevede l’estensione di un regime di aiuti esistente ad una nuova categoria di beneficiari è una modifica chiaramente separabile dal regime iniziale, in quanto l’applicazione del regime di aiuti esistente alla nuova categoria di beneficiari non incide sulla valutazione della compatibilità del regime iniziale (sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2009, ASM Brescia/Commissione, T‑189/03, Racc. pag. II‑1831, punto 106).

    65. In tale contesto, occorre parimenti precisare che è solo nella misura in cui la modifica di un regime di aiuti esistente incide sulla sua sostanza che esso deve essere considerato un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999. Pertanto, la Commissione può limitarsi a valutare unicamente gli elementi del regime esistente che sono stati interessati nella loro sostanza dalla modifica. In relazione a tali elementi, nulla osta a che la Commissione si fondi sul risultato della sua valutazione iniziale e si limiti a verificare se essa venga rimessa in discussione dalla modifica. In relazione all’obbligo di notifica di uno Stato membro, ne risulta che, anche in un caso in cui una nuova misura di aiuto modifichi la sostanza del regime di aiuti esistente, lo Stato membro non è necessariamente obbligato a notificare di nuovo il regime di aiuti nella sua totalità, ma può limitarsi a notificare la modifica, a condizione che una siffatta notifica contenga tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare la nuova misura di aiuto.

    Sull’approccio della Commissione nel caso di specie

    66. È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre verificare se, ai punti da 48 a 55 della decisione impugnata, la Commissione abbia rispettato le norme che disciplinano le modifiche di un regime di aiuti esistente.

    67. Ai punti 49 e 50 della decisione impugnata la Commissione ha affermato che, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 794/2004, essa doveva anzitutto verificare se la modifica del regime di finanziamento della RTVE introdotta dalla legge n. 8/2009 fosse sostanziale. Quindi, essa ha rilevato che il passaggio da un regime di finanziamento duplice a un regime di finanziamento quasi unicamente pubblico della RTVE, al quale il Regno di Spagna aveva proceduto mediante l’adozione di detta legge, aveva costituito una modifica sostanziale e configurava pertanto un nuovo aiuto. In tale contesto, essa ha ritenuto che l’importo dell’aiuto fosse aumentato significativamente e che il finanziamento collegato alla pubblicità, che non aveva costituito un aiuto, fosse stato sostituito da un finanziamento fornito dallo Stato spagnolo.

    68. In questa parte della motivazione della decisione impugnata, la quale non è peraltro rimessa in discussione dalle parti, la Commissione si è dunque limitata a pronunciarsi sulla questione se le modifiche apportate al regime di finanziamento esistente della RTVE da parte della legge n. 8/2009 costituissero un nuovo aiuto (v. punto 62 supra). Tali considerazioni non riguardano pertanto la questione della separabilità delle modifiche apportate dalla legge n. 8/2009 al regime di finanziamento esistente della RTVE.

    69. Ai punti 51 e 52 della decisione impugnata, la Commissione ha illustrato il metodo che essa intendeva seguire quanto al trattamento di una modifica di un regime di aiuti esistente. Dopo aver richiamato l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e la giurisprudenza menzionata al punto 63 supra, la Commissione ha ritenuto, alla prima frase del punto 52 della decisione impugnata, che gli adeguamenti che non incidevano sulla valutazione della compatibilità della misura di aiuto non incidevano nemmeno sulla sostanza dell’aiuto, non modificando pertanto la definizione della misura in termini di aiuto esistente. Nella seconda e nella terza frase del punto 52 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che, se una modifica incideva sulla sostanza di un regime, ma non tanto da richiedere una nuova valutazione degli altri suoi elementi, essa poteva essere valutata separatamente, senza far riferimento agli altri elementi del regime e che, in tal caso, l’obbligo di notifica da parte dello Stato membro e l’obbligo di revisione da parte della Commissione si applicavano soltanto alla modifica.

    70. Tali conclusioni non sono inficiate da errori. Infatti, come illustrato ai punti 63 e 64 supra, una modifica che non è idonea ad avere un impatto sulla valutazione di un regime di aiuti esistente, in quanto essa non incide sulla sua sostanza, deve essere considerata separabile da tale regime. Inoltre, come illustrato al punto 65 supra, qualora una misura che deve essere considerata un nuovo aiuto possa avere un impatto sulla valutazione di un regime di aiuti iniziale, solo gli elementi di quest’ultimo che vengono interessati nella loro sostanza si trasformano in un nuovo aiuto.

    71. Ai punti da 53 a 55 della decisione impugnata, la Commissione ha applicato il metodo menzionato al punto 69 supra.

    72. In tal senso, ai punti 54 e 55 della decisione impugnata la Commissione si è pronunciata sulla questione se le modifiche apportate dalla legge n. 8/2009 al regime di finanziamento esistente della RTVE fossero separabili dal regime di aiuti esistente.

    73. Al punto 54 della decisione impugnata, essa ha esaminato il rapporto fra le nuove risorse per la RTVE e gli elementi di aiuto previsti dal suo regime di finanziamento esistente. Dopo aver confermato che queste nuove risorse erano sostanziali e costituivano dunque un nuovo aiuto, essa ha rilevato che le stesse potevano avere un impatto sulla «compatibilità di tutti gli aiuti» e, dunque, anche sugli elementi di aiuto già previsti dal regime di aiuti esistente a favore della RTVE.

    74. Al punto 55 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che tali modifiche avrebbero dovuto esserle notificate formalmente, a causa del loro effetto sulla compatibilità complessiva del regime di finanziamento della RTVE. Essa ha precisato che la qualificazione come nuovo aiuto si riferiva soltanto alla modifica in quanto tale, cosicché essa era unicamente obbligata a valutare la qualità dei cambiamenti e le loro conseguenze quanto alla compatibilità dell’aiuto.

    75. Ai punti 54 e 55 della decisione impugnata, la Commissione non ha dunque rilevato che i nuovi elementi di aiuto introdotti dalla legge n. 8/2009 fossero separabili dal regime di aiuti esistente. Al contrario, si evince chiaramente da detti punti che essa ha ritenuto che tale legge avesse modificato nella loro sostanza taluni degli elementi del regime di aiuti esistente.

    76. Tale lettura è confermata dall’economia della decisione impugnata. Infatti, nell’ambito dell’esame della compatibilità dell’aiuto, la Commissione ha esaminato il regime di finanziamento della RTVE come modificato dalla legge n. 8/2009 e, dunque, il regime di aiuti a favore della RTVE, il quale è composto non solo dai nuovi elementi di aiuto introdotti da detta legge, bensì anche dagli elementi del regime esistente modificati da tale legge nella loro sostanza. In tal senso, da un lato, ai punti da 56 a 60 della decisione impugnata, la Commissione ha analizzato la definizione modificata dell’incarico di servizio pubblico della RTVE. Dall’altro, ai punti da 67 a 76 della decisione impugnata, essa ha controllato se, alla luce di tale incarico e dell’insieme degli elementi di aiuto di cui beneficiava la RTVE, ossia le risorse pubbliche introdotte da tale legge e quelle che erano già previste dal regime di finanziamento esistente della RTVE, sussistesse un rischio di sovracompensazione.

    77. Pertanto, dai punti 54 e 55 nonché dall’economia della decisione impugnata si evince chiaramente che la Commissione non ha constatato che gli elementi di aiuto previsti dalla legge n. 8/2009 costituissero un nuovo aiuto separabile dal regime di aiuti esistente della RTVE.

    78. Tale conclusione non viene rimessa in discussione dalle considerazioni svolte dalla Commissione al punto 53 della decisione impugnata. È vero che essa ha rilevato che le misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dall’attuale regime di finanziamento della RTVE. In tale contesto, essa ha ritenuto che le nuove fonti di finanziamento potrebbero incidere sulla legalità del regime in quanto tale, ma che esse non influissero sulla valutazione degli altri elementi dell’aiuto concesso alla RTVE né sul potenziale impatto dell’aiuto sul mercato.

    79. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non può dedursi dal punto 53 della decisione impugnata che la Commissione abbia ritenuto che gli elementi di aiuto previsti dalla legge n. 8/2009 fossero separabili dal regime di aiuti esistente a favore della RTVE.

    80. In primo luogo, una lettura del genere non si impone. Infatti, sembra parimenti ipotizzabile che le considerazioni svolte dalla Commissione al punto 53 della decisione impugnata riguardino unicamente le misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 e, dunque, l’elemento fiscale di detta legge. In tal caso, le considerazioni svolte dalla Commissione in detto punto riguarderebbero unicamente elementi di tale legge che, a suo avviso, non costituivano parte integrante dell’aiuto e non potevano pertanto incidere sulla sua compatibilità con il mercato comune (v. punti da 61 a 66 della decisione impugnata, la cui fondatezza verrà esaminata nell’ambito dell’analisi del quarto motivo). Sembra possa ipotizzarsi che, in tale punto, la Commissione abbia voluto limitarsi a constatare che il Regno di Spagna era obbligato a notificarle la legge in questione, ma non a notificarle ex novo tutti gli elementi del regime di finanziamento esistente della RTVE (v., a tal riguardo, punto 65 supra).

    81. In secondo luogo, benché si debba ritenere che la portata esatta delle osservazioni della Commissione di cui al punto 53 della decisione impugnata non sia del tutto chiara, in ogni caso la lettura di tale punto fatta dalla ricorrente deve essere respinta, in quanto diametralmente opposta al resto della motivazione e all’economia di tale decisione (v. punti da 72 a 77 supra).

    82. Occorre pertanto concludere nel senso che, al punto 53 della decisione impugnata, la Commissione non ha constatato che le modifiche apportate al regime di finanziamento esistente della RTVE costituissero un nuovo aiuto interamente separabile da quest’ultimo e che potesse essere oggetto di un esame autonomo. Di conseguenza, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la Commissione non ha violato l’articolo 108 TFUE e l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999.

    83. Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in toto.

    Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione concernente la separabilità della modifica del regime esistente

    84. Nell’ambito del terzo motivo le ricorrenti deducono che, al punto 53 della decisione impugnata, la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione. Essa non avrebbe motivato l’iter che l’avrebbe portata a concludere che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 fossero separabili dall’attuale regime di finanziamento della RTVE.

    85. Per contro la Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente.

    86. In tale contesto, occorre rammentare che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi quanto prescritto dall’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (v. sentenza del Tribunale del 1° luglio 2009, KG Holding e a./Commissione, da T‑81/07 a T‑83/07, Racc. pag. II‑2411, punti 61 e 62 e la giurisprudenza citata).

    87. In primo luogo, occorre respingere il presente motivo nella misura in cui con il medesimo si chiede alla Commissione di dichiarare che le nuove risorse pubbliche introdotte dalla legge n. 8/2009 e la modifica della definizione dell’incarico di servizio pubblico erano separabili dal regime di aiuti esistente. Come è già stato illustrato ai punti da 71 a 83 supra, la decisione impugnata non contiene siffatte affermazioni della Commissione.

    88. In secondo luogo, quanto al dubbio concernente la portata esatta delle considerazioni della Commissione figuranti al punto 53 della decisione impugnata (v. punti 80 e 81 supra), occorre ricordare che un’eventuale contraddizione nella motivazione di una decisione integra una violazione dell’obbligo di motivazione soltanto qualora risulti che, a causa di tale contraddizione, il destinatario dell’atto non è in grado di conoscere la reale motivazione della decisione, nel suo complesso o in parte, e che pertanto il dispositivo dell’atto è, in tutto o in parte, privo di qualsiasi fondamento giuridico (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013, Germania/Commissione, T‑347/09, punto 101 e la giurisprudenza citata).

    89. Orbene, questo presupposto non ricorre nella fattispecie. Infatti, come illustrato ai punti da 72 a 76 supra, anzitutto, dai punti 54 e 55 della decisione impugnata nonché dall’economia di detta decisione si evince chiaramente che la Commissione non riteneva che le modifiche introdotte dalla legge n. 8/2009 fossero separabili dal regime di aiuti esistente. In tale contesto, si deve parimenti ritenere che le ragioni per le quali la Commissione ha considerato che il regime di finanziamento della RTVE, come modificato dalla legge n. 8/2009, fosse compatibile con il mercato comune emergono dai punti da 56 a 76 della decisione impugnata, ove essa non si è limitata ad esaminare la compatibilità dei nuovi elementi di aiuto introdotti dalla legge n. 8/2009, ma ha esaminato anche quella degli elementi di aiuto modificati dalla legge n. 17/2006.

    90. In terzo luogo, anche ammesso che, al punto 53 della decisione impugnata, la Commissione abbia contraddetto il resto delle considerazioni della decisione impugnata, circostanza che non è dimostrata, una siffatta contraddizione non sarebbe idonea ad incidere sulla legimittità della decisione impugnata. Infatti, l’approccio e la reale motivazione della Commissione risultano dai punti 54 e 55 di detta decisione e dall’economia della medesima (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, cit. al punto 88 supra, punto 101 e la giurisprudenza citata).

    91. Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto.

    Sul quarto motivo, concernente la constatazione della Commissione secondo la quale le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non erano parte integrante dell’aiuto

    92. Il quarto motivo ha ad oggetto la motivazione illustrata ai punti da 61 a 66 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha rilevato che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non costituivano parte integrante della misura di aiuto da essa introdotta.

    93. Le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, le tre nuove misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 costituivano parte integrante dei nuovi elementi di aiuto introdotti da tale legge. Di conseguenza, nell’ambito dell’esame della compatibilità dell’aiuto, la Commissione avrebbe parimenti dovuto esaminare la compatibilità delle tre nuove misure fiscali con il diritto dell’Unione e, segnatamente, con la direttiva autorizzazioni.

    94. Tale motivo si articola in due parti. Da un lato, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i criteri che governano il rapporto fra una misura di aiuto e il suo finanziamento. Dall’altro, esse fanno valere che, in applicazione dei criteri corretti, la Commissione avrebbe dovuto constatare che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 costituivano parte integrante degli elementi di aiuto introdotti da tale legge.

    Sulla prima parte del quarto motivo, concernente le condizioni alle quali la modalità di finanziamento di un aiuto deve essere considerata parte integrante dello stesso

    95. La prima parte del motivo in esame riguarda i punti da 61 a 63 della decisione impugnata. Al punto 61 la Commissione ha ritenuto che, secondo la legge n. 8/2009, il passaggio da un sistema di finanziamento duplice della RTVE ad un regime di finanziamento quasi unicamente pubblico fosse accompagnato dall’introduzione o dalla modifica di tre misure fiscali, il cui obiettivo era generare il necessario gettito fiscale. Al punto 62 essa ha rammentato che, qualora un’imposta sia parte integrante dell’aiuto, essa doveva prendere in considerazione il metodo utilizzato per finanziare un aiuto e poteva dichiarare compatibile con il mercato interno il regime di aiuti solo se tale regime di aiuti era conforme al diritto dell’Unione. Al punto 63 essa ha ritenuto che, per poter considerare un’imposta parte integrante di una misura di aiuto, la destinazione della stessa dovesse essere obbligatoriamente vincolata all’aiuto, nel senso che il gettito fiscale dell’imposta doveva essere obbligatoriamente destinato al finanziamento dell’aiuto incidendo direttamente sul suo ammontare.

    96. Le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al punto 63 della decisione impugnata, affinché delle misure fiscali intese a finanziare una misura di aiuto costituiscano parte integrante di quest’ultima, è sufficiente che esse siano destinate al beneficiario dell’aiuto. Per contro, non sarebbe necessario che una misura fiscale abbia un’incidenza diretta sull’ammontare dell’aiuto. Non si tratterebbe, in questo caso, che di un indizio fra altri.

    97. Invece, la Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, ritiene che i criteri menzionati al punto 63 della decisione impugnata non siano erronei. Un’imposta potrebbe essere ritenuta parte integrante di una misura di aiuto solo qualora siano soddisfatti due requisiti, ossia, in primo luogo, che il gettito fiscale dell’imposta sia obbligatoriamente destinato al finanziamento dell’aiuto e, in secondo luogo, che il gettito fiscale incida direttamente sul suo ammontare.

    98. A tal riguardo, occorre rammentare che il Trattato FUE prevede una precisa delimitazione tra, da un lato, le norme concernenti gli aiuti di Stato, di cui agli articoli da 107 TFUE a 109 TFUE, e, dall’altro, le norme concernenti le distorsioni risultanti dalle disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative degli Stati membri e, segnatamente, le loro disposizioni in materia fiscale, previste agli articoli 116 TFUE e 117 TFUE (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C‑174/02, Racc. pag. I‑85, punto 24).

    99. Ne consegue che, in linea di principio, le misure fiscali che servono a finanziare un aiuto non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE concernenti gli aiuti di Stato (v., in tal senso, sentenze della Corte del 13 gennaio 2005, Pape, C‑175/02, Racc. pag. I‑127, punto 14, e Streekgewest, cit. al punto 98 supra, punto 25).

    100. Tuttavia, qualora le misure fiscali costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante, la Commissione non può separare l’esame di un aiuto dagli effetti della sua modalità di finanziamento, in quanto, in una situazione del genere, l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della modalità di finanziamento può incidere sulla compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune (sentenze Pape, cit. al punto 99 supra, punto 14, e Streekgewest, cit. al punto 98 supra, punto 25).

    101. Quanto ai criteri sulla scorta dei quali deve essere risolta la questione se la modalità di finanziamento dell’aiuto sia parte integrante di quest’ultimo, si evince dalla giurisprudenza che deve sussistere un vincolo di destinazione cogente tra il tributo e l’aiuto di cui trattasi in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e incide direttamente sulla sua entità e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (sentenze della Corte del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 e C‑41/05, Racc. pag. I‑5293, punto 46, e del 22 dicembre 2008, Regie Networks, C‑333/07, Racc. pag. I‑10807, punto 99).

    102. Da tale giurisprudenza risulta pertanto, da un lato, che, affinché un’imposta possa essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente esistere una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione dell’imposta al finanziamento dell’aiuto. Ne consegue che, in assenza di una siffatta disposizione, non può ritenersi che un’imposta sia destinata ad una misura di aiuto e non costituisce, quindi, una delle sue modalità. Dall’altro, la mera circostanza dell’esistenza di una tale disposizione non può, da sola, configurare una condizione sufficiente per dimostrare che un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto. Qualora una siffatta disposizione di diritto nazionale esista, occorre esaminare, inoltre, se il gettito fiscale generato dall’imposta incida direttamente sull’ammontare dell’aiuto.

    103. Contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, affinché un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto, non è dunque sufficiente che il gettito fiscale da essa generato sia necessariamente destinato al finanziamento di tale misura.

    104. Quanto alla giurisprudenza invocata dalle ricorrenti a sostegno dei loro argomenti, è giocoforza constatare che nessuna delle sentenze da esse menzionate è idonea a supportare la loro tesi secondo la quale, per dimostrare che la modalità di finanziamento è parte integrante della misura di aiuto, è sufficiente dimostrare che il prelievo effettuato sulla base della misura fiscale è destinato al beneficiario dell’aiuto.

    105. In tale contesto, le ricorrenti fanno valere il fatto che, in talune sentenze, la Corte ha rilevato che deve esistere un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e la misura di aiuto e che, se un siffatto vincolo sussiste, il gettito della misura fiscale incide direttamente sull’entità dell’aiuto.

    106. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dalle sentenze da esse invocate (sentenze della Corte Streekgewest, cit. al punto 98 supra, punto 26; Pape, cit. al punto 99 supra, punto 15; del 14 aprile 2005, AEM e AEM Torino, C‑128/03 e C‑129/03, Racc. pag. I‑2861, punti 46 e 47, e del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a., da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, Racc. pag. I‑9481, punto 40) non può dedursi che l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto non sia una condizione necessaria, bensì unicamente un indizio fra altri. Al contrario, nella sentenza Streekgewest, cit. al punto 98 supra (punto 28), la Corte non si è limitata a verificare se esistesse un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e la misura di aiuto, bensì ha parimenti esaminato se il gettito generato da detta misura fiscale incidesse direttamente sull’entità di detta misura di aiuto.

    107. Occorre anche rammentare che, nelle sentenze in cui la Corte ha constatato un vincolo indissolubile fra la misura di aiuto e il suo finanziamento, senza menzionare esplicitamente il requisito di un’incidenza diretta della misura fiscale sull’importo dell’aiuto (sentenze della Corte del 21 ottobre 2003, van Calster e a., C‑261/01 e C‑262/01, Racc. pag. I‑12249, punto 55, e del 27 novembre 2003, Enirisorse, da C‑34/01 a C‑38/01, Racc. pag. I‑14243, punto 47), si era in presenza di fattispecie in cui tale requisito era soddisfatto.

    108. Di conseguenza, la Commissione non è incorsa in un errore di diritto rilevando che, affinché la modalità di finanziamento facesse parte integrante di una misura di aiuto, dovesse esistere un vincolo di destinazione cogente fra l’imposta e l’aiuto di cui trattasi, nel senso che il gettito fiscale doveva essere destinato al finanziamento dell’aiuto e incidere direttamente sull’entità di quest’ultimo.

    109. Pertanto, la prima parte del quarto motivo deve essere respinta.

    Sulla seconda parte del quarto motivo, concernente l’applicazione di tali condizioni

    110. La seconda parte del motivo in esame riguarda i punti da 64 a 66 della decisione impugnata, nei quali la Commissione ha rilevato che le condizioni richieste per constatare che la modalità di finanziamento fosse parte integrante della misura di aiuto non erano soddisfatte nella specie.

    111. Al punto 64 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che l’ammontare dell’aiuto destinato alla RTVE venisse stabilito tenendo conto soltanto delle esigenze di finanziamento della RTVE e dei costi netti previsti per la prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione. Il finanziamento ricevuto dalla RTVE sarebbe, di fatto e di diritto, indipendente dal gettito generato dalle imposte, dipendendo unicamente dai costi netti dell’obbligo di servizio pubblico. Il finanziamento complessivo previsto per l’incarico di servizio pubblico della RTVE non dipenderebbe dall’ammontare del gettito fiscale specifico, ma proverrebbe comunque dal bilancio generale dello Stato spagnolo. A tal riguardo, la Commissione ha rilevato, da un lato, che il gettito fiscale generato dalle imposte che doveva essere destinato al finanziamento della RTVE non poteva superare i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico, e che tutti gli introiti che superavano tali costi dovevano essere assegnati nuovamente a detto bilancio generale. Dall’altro, essa ha ritenuto che, qualora i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico fossero superiori al gettito fiscale generato dalle imposte, la differenza verrebbe compensata mediante contributi dalle entrate di tale bilancio generale. L’ottenimento di un gettito fiscale più o meno elevato non implicherebbe alcuna modifica degli importi previsti. Qualora il gettito proveniente dalle nuove basi imponibili dovesse risultare insufficiente per coprire il divario finanziario causato dalla soppressione della pubblicità, le risorse necessarie si otterrebbero dalle entrate dell’amministrazione pubblica, in conformità con l’articolo 33 della legge n. 17/2006.

    112. Inoltre, al punto 65 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che il fatto che il nesso tra le imposte e la finalità con la quale esse vengono introdotte sia menzionato nell’esposizione delle motivazioni e nella legge n. 8/2009 stessa non cambi tale conclusione. Il testo di detta legge non specificherebbe la natura del nesso tra le imposte e l’aiuto.

    113. Infine, al punto 66 della decisione impugnata la Commissione è pervenuta alla conclusione che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non fossero parte integrante dell’aiuto e che, pertanto, la loro non conformità alla direttiva autorizzazioni non incidesse sulla sua decisione circa la compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno.

    114. Le ricorrenti ritengono che tali constatazioni siano viziate da errori di diritto. A loro avviso, la Commissione avrebbe dovuto rilevare che il prelievo imposto dall’articolo 5 della legge n. 8/2009 costituiva parte integrante degli elementi di aiuto introdotti da detta legge.

    115. Anzitutto, dall’articolo 5, paragrafi 1 e 7, della legge n. 8/2009 si evincerebbe che gli introiti provenienti da tale conferimento contribuiscono al finanziamento della RTVE e non sono pertanto destinati, in sostanza, ad altri fini. Le percentuali applicabili ai soggetti passivi delle tre nuove misure fiscali introdotte o modificate da detta legge sarebbero inoltre state determinate in maniera tale che lo Stato spagnolo possa ricevere un importo che gli consenta di coprire il deficit causato dalla soppressione della pubblicità.

    116. Ancora, contrariamente a quanto dedotto dalla Commissione, il nesso fra le nuove misure fiscali e la misura di aiuto destinata alla RTVE non sarebbe spezzato. In primo luogo, un obbligo dello Stato spagnolo di fornire le risorse necessarie per la RTVE non potrebbe essere desunto dall’articolo 33 della legge n. 17/2006. In secondo luogo, una garanzia dello Stato spagnolo sarebbe soltanto supplementare ed ipotetica; ciò sarebbe confermato, da un lato, dai reclami della RTVE, secondo i quali i mancati pagamenti degli operatori privati o il calcolo errato dei loro contributi le arrecherebbero un problema di liquidità, e, dall’altro, dal fatto che, nella pratica, lo Stato spagnolo non sarebbe pronto a prestare una siffatta garanzia. In terzo luogo, la Commissione non potrebbe invocare utilmente il fatto che le eccedenze siano assegnate nuovamente al bilancio dello Stato spagnolo. Da un lato, la totalità del gettito fiscale delle imposte sarebbe obbligatoriamente destinato al finanziamento della RTVE fino al tetto previsto. Dall’altro, una destinazione al bilancio dello Stato spagnolo sarebbe soltanto una possibilità piuttosto teorica e, in ogni caso, residua, poiché la legge n. 8/2009 prevede la costituzione di un fondo di riserva composto dagli introiti eccedenti i costi netti reali dell’obbligo di servizio pubblico.

    117. In ogni caso, al fine di dimostrare che la misura fiscale prevista all’articolo 5 della legge n. 8/2009 non fosse parte integrante dell’aiuto, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che, anche nel caso in cui l’imposta fosse illegittima, esisteva un impegno dello Stato spagnolo di finanziare la totalità del bilancio della RTVE. Orbene, si evincerebbe da detta legge che gli operatori privati dovevano sostenere l’onere economico del finanziamento della RTVE.

    118. La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tali argomenti.

    119. In via preliminare, occorre rammentare che, per dimostrare che il prelievo imposto dall’articolo 5 della legge n. 8/2009 costituiva parte integrante degli elementi di aiuto introdotti da detta legge, le ricorrenti deducono principalmente argomenti intesi a dimostrare l’esistenza di un vincolo di destinazione necessario fra tale misura e il finanziamento della RTVE.

    120. Orbene, come illustrato ai punti da 101 a 108 supra, affinché una misura fiscale sia parte integrante dell’aiuto, non è sufficiente che esista un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale e la misura di aiuto. È inoltre necessario che sia dimostrata l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto.

    121. Tuttavia, il Tribunale ritiene che taluni degli argomenti addotti dalle ricorrenti possano essere intesi nel senso che essi vertono non solo sulla condizione legata all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e il finanziamento della RTVE, bensì anche su quella legata alla prova dell’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto.

    122. Pertanto, in un primo momento occorre verificare se gli argomenti addotti dalle ricorrenti siano idonei a rimettere in discussione la conclusione della Commissione secondo la quale il gettito fiscale delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non incide direttamente sull’entità dell’aiuto destinato alla RTVE.

    123. A tal riguardo si deve ritenere che, ai sensi della legge n. 8/2009, l’importo dell’aiuto destinato alla RTVE sia fissato tenendo conto dei costi netti dell’adempimento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione assegnatole. L’importo dell’aiuto da essa ricevuto non dipende dunque dall’importo dei prelievi effettuati sulla base delle misure fiscali introdotte o modificate da detta legge.

    124. Infatti, da un lato, in forza dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, come modificato dalla legge n. 8/2009, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE eccedano i costi legati allo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, l’eccedenza sarà ridistribuita. Nella misura in cui tale eccedenza non superi il 10% delle spese annue di bilancio della RTVE, essa verrà versata in un fondo di riserva, e, nella misura in cui essa superi tale soglia, la stessa sarà trasferita al Tesoro.

    125. Per quanto riguarda il capitale versato al fondo di riserva, emerge dall’articolo 8 della legge n. 8/2009 che quest’ultimo potrà essere utilizzato soltanto dietro autorizzazione espressa del Ministero dell’Economia e delle Finanze spagnolo e che, se non viene utilizzato per quattro anni, esso deve servire a ridurre le compensazioni a carico del bilancio generale dello Stato spagnolo. Di conseguenza, non può ritenersi che il capitale versato nel fondo di riserva incida direttamente sull’entità dell’aiuto destinato alla RTVE.

    126. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede un limite assoluto per gli introiti della RTVE, fissato a EUR 1 200 milioni per gli anni 2010 e 2011. Qualsiasi eccedenza rispetto a tale limite verrà direttamente riassegnata al bilancio generale dello Stato spagnolo.

    127. Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE non siano sufficienti a coprire i costi legati all’espletamento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, il divario sarà colmato grazie a contributi del bilancio generale dello Stato spagnolo.

    128. La Commissione ha pertanto rilevato giustamente che l’importo dei prelievi effettuati sulla base delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non era idoneo ad incidere direttamente sull’importo dell’aiuto percepito dalla RTVE, il quale era determinato in funzione dei costi netti della prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione.

    129. Nessuno degli argomenti addotti dalle ricorrenti è idoneo a rimettere in discussione tale constatazione.

    130. In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la mera circostanza che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 siano state concepite in maniera tale da compensare la perdita degli introiti commerciali della RTVE (v. punto 13 della decisione impugnata) non basta a dimostrare che la modalità di finanziamento sia parte integrante della misura di aiuto. Infatti, la Corte ha già rilevato che tale circostanza non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un vincolo cogente tra il tributo e il vantaggio fiscale (sentenza Streekgewest, punto 48 supra, punti 26 e 27).

    131. In secondo luogo, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione è incorsa in un errore rilevando, al punto 64 della decisione impugnata, che un obbligo dello Stato spagnolo di colmare il divario fra i costi sorti dall’adempimento dell’incarico di servizio pubblico, da un lato, e i mezzi finanziari di cui dispone la RTVE, dall’altro, potrebbe essere desunto dall’articolo 33 della legge n. 17/2006. A tal riguardo è sufficiente rilevare che l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede espressamente un siffatto obbligo e che tale disposizione rimanda all’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 17/2006, il quale prevede parimenti un obbligo del genere.

    132. In terzo luogo, le ricorrenti deducono che, anche se un siffatto obbligo teoricamente sussistesse, nella pratica lo Stato spagnolo non sarebbe pronto a integrare il bilancio della RTVE tramite fondi provenienti dal suo bilancio generale.

    133. Anche questo argomento deve essere respinto.

    134. In tale contesto, infatti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto in base all’articolo 263 TFUE, la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Di conseguenza, le valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva nel momento in cui le ha effettuate (sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, Francia/Commissione, 15/76 e 16/76, Racc. pag. 321, punto 7).

    135. Orbene, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione fosse in possesso di informazioni atte a dimostrare che lo Stato spagnolo non era pronto a completare il bilancio della RTVE in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009. Infatti, l’insieme dei documenti che le ricorrenti hanno presentato al riguardo sono posteriori alla data dell’adozione della decisione impugnata e, dunque, posteriori al 20 luglio 2010.

    136. In quarto luogo, le ricorrenti deducono che può ritenersi che una misura fiscale destinata a finanziare una misura di aiuto non sia parte integrante di quest’ultima solo nel caso in cui la Commissione dimostri che, qualora la misura fiscale sia incompatibile con il diritto dell’Unione, lo Stato membro di cui trattasi si sia impegnato a finanziare la totalità della misura di aiuto.

    137. Anche questo argomento deve essere respinto.

    138. È vero che, in un caso in cui, in applicazione dei due summenzionati criteri, ossia la condizione collegata all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e il finanziamento della RTVE e quella collegata alla prova dell’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto, la misura fiscale deve essere considerata parte integrante della misura di aiuto – come nel caso di una misura parafiscale, nella quale l’insieme o una parte determinata di un prelievo fiscale viene assegnato al beneficiario dell’aiuto in maniera diretta e incondizionata – l’incompatibilità dell’elemento fiscale ha un’incidenza diretta sulla misura di aiuto. Infatti, in un caso del genere, l’incompatibilità totale o parziale dell’elemento fiscale della misura parafiscale comporta la soppressione della misura di aiuto o la riduzione del suo importo.

    139. Orbene, nella specie, l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e l’articolo 33 della legge n. 17/2006 prevedevano che, se le fonti finanziarie non fossero state sufficienti a coprire l’insieme dei costi della RTVE previsti per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, lo Stato spagnolo sarebbe stato obbligato a colmare tale divario. Nel caso in oggetto, l’importo dell’aiuto non dipendeva dunque direttamente dalla misura fiscale.

    140. Pertanto, la Commissione ha rilevato giustamente che l’importo dell’aiuto destinato alla RTVE non dipendeva direttamente dall’importo dei prelievi effettuati sulla base delle misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009.

    141. Come illustrato al punto 120 supra, affinché le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 possano essere considerate parte integrante dell’elemento di aiuto introdotto da detta legge, la condizione collegata all’esistenza di un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale e la misura di aiuto e la condizione collegata alla prova dell’incidenza diretta di detta misura fiscale sull’entità di tale misura di aiuto devono essere soddisfatte cumulativamente.

    142. Poiché la seconda condizione non è soddisfatta, non è necessario esaminare gli argomenti che le ricorrenti adducono al fine di dimostrare che esiste un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale prevista dall’articolo 5 della legge n. 8/2009 e il finanziamento della RTVE, in quanto tali argomenti sono inoperanti.

    143. Di conseguenza, il quarto motivo deve essere respinto in toto.

    Sul quinto motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e ad una violazione dell’obbligo di motivazione

    144. Il quinto motivo verte sulla motivazione esposta ai punti da 67 a 73 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha verificato l’eventuale sussistenza di un rischio di sovracompensazione e ha concluso che non esistevano motivi per credere che la compensazione annuale calcolata per l’obbligo di servizio pubblico della RTVE eccedesse i costi ragionevolmente previsti per tale servizio o che essa superasse, in ultima analisi, i costi netti del servizio pubblico. Al punto 71, la Commissione ha segnatamente affermato quanto segue:

    «[L]a Spagna ha dimostrato che il bilancio previsto continua ad essere in linea con i costi annuali di bilancio degli esercizi precedenti e che per nessuna ragione è ipotizzabile, né ora né nel prossimo futuro, che la sola abolizione della pubblicità possa determinare una riduzione significativa dei costi. RTVE dovrà continuare a ottenere grandi ascolti e l’eliminazione degli annunci pubblicitari implicherà la necessità di finanziare e trasmettere produzioni supplementari. Rispetto alle cifre degli esercizi precedenti (1,177 miliardi di EUR nel 2007, 1,222 miliardi di EUR nel 2008 e 1,146 miliardi di EUR nel 2009) e tenendo conto sia del costo aggiuntivo (104 milioni di EUR) delle produzioni necessarie per occupare il tempo di trasmissione precedentemente riservato alla pubblicità, sia dei restanti introiti commerciali (secondo i calcoli, appena 25 milioni di EUR), sembrerebbe prudente considerare un tetto di 1,2 miliardi di EUR per i costi previsti nel bilancio corrispondente all’importo dei costi annuali iscritti in bilancio, che appare ragionevole prevedere per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Inoltre, il principio di compensazione dei costi netti effettivi di un organismo pubblico di radiodiffusione prevede necessariamente la relativa protezione dalle variazioni degli introiti sul mercato della pubblicità».

    145. Il quinto motivo è articolato in due parti, attinenti, da un lato, alla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e, dall’altro, ad una violazione dell’obbligo di motivazione.

    Sulla prima parte del quinto motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

    146. Le ricorrenti fanno valere che la Commissione, autorizzando il regime finanziario della RTVE senza avere garantito che esso non comportasse un rischio di sovracompensazione, ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

    147. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, al punto 71 della decisione impugnata, la Commissione non ha proceduto ad un controllo ex ante sufficientemente dettagliato, ma si è fondata su semplici indizi. In secondo luogo, esse deducono che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la crisi economica ha comportato una diminuzione degli introiti commerciali nel 2010 e dunque una diminuzione degli introiti globali della RTVE.

    – Sulla censura attinente all’assenza di un controllo sufficientemente dettagliato

    148. Le ricorrenti deducono che, al fine di garantire l’assenza di un rischio di sovracompensazione, la Commissione deve procurarsi informazioni dettagliate ed esporre chiaramente il suo ragionamento sull’assenza di sovracompensazione. In tale contesto, essa non potrebbe fondarsi su meri indizi. Orbene, nella specie la Commissione si sarebbe limitata a paragonare il bilancio del quale disponeva la RTVE nella vigenza del regime di finanziamento duplice con quello del quale essa dispone nella vigenza del regime di finanziamento quasi unicamente pubblico introdotto dalla legge n. 8/2009. Tale approccio sarebbe erroneo, in quanto i costi reali che la RTVE sosterrebbe per la prestazione del servizio pubblico in forza della legge n. 8/2009 sarebbero diminuiti. Poiché la RTVE è divenuta un operatore non più soggetto alla pressione commerciale associata alla partecipazione al mercato della pubblicità, essa potrebbe proporre una programmazione diversa e non sarebbe tenuta ad investire altrettante risorse per l’acquisto di diritti. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe potuto limitarsi a constatare, al punto 71 della decisione impugnata, che la RTVE continui a dover ottenere grandi ascolti e sostenga costi di produzione aggiuntivi pari a EUR 104 milioni per riempire il tempo di trasmissione rimasto libero a seguito della soppressione degli annunci pubblicitari. Inoltre, la mera esistenza di meccanismi di controllo ex post non sarebbe sufficiente ad escludere un rischio di sovracompensazione.

    149. La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tali argomenti.

    150. A tal riguardo si deve richiamare, in via preliminare, il contenuto dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE nonché il contesto giuridico nel quale esso si inserisce.

    151. Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Inoltre, tale disposizione esige che lo sviluppo degli scambi non debba essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

    152. Affinché un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: da un lato, l’operatore di cui trattasi deve essere incaricato della gestione di un servizio di interesse economico generale con un atto dei pubblici poteri che definisca chiaramente gli obblighi di servizio di interesse economico generale in questione; dall’altro, detto operatore non deve percepire una compensazione eccessiva e il finanziamento statale non deve incidere sulla concorrenza sul mercato esterno in maniera sproporzionata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, Racc. pag. II‑81, punti 181 e 222).

    153. Nella specie, le ricorrenti non rimettono in discussione le constatazioni della Commissione secondo cui la RTVE è incaricata di una missione di servizio economico generale con un atto dei pubblici poteri, il quale a sua volta definisce chiaramente gli obblighi di interesse economico generale.

    154. Per contro, le ricorrenti ritengono che la constatazione della Commissione figurante al punto 73 della decisione impugnata, secondo la quale non sarebbero esistiti motivi per credere che la compensazione annuale calcolata per l’obbligo di servizio pubblico della RTVE eccedesse i costi ragionevolmente previsti per tale servizio o che essa superasse, in ultima analisi, i costi netti del servizio pubblico, sia inficiata da un errore, sulla base del rilievo che la Commissione non ha esaminato in maniera sufficiente il rischio di sovracompensazione.

    155. Prima di esaminare tale censura, occorre richiamare i principi che governano il controllo del Tribunale su una decisione della Commissione nel settore dei servizi pubblici e, più specificamente, nel settore dei servizi di radiodiffusione.

    156. Ai sensi dell’articolo 14 TFUE, l’Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché i servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Detto articolo stabilisce altresì che tali principi e tali condizioni verranno fissati fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

    157. Dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale che integra i trattati UE e FUE risulta che uno dei valori comuni dell’Unione riguardo a tali servizi è il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare i servizi di interesse economico generale.

    158. Ai sensi del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, che integra i trattati UE e FUE, la radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegata alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Da tale protocollo si evince parimenti che le disposizioni del Trattato FUE non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui lo stesso finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico.

    159. Ne consegue che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione della compensazione per l’esecuzione di un servizio pubblico di radiodiffusione (v., per analogia, sentenza BUPA e a./Commissione, cit. al punto 152 supra, punto 220).

    160. Di conseguenza, il controllo, effettuato dalla Commissione, del carattere proporzionato della compensazione è ristretto (v., per analogia, sentenza BUPA e a./Commissione, cit. al punto 152 supra, punto 220).

    161. Per quanto riguarda il controllo del Tribunale su una decisione della Commissione in tale settore, si deve ritenere che la valutazione della Commissione verta su fatti economicamente complessi. Di conseguenza, il controllo del Tribunale sulla decisione della Commissione è ancora più ristretto di quello esercitato dalla Commissione sulla misura dello Stato membro di cui trattasi. Esso si limita a verificare se la compensazione prevista sia necessaria affinché la missione di servizio di interesse generale di cui trattasi possa essere assolta in condizioni economicamente accettabili o, al contrario, se il provvedimento di cui trattasi sia manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo perseguito (v., per analogia, sentenza BUPA e a./Commissione, cit. al punto 152 supra, punti 221 e 222).

    162. Quanto alla censura mossa dalle ricorrenti, occorre rilevare che esse si limitano a far valere che la Commissione non ha esaminato il rischio di sovracompensazione in maniera adeguata, in quanto essa non ha verificato in maniera sufficientemente dettagliata se l’importo di EUR 1 200 milioni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 corrispondesse ai costi sostenuti dalla RTVE per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico.

    163. A tal riguardo, sotto un primo profilo, occorre rilevare che le ricorrenti si limitano a rimettere in discussione solo uno dei meccanismi di controllo previsti dal regime di finanziamento della RTVE, sebbene tale regime preveda tutta una serie di meccanismi di controllo intesi a garantire che la RTVE riceva unicamente i mezzi necessari all’adempimento del proprio incarico.

    164. In tale contesto, occorre anzitutto rilevare che la dimensione economica dell’attività della RTVE è determinata sulla scorta degli obblighi di servizio pubblico che le sono stati affidati. In tal senso, si evince dall’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 che l’attività della RTVE è determinata da un incarico quadro, approvato dal legislatore e avente una durata di nove anni (v. articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 17/2006), e da contratti di concessione, i quali concretizzano l’incarico quadro, approvati dal governo e aventi una durata di tre anni (v. articolo 4, paragrafo 2, della legge n. 17/2006). Tali atti devono contenere indicazioni sulla dimensione economica dell’attività della RTVE nonché sui limiti della sua crescita annuale; detta dimensione economica deve essere determinata prendendo in considerazione gli obblighi di servizio pubblico che le sono stati assegnati.

    165. Occorre poi rammentare che le fonti di finanziamento della RTVE sono concepite in maniera tale da escludere una sovracompensazione. Come illustrato ai punti da 6 a 9 supra, la RTVE viene finanziata da diverse fonti, enumerate all’articolo 2, paragrafo 1, della legge n. 8/2009. Le fonti principali sono costituite, da un lato, dagli introiti generati dalle tre misure fiscali introdotte o modificate dagli articoli da 4 a 6 di detta legge e, dall’altro, dalla compensazione annuale proveniente dal bilancio generale dello Stato spagnolo, menzionata al suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a). La determinazione dell’importo della compensazione annuale consente dunque di adeguare l’importo previsionale degli introiti dei quali la RTVE disporrà per un determinato esercizio. Orbene, con riferimento all’importo della compensazione annuale, l’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 17/2006 prevede che essa debba essere determinata in modo tale che la somma combinata di tale compensazione e degli altri introiti dei quali dispone la RTVE non superi i costi degli obblighi di servizio pubblico ai quali essa deve adempiere nel corso dell’esercizio di cui trattasi.

    166. Inoltre, l’articolo 33, paragrafo 2, della legge n. 17/2006, come modificato dalla legge n. 8/2009, prevede che, qualora, al momento della chiusura di un esercizio, venga constatato che la compensazione ricevuta dalla RTVE supera i costi netti sostenuti per l’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico di radiodiffusione nel corso dell’esercizio di cui trattasi, l’eccedenza che non sarà versata nel fondo di riserva sarà dedotta dalle somme assegnate nel bilancio generale dello Stato spagnolo per l’esercizio successivo.

    167. Infine, il regime finanziario della RTVE prevede anche elementi di controllo ex post. Come indicato dalla Commissione al punto 72 della decisione impugnata, il regime di finanziamento della RTVE prevede, in primo luogo, meccanismi di controllo del bilancio consistenti in un audit interno, in una revisione a carico dell’intervento generale dell’amministrazione dello Stato spagnolo e in un audit esterno da parte di un’impresa privata specializzata; in secondo luogo, un controllo dello svolgimento dell’incarico di servizio pubblico e della contabilità annuale della RTVE da parte del Parlamento spagnolo e dell’autorità spagnola responsabile dei servizi audiovisivi, e, in terzo luogo, un controllo della Corte dei conti spagnola.

    168. È vero che i meccanismi di controllo menzionati ai punti da 164 a 167 supra, rivestono un carattere astratto. Tuttavia, occorre rammentare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha controllato la compatibilità di un regime di aiuti. Di conseguenza, essa poteva limitarsi a controllare l’esistenza di meccanismi di controllo sufficienti a garantire che l’importo totale dell’aiuto ricevuto dalla RTVE per un determinato esercizio in applicazione di tale regime non ecceda i costi netti legati all’espletamento dell’incarico del servizio di radiodiffusione che le è stato affidato.

    169. È giocoforza constatare che le ricorrenti non adducono argomenti specificamente intesi a rimettere in discussione l’efficacia dei meccanismi di controllo menzionati ai punti da 164 a 167 supra. Laddove esse sostengono che, nella decisione impugnata, la Commissione non poteva fare riferimento alle sue decisioni anteriori concernenti il finanziamento della RTVE, occorre rammentare che essa era obbligata a procedere ad un esame della compatibilità degli elementi del regime di finanziamento esistente della RTVE solo nella misura in cui essi erano interessati dalla legge n. 8/2009 (v. punto 65 supra). Pertanto, dal momento che l’efficacia dei meccanismi di controllo previsti nel vecchio regime di finanziamento della RTVE non era rimessa in discussione dalle modifiche apportate dalla legge n. 8/2009, nulla ostava a che la Commissione rinviasse alla sua analisi precedente di tali meccanismi.

    170. Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda più specificamente le censure delle ricorrenti aventi ad oggetto le valutazioni effettuate dalla Commissione al punto 71 della decisione impugnata, occorre esaminare la funzione dell’importo di EUR 1 200 milioni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, per poi verificare se il controllo esercitato dalla Commissione fosse insufficiente.

    171. Quanto alla funzione della somma di EUR 1 200 milioni, occorre rammentare, anzitutto, che la Commissione non ha approvato un regime di finanziamento in forza del quale, per un determinato esercizio, la RTVE dispone di un bilancio di tale ammontare. Infatti, come illustrato ai punti da 164 a 167 supra, la legge n. 8/2009 prevede meccanismi intesi ad assicurare che l’aiuto a favore della RTVE corrisponda ai costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico. L’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede pertanto un limite assoluto pari a EUR 1 200 milioni per il bilancio della RTVE e, dunque, un limite che non può essere superato, benché il bilancio della RTVE possa essere più elevato qualora l’unico criterio pertinente fosse quello dei costi dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico. In applicazione di tale limite, il bilancio della RTVE non può eccedere l’importo massimo di EUR 1 200 milioni, ma può essere inferiore, qualora i costi dell’adempimento dell’incarico di servizio pubblico per un esercizio determinato siano meno elevati.

    172. Ne consegue, anzitutto, che occorre respingere la censura delle ricorrenti relativa al fatto che i costi della RTVE per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico potrebbero essere eventualmente inferiori all’importo di EUR 1 200 milioni. Infatti, i meccanismi di controllo menzionati ai punti da 164 a 167 supra assicurano che, in un caso del genere, l’importo dell’aiuto per un determinato esercizio si limiterà ai costi netti generati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico di radiodiffusione.

    173. Per quanto attiene poi alle censure delle ricorrenti concernenti l’insufficiente pregnanza del controllo della Commissione quanto al limite massimo di EUR 1 200 milioni, occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione della compensazione per l’esecuzione di un servizio pubblico di radiodiffusione e che, quanto al controllo della proporzionalità della compensazione per un obbligo di servizio pubblico di radiodiffusione, il controllo della Commissione è ristretto e quello del Tribunale su una decisione della Commissione è ancora più ristretto (v. punti da 159 a 161 supra). Il controllo del Tribunale si limita pertanto ad esaminare se la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione.

    174. Orbene, nella specie, nessun argomento addotto dalle ricorrenti è idoneo a dimostrare che le considerazioni svolte al punto 71 della decisione impugnata, secondo il quale un tetto di EUR 1 200 milioni sembrava prudente, fossero inficiate da un errore manifesto di valutazione.

    175. In primo luogo, come indicato dalla Commissione al punto 71 della decisione impugnata, l’importo di EUR 1 200 milioni c orrispondeva al bilancio medio di cui la RTVE disponeva nella vigenza del regime di finanziamento duplice.

    176. In secondo luogo, dal punto 71 della decisione impugnata risulta che la Commissione, da un lato, ha preso in considerazione l’esistenza di costi aggiuntivi pari a EUR 104 milioni per occupare il tempo di trasmissione precedentemente riservato alla pubblicità e di costi generati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico aggiuntivi in materia di programmazione imposti alla RTVE dalla legge n. 8/2009 e, dall’altro, ha ritenuto che per nessuna ragione fosse ipotizzabile che l’abolizione della pubblicità potesse determinare una riduzione significativa dei costi effettivi della RTVE.

    177. Contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, tali considerazioni non erano manifestamente erronee. Infatti, non è dimostrato che i costi per l’espletamento dell’incarico di servizio pubblico sostenuti dalla RTVE sarebbero stati sostanzialmente inferiori ai costi che essa aveva sostenuto nella vigenza della legge n. 17/2006. È vero che, al punto 59 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che il ritiro della RTVE dal mercato della pubblicità televisiva poteva contribuire al rafforzamento dell’incarico di servizio pubblico, rendendo la programmazione meno dipendente da considerazioni commerciali e dalle fluttuazioni degli introiti commerciali. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, il mero fatto che la RTVE sia divenuta un operatore non più soggetto alla pressione commerciale associata alla partecipazione al mercato della pubblicità non consente di trarre la conclusione che essa avrebbe potuto proporre una programmazione diversa, la quale le permetta di operare a costi sostanzialmente inferiori. Infatti, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta a che uno Stato proceda ad una definizione ampia dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione che consente all’organismo pubblico di radiodiffusione di fornire una programmazione equilibrata e varia, mantenendo al contempo un certo livello di ascolto (sentenza del Tribunale del 26 giugno 2008, SIC/Commissione, T‑442/03, Racc. pag. II‑1161, punto 201).

    178. In terzo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la Commissione, omettendo di esaminare in modo più approfondito se il passaggio ad un sistema di finanziamento quasi unicamente pubblico e la modifica degli obblighi di servizio pubblico potessero esplicare effetti sui costi sostenuti dalla RTVE, non è incorsa in un manifesto errore di valutazione. Infatti, alla luce del fatto che l’importo di EUR 1 200 milioni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 costituisce unicamente un limite massimo per il bilancio della RTVE e che i meccanismi illustrati ai punti da 164 a 167 supra garantiscono che l’importo dell’aiuto per la RTVE non superi i costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, la Commissione non era obbligata a procedere ad un esame più dettagliato.

    179. In quarto luogo, per quanto attiene all’argomentazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto reagire alle osservazioni di certe autorità nazionali, occorre rilevare che, al punto 69 della decisione impugnata, la stessa Commissione ha espresso dei dubbi quanto alla proporzionalità della misura, ma ha concluso, al termine del suo esame, che non sussisteva un rischio di sovracompensazione. In ogni caso, il fatto che essa non abbia esaminato in dettaglio tutte le osservazioni critiche delle autorità amministrative nazionali concernenti un disegno di legge non è idoneo, di per sé, a dimostrare un manifesto errore di valutazione da parte della stessa, segnatamente allorché si è in presenza di un settore nel quale gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale e il controllo della Commissione è ristretto.

    180. Le ricorrenti non hanno pertanto dimostrato che la constatazione, figurante al punto 71 della decisione impugnata, secondo la quale un tetto di EUR 1 200 milioni sembrava prudente, fosse inficiata da un manifesto errore di valutazione.

    181. Alla luce delle considerazioni che precedono, la censura relativa all’assenza di un controllo ex ante sufficientemente dettagliato deve essere respinta.

    – Sulla censura relativa alla mancata considerazione della diminuzione degli introiti commerciali

    182. Le ricorrenti deducono che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la crisi economica ha comportato una diminuzione degli introiti commerciali nel 2010 e quindi una diminuzione degli introiti globali della RTVE.

    183. La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tale argomento.

    184. A tal riguardo, occorre rilevare che, già nella vigenza del regime di finanziamento duplice instaurato dalla legge n. 17/2006, il criterio per la determinazione del bilancio della RTVE non era l’importo degli introiti commerciali, bensì i costi per l’obbligo di servizio pubblico. Infatti, come si evince dal punto 7 della decisione impugnata, nella vigenza del regime di finanziamento duplice, la compensazione di bilancio dello Stato spagnolo per il 2009 era già aumentata a causa del fatto che, durante tale anno, si è era fatta sentire una riduzione degli introiti pubblicitari della RTVE.

    185. Pertanto, il mero fatto che la Commissione non abbia tenuto conto della circostanza che, nella vigenza del regime di finanziamento duplice, gli introiti commerciali della RTVE provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari erano diminuiti non è idoneo a dimostrare che essa sia incorsa in un manifesto errore di valutazione.

    186. Di conseguenza, occorre respingere anche tale censura e, pertanto, la prima parte del quinto motivo in toto.

    Sulla seconda parte del quinto motivo, attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione

    187. Le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Da un lato, essa non avrebbe sufficientemente motivato la constatazione secondo la quale non sussisteva un rischio di sovracompensazione. Dall’altro, essa non si sarebbe sufficientemente pronunciata sulle distorsioni della concorrenza che sarebbero derivate dagli obblighi di procedere ai conferimenti introdotti dalla legge n. 8/2009.

    – Sulla prima censura, relativa ad un’insufficiente motivazione dell’assenza di rischio di sovracompensazione

    188. Le ricorrenti deducono che la Commissione non ha sufficientemente motivato la decisione impugnata nella parte attinente alle ragioni dell’assenza di un rischio di compensazione. Anzitutto, essa avrebbe dovuto reagire maggiormente alle osservazioni di certe autorità nazionali concernenti dei dubbi di sovracompensazione. Essa non avrebbe poi fornito alcuna informazione specifica in merito al piano aziendale della RTVE per i prossimi anni né in merito ai costi netti della fornitura del servizio pubblico. A parte il ragionamento succinto della Commissione ripreso al punto 71 della decisione impugnata, nessun’altra precisazione consentirebbe di determinare gli elementi sui quali era fondato il ragionamento della Commissione. Sarebbe pertanto impossibile per le medesime presentare, sulla base della decisione, osservazioni diverse da quelle formulate nel ricorso. Inoltre, la Commissione non potrebbe fare riferimento alla motivazione fornita in una decisione anteriore relativa alla RTVE.

    189. La Commissione, sostenuta dalla RTVE, ritiene di aver sufficientemente motivato, ai punti da 67 a 69 e da 71 a 73 della decisione impugnata, la sua conclusione secondo la quale non esistevano indizi di sovracompensazione.

    190. Alla luce dei requisiti risultanti dall’obbligo di motivazione menzionati al punto 86 supra, si deve constatare che la motivazione della decisione impugnata era sufficiente.

    191. Infatti, anzitutto, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la motivazione della decisione impugnata sulla quale la Commissione ha fondato la sua conclusione, secondo la quale non esistevano rischi di sovracompensazione, non era limitata al punto 71 della decisione impugnata. Infatti, ai punti da 67 a 73 di detta decisione, la Commissione ha parimenti fatto riferimento ai meccanismi di controllo menzionati ai punti da 164 a 167 supra. In tale contesto, va altresì rilevato che, ai punti 14, 16 e 17 di detta decisione, la Commissione ha parimenti fatto riferimento a tali meccanismi.

    192. Per quanto attiene, poi, alla censura delle ricorrenti concernente il carattere astratto di talune di queste considerazioni, è sufficiente ricordare che dalla decisione impugnata emerge chiaramente che la Commissione si è limitata ad approvare un regime di aiuti che consente di fare beneficiare la RTVE di un aiuto corrispondente ai costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico e che essa non si è pronunciata sulla compatibilità di un aiuto per un importo pari a EUR 1 200 milioni.

    193. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto reagire alle osservazioni di talune autorità nazionali, si deve rilevare che essa ha sufficientemente motivato una decisione se questa fa apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo; non è invece richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Dopo avere menzionato, ai punti da 67 a 76 della decisione impugnata, le ragioni per le quali la misura era proporzionata, la Commissione non era dunque obbligata a rispondere specificamente a tutte le osservazioni critiche delle autorità amministrative nazionali concernenti un disegno di legge. Ciò vale a maggior ragione per un settore in cui gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale e in cui il controllo della Commissione è pertanto ristretto.

    194. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, nulla ostava al richiamo, da parte della Commissione, delle sue decisioni anteriori, le quali riguardavano il finanziamento della RTVE e facevano pertanto parte del contesto della decisione impugnata ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 86 supra. Nella specie, la Commissione era a maggior ragione legittimata a fare riferimento alle sue decisioni anteriori per il fatto che una parte considerevole dei meccanismi di controllo era già stata introdotta dalla legge n. 17/2006 ed essa poteva pertanto limitarsi a verificare se la propria valutazione iniziale dei suoi meccanismi venisse rimessa in discussione dalle modifiche apportate dalla legge n. 8/2009 (v. punto 65 supra).

    195. Infine, quanto all’argomento delle ricorrenti secondo il quale esse non sarebbero state capaci di presentare, sulla base della decisione impugnata, osservazioni diverse da quelle formulate nel ricorso, il Tribunale rileva che nulla ostava a che esse adducessero argomenti intesi a rimettere in discussione l’efficacia dei meccanismi di controllo da parte del regime di finanziamento della RTVE. Tuttavia, esse non hanno presentato alcun argomento a tal riguardo.

    196. Di conseguenza, la prima censura della seconda parte del quinto motivo deve essere respinta.

    – Sulla seconda censura, relativa alle distorsioni introdotte dagli obblighi di procedere ad un conferimento

    197. Le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione in quanto non si è pronunciata in maniera sufficiente sulle distorsioni della concorrenza che sarebbero state introdotte dagli obblighi di procedere ad un conferimento e, segnatamente, sulla diminuzione della loro capacità concorrenziale rispetto alla RTVE. La constatazione che figura al punto 53 della decisione impugnata, secondo la quale le tre misure fiscali introdotte o modificate dagli articoli da 4 a 6 della legge n. 8/2009 erano separabili dall’attuale regime di finanziamento della RTVE, non sarebbe sufficiente. Nella replica, le ricorrenti fanno parimenti valere che la legge n. 8/2009 contiene un elemento discriminatorio, dovuto al fatto che solo gli operatori il cui campo di azione geografico corrisponde al territorio dello Stato spagnolo o è superiore a quello di una comunità autonoma sono soggetti all’imposta, mentre gli altri sono esentati dal costo del finanziamento della RTVE.

    198. La Commissione e la RTVE contestano tali argomenti, e la RTVE mette in discussione la ricevibilità dell’argomento delle ricorrenti dedotto nella fase della replica.

    199. La seconda censura della seconda parte del quinto motivo deve parimenti essere respinta, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità dell’argomento delle ricorrenti addotto nella fase della replica. Infatti, è sufficiente rammentare che, ai punti da 61 a 66 della decisione impugnata, la Commissione ha illustrato le ragioni per le quali le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non costituivano parte integrante degli elementi di aiuto introdotti da tale legge e che, dunque, non occorreva esaminarne la compatibilità con il mercato comune nell’ambito del procedimento sfociato nella decisione impugnata.

    200. Di conseguenza, si deve respingere integralmente la seconda parte del quinto motivo e, pertanto, il quinto motivo nel suo insieme.

    201. Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

    Sulle spese

    202. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti in toto, devono essere condannate a sostenere le loro spese nonché, in solido, quelle sostenute dalla Commissione e dalla RTVE, conformemente alle conclusioni di queste ultime.

    203. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno di Spagna sopporterà pertanto le proprie spese.

    Dispositivo

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Telefónica de España, SA e la Telefónica Móviles España, SA sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle della Commissione europea e della Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE).

    3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

    Top

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    11 luglio 2014 ( *1 )

    «Aiuti di Stato — Servizio pubblico di radiodiffusione — Aiuto previsto dalla Spagna a favore della RTVE — Modifica del regime di finanziamento — Sostituzione dei redditi provenienti dalla pubblicità con nuovi tributi gravanti sugli operatori della televisione e delle telecomunicazioni — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Diritti procedurali — Aiuto nuovo — Modifica del regime di aiuto esistente — Misura fiscale che costituisce la modalità di finanziamento dell’aiuto — Esistenza di un vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto — Influenza diretta del gettito tributario sull’entità dell’aiuto — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»

    Nella causa T‑151/11,

    Telefónica de España, SA, con sede in Madrid (Spagna),

    Telefónica Móviles España, SA, con sede in Madrid,

    rappresentate da F. González Díaz e F. Salerno, avvocati,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da G. Valero Jordana e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

    convenuta,

    sostenuta da

    Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da M. Muñoz Pérez, successivamente da S. Centeno Huerta e N. Díaz Abad, successivamente da Díaz Abad e infine da M. Sampol Pucurull, avvocati dello Stato,

    e da

    Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), con sede in Madrid, rappresentata da A. Martínez Sánchez, A. Vázquez-Guillén Fernández de la Riva e J. Rodríguez Ordóñez, avvocati,

    intervenienti,

    avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9),

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

    composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

    cancelliere: T. Weiler, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2013,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il presente ricorso la Telefónica de España, SA e la Telefónica Móviles España, SA, ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9; in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, la Commissione ha constatato che il sistema di finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), modificato dal Regno di Spagna dalla Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (legge 8/2009, del 28 agosto 2009, relativa al finanziamento della RTVE, BOE n. 210, del 31 agosto 2009, pag. 74003; in prosieguo: la «legge n. 8/2009»), che modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (legge 17//2006, del 5 giugno 2006, relativa alla radio e alla televisione pubbliche, BOE n. 134, del 6 giugno 2006, pag. 21270; in prosieguo: la «legge n. 17/2006»), era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

    Fatti e decisione impugnata

    2

    La Telefónica de España è l’operatore storico nel settore delle telecomunicazioni in Spagna, segnatamente per i servizi di telefonia fissa, i quali possono comprendere la fornitura via cavo di servizi televisivi a pagamento, l’interconnessione e le linee affittate. La Telefónica Móviles España è un operatore di telefonia mobile in Spagna. Queste due società sono detenute al 100% dalla Telefónica de España, SA. La Telefónica de España opera sul mercato dell’offerta di contenuti audiovisivi tramite la sua rete «Internet Protocol Television», mediante l’offerta del suo servizio «Imagenio».

    3

    La RTVE è l’organismo pubblico di radiodiffusione e di telediffusione spagnolo, al quale è stato assegnato un incarico di servizio pubblico in tali settori dalla legge n. 17/2006.

    4

    La legge n. 17/2006 prevedeva un regime di finanziamento duplice della RTVE. In forza di tale legge, da un lato, la RTVE disponeva di introiti provenienti dalle sue attività commerciali, e segnatamente dalla vendita di spazi pubblicitari. Dall’altro, essa riceveva una compensazione dallo Stato spagnolo per lo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico. Tale sistema di finanziamento (in prosieguo: il «regime di finanziamento esistente della RTVE») è stato approvato dalla Commissione delle Comunità europee nelle sue decisioni C(2005) 1163 definitivo, del 20 aprile 2005, relativa ad un aiuto di Stato a favore della RTVE (E 8/05) (sintesi in GU 2006, C 239, pag. 17), e C(2007) 641 definitivo, del 7 marzo 2007, relativa al finanziamento di misure di riduzione dell’organico alla RTVE (NN 8/07) (sintesi in GU 2007, C 109, pag. 2).

    5

    Il 22 giugno 2009, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa al disegno di legge sfociato nella legge n. 8/2009. Il 5 agosto 2009, la Commissione ha chiesto informazioni al Regno di Spagna in merito a tale disegno di legge.

    6

    La legge n. 8/2009, entrata in vigore il 1o settembre 2009, ha modificato il regime di finanziamento esistente della RTVE.

    7

    Anzitutto, la legge n. 8/2009 prevedeva che, a partire dalla fine del 2009, la pubblicità, la televendita, la sponsorizzazione e i servizi di accesso a pagamento non costituissero più fonti di finanziamento per la RTVE. Le uniche fonti di reddito commerciali delle quali la RTVE continuava a disporre successivamente a tale data erano quelle provenienti dalla prestazione di servizi a terzi e dalla vendita delle proprie produzioni [articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della legge n. 8/2009]. Tali redditi si limitavano ad un importo pari a circa EUR 25 milioni (v. punto 9 della decisione impugnata).

    8

    Quindi, per compensare la perdita degli altri introiti commerciali, la legge n. 8/2009 ha introdotto o modificato, al suo articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e ai suoi articoli da 4 a 6, le tre misure fiscali seguenti:

    una nuova imposta del 3% degli introiti degli operatori di servizi televisivi ad accesso libero e dell’1,5% degli introiti degli operatori di servizi televisivi a pagamento stabiliti in Spagna; il contributo di tale imposta al bilancio della RTVE non può superare il 15% (per quanto riguarda la televisione ad accesso libero) e il 20% (per quanto riguarda la televisione a pagamento) del totale delle sovvenzioni destinate annualmente alla RTVE e tutti gli introiti fiscali che eccedono queste percentuali confluiscono nelle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articolo 6 della legge n. 8/2009];

    una nuova imposta dello 0,9% del reddito operativo lordo (escluso quello generato sul mercato di riferimento all’ingrosso) degli operatori dei servizi di telecomunicazione stabiliti in Spagna, iscritti nel registro degli operatori della commissione del mercato delle telecomunicazioni e il cui ambito geografico corrisponda al territorio dello Stato spagnolo o sia superiore a quello di una comunità autonoma i cui servizi, audiovisivi o altri, prevedano la pubblicità, per uno dei seguenti servizi: servizio telefonico fisso, servizio telefonico mobile e fornitura d’accesso a Internet; il contributo al sostegno totale delle sovvenzioni destinato annualmente alla RTVE non può superare il 25%, e tutti gli introiti fiscali che eccedono questa percentuale confluiscono nelle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 5 della legge n. 8/2009];

    una percentuale dell’80%, per un importo massimo di EUR 330 milioni, del rendimento della tassa esistente sulla riserva di proprietà pubblica radioelettrica. Il resto viene devoluto alle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo e questa percentuale può essere modificata in conformità alle leggi sul bilancio generale dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 4 della legge n. 8/2009].

    9

    Inoltre, la compensazione per l’adempimento agli obblighi di servizio pubblico, prevista dalla legge n. 17/2006, è stata mantenuta [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 8/2009]. In tal senso, qualora le summenzionate fonti di finanziamento [e alcune altre fonti senza grande importanza previste all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da f) a i), della legge n. 8/2009] non fossero sufficienti a coprire l’insieme dei costi della RTVE per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, lo Stato spagnolo era obbligato, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, a colmare tale scarto. Pertanto, il sistema di finanziamento duplice della RTVE si trovava trasformato in un sistema di finanziamento quasi unicamente pubblico (in prosieguo: il «regime di finanziamento quasi unicamente pubblico»).

    10

    Infine, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevedeva un tetto per gli introiti della RTVE. Nel corso dei due anni 2010 e 2011, il totale di detti introiti non poteva superare EUR 1 200 milioni annui, il che corrispondeva parimenti al tetto delle sue spese per ciascun esercizio. Durante gli anni dal 2012 al 2014, l’aumento massimo di tale importo era fissato all’1% e, per gli anni successivi, l’incremento era determinato dall’andamento annuo dell’indice dei prezzi al consumo.

    11

    La legge n. 8/2009 ha parimenti modificato la definizione di incarico di servizio pubblico di radiodiffusione assegnato alla RTVE. Segnatamente, essa ha stabilito obblighi supplementari per la RTVE in relazione alla programmazione per l’infanzia. Inoltre, essa ha previsto dei limiti per l’acquisto dei diritti di trasmissione di eventi sportivi, nonché per la diffusione di film realizzati da grandi case produttrici cinematografiche internazionali nella fascia oraria di massimo ascolto.

    12

    Il 2 dicembre 2009 la Commissione ha notificato al Regno di Spagna la sua decisione di avvio del procedimento previsto dall’articolo 108 TFUE, concernente la modifica del regime di finanziamento della RTVE (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento di indagine formale») (sintesi in GU 2010, C 8, pag. 31). Essa ha invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulla misura in questione.

    13

    Il 18 marzo 2010, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di uno Stato previsto all’articolo 258 TFUE, ritenendo che l’imposta sulle comunicazioni elettroniche fosse contraria all’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21). Il 30 settembre 2010, in un parere motivato, la Commissione ha chiesto al Regno di Spagna di sopprimere tale imposta a causa della sua incompatibilità con detta direttiva.

    14

    Il 20 luglio 2010, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, nella quale essa ha dichiarato che la modifica del sistema di finanziamento della RTVE prevista dalla legge n. 8/2009 era compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Essa si è fondata segnatamente sulla constatazione che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non erano parte integrante dei nuovi elementi di aiuto previsti da tale legge e che un’eventuale incompatibilità di tali misure fiscali con la direttiva autorizzazioni non comprometteva pertanto l’esame della sua compatibilità con il mercato interno. Inoltre, essa ha ritenuto che il regime finanziario modificato della RTVE fosse conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto era proporzionale.

    Procedimento dinanzi al Tribunale

    15

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

    16

    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2011, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

    17

    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2011, la RTVE ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

    18

    Con ordinanze rispettivamente del 30 giugno e del 22 settembre 2011, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi.

    19

    Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2011, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato di taluni dati e informazioni contenute negli allegati al ricorso nei confronti della RTVE.

    20

    Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2011, la RTVE ha sollevato talune obiezioni nei confronti della domanda di trattamento riservato formulata dalle ricorrenti.

    21

    Con ordinanza del 7 dicembre 2011, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha respinto tale domanda di trattamento riservato.

    22

    Le parti intervenienti hanno depositato le loro memorie e le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in relazione alle medesime nei termini impartiti.

    23

    Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2012, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato, nei confronti del Regno di Spagna e della RTVE, di taluni elementi contenuti nelle loro osservazioni sulla memoria di intervento della RTVE.

    24

    Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale il 10 e l’11 aprile 2012, rispettivamente, il Regno di Spagna e la RTVE hanno contestato le domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti.

    25

    Con ordinanza del 4 luglio 2013, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha respinto tale domanda di trattamento riservato.

    26

    Con lettere del 9 luglio 2013, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a taluni quesiti nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, in conformità dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta nel termine impartito.

    27

    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 15 ottobre 2013.

    28

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata in forza dell’articolo 263 TFUE;

    in ogni caso, condannare la Commissione alle spese;

    condannare il Regno di Spagna a tutte le spese collegate al suo intervento, incluse quelle da loro sostenute;

    condannare la RTVE a tutte le spese collegate al suo intervento, incluse quelle da loro sostenute.

    29

    La Commissione, il Regno di Spagna e la RTVE chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile;

    in ogni caso, dichiarare il ricorso infondato;

    condannare le ricorrenti alle spese.

    In diritto

    30

    Il ricorso è fondato su cinque motivi, attinenti, in primo luogo, ad una violazione dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE; in secondo luogo, ad una violazione dell’articolo 108 TFUE e dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1); in terzo luogo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione al riguardo; in quarto luogo, ad un errore concernente la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE e, in quinto luogo, ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e dell’obbligo di motivazione.

    1. Sulla ricevibilità del ricorso e dei motivi

    31

    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, deduce che il ricorso è parzialmente irricevibile. Le ricorrenti sarebbero unicamente titolari di un interesse ad agire in relazione alla loro domanda di annullamento, nella parte concernente gli elementi della decisione impugnata collegati ai conferimenti che esse sono tenute ad effettuare. Esse non avrebbero pertanto interesse a chiedere l’annullamento di detta decisione nella parte in cui essa riguardi o dei conferimenti che esse sarebbero comunque tenute a versare, a prescindere dalla destinazione degli importi, o dei conferimenti che esse non sarebbero tenute a versare. Ciascuno dei conferimenti previsti agli articoli da 4 a 6 della legge n. 8/2009 sarebbe separabile dagli altri. L’annullamento di uno di essi non inciderebbe pertanto sugli altri.

    32

    A sua volta, il Regno di Spagna fa valere che i motivi dal secondo al quinto sono irricevibili per difetto di interesse ad agire delle ricorrenti. Tali motivi interesserebbero la fondatezza della decisione impugnata. Non sarebbe pertanto sufficiente che le ricorrenti siano considerate soggetti interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, ma detta decisione dovrebbe riguardarle individualmente. Orbene, la posizione delle ricorrenti sul mercato non verrebbe compromessa in maniera sostanziale dalla legge n. 8/2009.

    33

    Le ricorrenti contestano tali argomenti.

    34

    A tal riguardo, è sufficiente ricordare che spetta al giudice dell’Unione europea valutare, a seconda delle circostanze del caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il fatto di respingere nel merito un ricorso o un motivo senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità (sentenza della Corte del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C-23/00 P, Racc. pag. I-1873, punti 51 e 52, e sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T-171/02, Racc. pag. II-2123, punto 155).

    35

    Nelle circostanze che caratterizzano il caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno, per ragioni di economia del procedimento, esaminare immediatamente la domanda di annullamento delle ricorrenti e la fondatezza dei motivi da esse dedotti a sostegno della medesima, senza statuire in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso nel suo insieme né su quella dei motivi dal secondo al quinto, atteso che il ricorso è, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, destituito di fondamento.

    2. Nel merito

    Sul primo motivo, relativo ad una violazione dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE

    36

    Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i loro diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Al punto 29 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, essa avrebbe rilevato che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dal regime di finanziamento esistente della RTVE, nonostante sussistessero dubbi al riguardo. Così facendo, essa avrebbe delimitato l’oggetto del procedimento di indagine formale. Tale delimitazione avrebbe comportato la limitazione dei loro diritti procedurali, dal momento che la Commissione è unicamente tenuta a tenere conto delle osservazioni dei terzi interessati concernenti l’oggetto del procedimento. Di conseguenza, per quanto attiene alla questione se le misure fiscali fossero separabili dagli elementi di aiuto, le ricorrenti fanno valere di non avere beneficiato di una protezione paragonabile a quella della quale esse avrebbero beneficiato se tale questione fosse stata oggetto del procedimento. La situazione sarebbe pertanto equivalente a quella in cui la Commissione adotta una decisione definitiva su una misura senza avviare il procedimento di indagine formale, malgrado sussistano seri dubbi concernenti la misura in questione.

    37

    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tali argomenti.

    38

    A tal riguardo occorre rammentare che il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è inteso segnatamente a tutelare i diritti dei terzi potenzialmente interessati e si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se una misura sia compatibile con il mercato comune (sentenza della Corte del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher-Fleisch e a., C-47/10 P, Racc. pag. I-10707, punto 70, e sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T-388/03, Racc. pag. II-199, punto 87).

    39

    Occorre parimenti rilevare che, nella specie, le ricorrenti non addebitano alla Commissione il mancato avvio del procedimento di indagine formale con riferimento alla legge n. 8/2009. Esse sostengono che, benché la Commissione abbia deciso di avviare il procedimento di indagine formale in relazione a tale legge, essa ha violato i loro diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE constatando, nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dal regime di finanziamento in vigore della RTVE.

    40

    Questo argomento deve essere respinto.

    41

    Infatti, le constatazioni concernenti le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009, effettuate dalla Commissione al punto 29 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, non sono idonee a pregiudicare i diritti procedurali delle ricorrenti garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    42

    Contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la situazione che caratterizza il caso di specie non può essere paragonata ad una situazione nella quale la Commissione abbia deciso di non avviare il procedimento di indagine formale con riferimento alla legge n. 8/2009.

    43

    Infatti, nel caso in cui la Commissione avesse deciso di non avviare il procedimento di indagine formale con riferimento alla legge n. 8/2009, le ricorrenti non avrebbero potuto avvalersi dei diritti procedurali garantiti loro dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in quanto terzi interessati.

    44

    Peraltro, nella specie, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale con riferimento alla legge n. 8/2009. Le ricorrenti avrebbero pertanto potuto presentare osservazioni in quanto terzi interessati e la Commissione avrebbe potuto tenere conto di tali osservazioni.

    45

    Anzitutto, le constatazioni della Commissione riprese al punto 29 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale non ostavano a che le ricorrenti potessero esprimere dei dubbi nei confronti del carattere separabile delle misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009. Infatti, quando la Commissione decide di procedere all’indagine formale di una misura, essa invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in relazione alla medesima. Orbene, nulla osta a che tali terzi interessati formulino osservazioni non solo per quanto riguarda i dubbi menzionati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, ma anche per quanto riguarda altri elementi della misura oggetto di indagine.

    46

    Inoltre, anche ammesso che la Commissione non abbia espresso dubbi in relazione alla separabilità delle misure fiscali nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, ciò non le impedirebbe di tenere conto dei dubbi sollevati da terzi interessati nel corso del procedimento di indagine formale. Nulla osta a che, a seguito dei dubbi sollevati nelle osservazioni di un terzo interessato, la Commissione proceda ad un esame più approfondito, raccolga informazioni supplementari e, se del caso, modifichi la propria posizione. Infatti, si evince dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 che la decisione di avvio del procedimento di indagine formale include una valutazione preliminare che consente alla Commissione di formarsi una prima opinione quanto alla questione se le misure oggetto di esame presentino il carattere di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e siano compatibili con il mercato interno. Una siffatta decisione riveste dunque unicamente un carattere preparatorio (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2009, Andersen/Commissione, T‑87/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 53). Il carattere necessariamente provvisorio delle valutazioni effettuate nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale è confermato dall’articolo 7 del regolamento n. 659/1999, che prevede che la Commissione può stabilire nella decisione definitiva che la misura oggetto di indagine non costituisce un aiuto, che l’aiuto notificato è compatibile con il mercato comune, che l’aiuto notificato può essere considerato compatibile con il mercato comune laddove siano rispettate talune condizioni, o che l’aiuto notificato è incompatibile con il mercato comune (sentenza del Tribunale del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commissione, T-190/00, Racc. pag. II-5015, punto 48).

    47

    Di conseguenza, le ricorrenti non possono invocare con successo che i loro diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sono stati pregiudicati dalla constatazione della Commissione al punto 29 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

    48

    Nessun argomento addotto dalle ricorrenti è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.

    49

    Da un lato, le ricorrenti sostengono che dai punti da 90 a 99 della sentenza della Corte del 2 settembre 2010, Commissione/Scott (C-290/07 P, Racc. pag. I-7763) possa dedursi che la Commissione non è obbligata a prendere in considerazione i dubbi concernenti elementi della misura oggetto di indagine sollevati da terzi interessati, nella misura in cui essa non li abbia esternati nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Orbene, tale lettura della summenzionata sentenza è erronea. Infatti, in detta sentenza, la Corte si è limitata a rilevare che la Commissione non è obbligata a prendere in considerazione documenti che, da un lato, non le erano stati forniti nel corso del procedimento amministrativo, bensì in un momento successivo, e, dall’altro, si limitavano a contenere affermazioni vaghe.

    50

    Dall’altro, invocando i punti da 124 a 137 della sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, González y Díez/Commissione (T-25/04, Racc. pag. II-3121), le ricorrenti sostengono che la Commissione deve tenere conto del legittimo affidamento che le indicazioni contenute nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale hanno potuto ingenerare.

    51

    Anche questo argomento deve essere respinto.

    52

    Infatti, la sentenza menzionata al punto 50 supra, riguarda un caso in cui il Tribunale ha verificato se, nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione aveva fornito indicazioni sufficienti, consentendo così al beneficiario della misura di rendersi conto che essa nutriva un dubbio con riferimento ad un elemento della misura oggetto di indagine, di far valere i suoi argomenti e di fornire gli elementi che poteva giudicare necessari su tale punto con piena cognizione di causa. Orbene, in assenza di indicazioni sufficienti, non ci si può aspettare che un beneficiario di una misura sia tenuto a dissipare i dubbi nutriti dalla Commissione nei confronti della stessa. Questi può pertanto invocare il principio del legittimo affidamento qualora la Commissione si fondi su tale dubbio nella sua decisione finale.

    53

    Tale ragionamento non è trasponibile al caso in oggetto, nel quale, in caso di disaccordo, le ricorrenti potevano sottoporre le loro osservazioni concernenti la constatazione della Commissione, effettuata al punto 29 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, secondo cui le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dal regime di finanziamento esistente della RTVE. Alla luce del carattere necessariamente provvisorio delle valutazioni della Commissione contenute in una siffatta decisione, le ricorrenti non potevano confidare nel fatto che, nel corso del procedimento, a seguito, segnatamente, delle loro osservazioni, la Commissione non cambiasse parere.

    54

    Occorre pertanto dichiarare infondato il primo motivo.

    Sul secondo motivo, relativo ad un errore concernente la nozione di nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108 TFUE e dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999

    55

    Il secondo motivo verte sulla parte della motivazione della decisione impugnata intitolata «Analisi del carattere di aiuto esistente delle misure», costituita dai punti da 48 a 55. La Commissione ha risposto all’argomento addotto dal Regno di Spagna, secondo il quale la legge n. 8/2009 non alterava in modo sostanziale il regime di aiuti esistente, modificato in conformità della decisione della Commissione nella causa E 8/05, e non costituiva pertanto un nuovo aiuto per il quale fosse richiesta una nuova notifica (v. punto 48 della decisione impugnata).

    56

    Le ricorrenti deducono che, ai punti da 48 a 55 della decisione impugnata, la Commissione, rilevando che la modifica del regime di finanziamento della RTVE apportata dalla legge n. 8/2009 era separabile dal suo regime di finanziamento esistente, ha violato la nozione di nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108 TFUE e dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999. Tale legge non potrebbe essere ritenuta una mera aggiunta al regime esistente. Essa non si limiterebbe a modificare il finanziamento della RTVE, ma avrebbe parimenti modificato l’incarico di servizio pubblico assegnato a tale organismo. Orbene, esisterebbe un nesso fra il finanziamento e lo sviluppo dell’incarico di servizio pubblico. Pertanto, la Commissione non avrebbe potuto ritenere che la modifica del finanziamento della RTVE introdotta da detta legge fosse separabile dal regime esistente e non avrebbe dovuto essere esaminata in maniera autonoma.

    57

    Le ricorrenti sostengono parimenti che la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto. La distinzione, da essa operata nella decisione impugnata, fra l’analisi della modifica del finanziamento e quella della modifica dell’incarico di servizio pubblico sarebbe contraria alla sua prassi decisionale.

    58

    Per contro, la Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, ritiene che tale motivo debba essere respinto. Le modifiche apportate dalla legge n. 8/2009 sarebbero separabili dal regime esistente. Solo modifiche che incidono sulla sostanza, vale a dire sul funzionamento intrinseco di un regime esistente, non sarebbero separabili dal medesimo. Orbene, le modifiche apportate dalla legge n. 8/2009 non avrebbero pregiudicato il funzionamento del regime di finanziamento esistente. Anzitutto, le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non avrebbero pregiudicato né la valutazione degli altri elementi dell’aiuto concesso alla RTVE, né l’incidenza che l’aiuto di Stato avrebbe potuto avere sul mercato. Poi, il fatto che le misure fiscali avevano rafforzato l’indipendenza del servizio pubblico non avrebbe compromesso il funzionamento intrinseco del regime esistente, né l’impatto che l’aiuto avrebbe potuto avere sul mercato. Infine, gli adeguamenti dell’incarico di servizio pubblico avrebbero introdotto una definizione più restrittiva di tale incarico; ciò non avrebbe inciso sull’esame della sua compatibilità e non avrebbe mutato la qualificazione come aiuto esistente del regime di finanziamento esistente della RTVE.

    59

    La Commissione aggiunge che l’argomento relativo alla sua prassi decisionale è inoperante, in quanto l’esistenza di una siffatta prassi non sarebbe idonea ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata. In ogni caso, la sua prassi non sarebbe incoerente.

    60

    In tale contesto, occorre anzitutto richiamare le norme che disciplinano le modifiche di un regime di aiuti esistente, per poi esaminare la questione se, ai punti da 48 a 55 della decisione impugnata, la Commissione abbia rispettato tali norme.

    Sulle norme che disciplinano le modifiche di un regime di aiuti esistente

    61

    Quanto alle norme che disciplinano le modifiche di un regime di aiuti esistente, occorre ricordare anzitutto che, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, si intendono per nuovi aiuti i regimi di aiuti e aiuti individuali che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti.

    62

    Tuttavia, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1), ogni modifica di un aiuto esistente non costituisce necessariamente un nuovo aiuto. Infatti, come si evince da tale disposizione, le modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della misura di aiuto non sono considerate modifiche di un aiuto esistente. Per costituire un nuovo aiuto, la modifica di un aiuto esistente deve pertanto essere sostanziale.

    63

    Nel caso in cui la modifica di un regime di aiuti esistente costituisca un nuovo aiuto, la Commissione deve verificare in che misura essa incida sul regime di aiuti esistente. In linea di principio, solamente la modifica in quanto tale costituisce un nuovo aiuto. È solo nell’ipotesi in cui la modifica incida sulla sostanza stessa del regime di aiuti iniziale che tale regime viene trasformato in un regime di aiuti nuovo. Orbene, una modifica non incide sulla sostanza stessa del regime iniziale neanche qualora l’elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale (sentenza del Tribunale del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione, T-195/01 e T-207/01, Racc. pag. II-2309, punti da 109 a 111).

    64

    In tal senso, la modifica di un regime di aiuti che prevede l’estensione di un regime di aiuti esistente ad una nuova categoria di beneficiari è una modifica chiaramente separabile dal regime iniziale, in quanto l’applicazione del regime di aiuti esistente alla nuova categoria di beneficiari non incide sulla valutazione della compatibilità del regime iniziale (sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2009, ASM Brescia/Commissione, T-189/03, Racc. pag. II-1831, punto 106).

    65

    In tale contesto, occorre parimenti precisare che è solo nella misura in cui la modifica di un regime di aiuti esistente incide sulla sua sostanza che esso deve essere considerato un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999. Pertanto, la Commissione può limitarsi a valutare unicamente gli elementi del regime esistente che sono stati interessati nella loro sostanza dalla modifica. In relazione a tali elementi, nulla osta a che la Commissione si fondi sul risultato della sua valutazione iniziale e si limiti a verificare se essa venga rimessa in discussione dalla modifica. In relazione all’obbligo di notifica di uno Stato membro, ne risulta che, anche in un caso in cui una nuova misura di aiuto modifichi la sostanza del regime di aiuti esistente, lo Stato membro non è necessariamente obbligato a notificare di nuovo il regime di aiuti nella sua totalità, ma può limitarsi a notificare la modifica, a condizione che una siffatta notifica contenga tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare la nuova misura di aiuto.

    Sull’approccio della Commissione nel caso di specie

    66

    È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre verificare se, ai punti da 48 a 55 della decisione impugnata, la Commissione abbia rispettato le norme che disciplinano le modifiche di un regime di aiuti esistente.

    67

    Ai punti 49 e 50 della decisione impugnata la Commissione ha affermato che, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 794/2004, essa doveva anzitutto verificare se la modifica del regime di finanziamento della RTVE introdotta dalla legge n. 8/2009 fosse sostanziale. Quindi, essa ha rilevato che il passaggio da un regime di finanziamento duplice a un regime di finanziamento quasi unicamente pubblico della RTVE, al quale il Regno di Spagna aveva proceduto mediante l’adozione di detta legge, aveva costituito una modifica sostanziale e configurava pertanto un nuovo aiuto. In tale contesto, essa ha ritenuto che l’importo dell’aiuto fosse aumentato significativamente e che il finanziamento collegato alla pubblicità, che non aveva costituito un aiuto, fosse stato sostituito da un finanziamento fornito dallo Stato spagnolo.

    68

    In questa parte della motivazione della decisione impugnata, la quale non è peraltro rimessa in discussione dalle parti, la Commissione si è dunque limitata a pronunciarsi sulla questione se le modifiche apportate al regime di finanziamento esistente della RTVE da parte della legge n. 8/2009 costituissero un nuovo aiuto (v. punto 62 supra). Tali considerazioni non riguardano pertanto la questione della separabilità delle modifiche apportate dalla legge n. 8/2009 al regime di finanziamento esistente della RTVE.

    69

    Ai punti 51 e 52 della decisione impugnata, la Commissione ha illustrato il metodo che essa intendeva seguire quanto al trattamento di una modifica di un regime di aiuti esistente. Dopo aver richiamato l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e la giurisprudenza menzionata al punto 63 supra, la Commissione ha ritenuto, alla prima frase del punto 52 della decisione impugnata, che gli adeguamenti che non incidevano sulla valutazione della compatibilità della misura di aiuto non incidevano nemmeno sulla sostanza dell’aiuto, non modificando pertanto la definizione della misura in termini di aiuto esistente. Nella seconda e nella terza frase del punto 52 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che, se una modifica incideva sulla sostanza di un regime, ma non tanto da richiedere una nuova valutazione degli altri suoi elementi, essa poteva essere valutata separatamente, senza far riferimento agli altri elementi del regime e che, in tal caso, l’obbligo di notifica da parte dello Stato membro e l’obbligo di revisione da parte della Commissione si applicavano soltanto alla modifica.

    70

    Tali conclusioni non sono inficiate da errori. Infatti, come illustrato ai punti 63 e 64 supra, una modifica che non è idonea ad avere un impatto sulla valutazione di un regime di aiuti esistente, in quanto essa non incide sulla sua sostanza, deve essere considerata separabile da tale regime. Inoltre, come illustrato al punto 65 supra, qualora una misura che deve essere considerata un nuovo aiuto possa avere un impatto sulla valutazione di un regime di aiuti iniziale, solo gli elementi di quest’ultimo che vengono interessati nella loro sostanza si trasformano in un nuovo aiuto.

    71

    Ai punti da 53 a 55 della decisione impugnata, la Commissione ha applicato il metodo menzionato al punto 69 supra.

    72

    In tal senso, ai punti 54 e 55 della decisione impugnata la Commissione si è pronunciata sulla questione se le modifiche apportate dalla legge n. 8/2009 al regime di finanziamento esistente della RTVE fossero separabili dal regime di aiuti esistente.

    73

    Al punto 54 della decisione impugnata, essa ha esaminato il rapporto fra le nuove risorse per la RTVE e gli elementi di aiuto previsti dal suo regime di finanziamento esistente. Dopo aver confermato che queste nuove risorse erano sostanziali e costituivano dunque un nuovo aiuto, essa ha rilevato che le stesse potevano avere un impatto sulla «compatibilità di tutti gli aiuti» e, dunque, anche sugli elementi di aiuto già previsti dal regime di aiuti esistente a favore della RTVE.

    74

    Al punto 55 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che tali modifiche avrebbero dovuto esserle notificate formalmente, a causa del loro effetto sulla compatibilità complessiva del regime di finanziamento della RTVE. Essa ha precisato che la qualificazione come nuovo aiuto si riferiva soltanto alla modifica in quanto tale, cosicché essa era unicamente obbligata a valutare la qualità dei cambiamenti e le loro conseguenze quanto alla compatibilità dell’aiuto.

    75

    Ai punti 54 e 55 della decisione impugnata, la Commissione non ha dunque rilevato che i nuovi elementi di aiuto introdotti dalla legge n. 8/2009 fossero separabili dal regime di aiuti esistente. Al contrario, si evince chiaramente da detti punti che essa ha ritenuto che tale legge avesse modificato nella loro sostanza taluni degli elementi del regime di aiuti esistente.

    76

    Tale lettura è confermata dall’economia della decisione impugnata. Infatti, nell’ambito dell’esame della compatibilità dell’aiuto, la Commissione ha esaminato il regime di finanziamento della RTVE come modificato dalla legge n. 8/2009 e, dunque, il regime di aiuti a favore della RTVE, il quale è composto non solo dai nuovi elementi di aiuto introdotti da detta legge, bensì anche dagli elementi del regime esistente modificati da tale legge nella loro sostanza. In tal senso, da un lato, ai punti da 56 a 60 della decisione impugnata, la Commissione ha analizzato la definizione modificata dell’incarico di servizio pubblico della RTVE. Dall’altro, ai punti da 67 a 76 della decisione impugnata, essa ha controllato se, alla luce di tale incarico e dell’insieme degli elementi di aiuto di cui beneficiava la RTVE, ossia le risorse pubbliche introdotte da tale legge e quelle che erano già previste dal regime di finanziamento esistente della RTVE, sussistesse un rischio di sovracompensazione.

    77

    Pertanto, dai punti 54 e 55 nonché dall’economia della decisione impugnata si evince chiaramente che la Commissione non ha constatato che gli elementi di aiuto previsti dalla legge n. 8/2009 costituissero un nuovo aiuto separabile dal regime di aiuti esistente della RTVE.

    78

    Tale conclusione non viene rimessa in discussione dalle considerazioni svolte dalla Commissione al punto 53 della decisione impugnata. È vero che essa ha rilevato che le misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dall’attuale regime di finanziamento della RTVE. In tale contesto, essa ha ritenuto che le nuove fonti di finanziamento potrebbero incidere sulla legalità del regime in quanto tale, ma che esse non influissero sulla valutazione degli altri elementi dell’aiuto concesso alla RTVE né sul potenziale impatto dell’aiuto sul mercato.

    79

    Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non può dedursi dal punto 53 della decisione impugnata che la Commissione abbia ritenuto che gli elementi di aiuto previsti dalla legge n. 8/2009 fossero separabili dal regime di aiuti esistente a favore della RTVE.

    80

    In primo luogo, una lettura del genere non si impone. Infatti, sembra parimenti ipotizzabile che le considerazioni svolte dalla Commissione al punto 53 della decisione impugnata riguardino unicamente le misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 e, dunque, l’elemento fiscale di detta legge. In tal caso, le considerazioni svolte dalla Commissione in detto punto riguarderebbero unicamente elementi di tale legge che, a suo avviso, non costituivano parte integrante dell’aiuto e non potevano pertanto incidere sulla sua compatibilità con il mercato comune (v. punti da 61 a 66 della decisione impugnata, la cui fondatezza verrà esaminata nell’ambito dell’analisi del quarto motivo). Sembra possa ipotizzarsi che, in tale punto, la Commissione abbia voluto limitarsi a constatare che il Regno di Spagna era obbligato a notificarle la legge in questione, ma non a notificarle ex novo tutti gli elementi del regime di finanziamento esistente della RTVE (v., a tal riguardo, punto 65 supra).

    81

    In secondo luogo, benché si debba ritenere che la portata esatta delle osservazioni della Commissione di cui al punto 53 della decisione impugnata non sia del tutto chiara, in ogni caso la lettura di tale punto fatta dalla ricorrente deve essere respinta, in quanto diametralmente opposta al resto della motivazione e all’economia di tale decisione (v. punti da 72 a 77 supra).

    82

    Occorre pertanto concludere nel senso che, al punto 53 della decisione impugnata, la Commissione non ha constatato che le modifiche apportate al regime di finanziamento esistente della RTVE costituissero un nuovo aiuto interamente separabile da quest’ultimo e che potesse essere oggetto di un esame autonomo. Di conseguenza, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la Commissione non ha violato l’articolo 108 TFUE e l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999.

    83

    Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in toto.

    Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione concernente la separabilità della modifica del regime esistente

    84

    Nell’ambito del terzo motivo le ricorrenti deducono che, al punto 53 della decisione impugnata, la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione. Essa non avrebbe motivato l’iter che l’avrebbe portata a concludere che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 fossero separabili dall’attuale regime di finanziamento della RTVE.

    85

    Per contro la Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente.

    86

    In tale contesto, occorre rammentare che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi quanto prescritto dall’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (v. sentenza del Tribunale del 1o luglio 2009, KG Holding e a./Commissione, da T-81/07 a T-83/07, Racc. pag. II-2411, punti 61 e 62 e la giurisprudenza citata).

    87

    In primo luogo, occorre respingere il presente motivo nella misura in cui con il medesimo si chiede alla Commissione di dichiarare che le nuove risorse pubbliche introdotte dalla legge n. 8/2009 e la modifica della definizione dell’incarico di servizio pubblico erano separabili dal regime di aiuti esistente. Come è già stato illustrato ai punti da 71 a 83 supra, la decisione impugnata non contiene siffatte affermazioni della Commissione.

    88

    In secondo luogo, quanto al dubbio concernente la portata esatta delle considerazioni della Commissione figuranti al punto 53 della decisione impugnata (v. punti 80 e 81 supra), occorre ricordare che un’eventuale contraddizione nella motivazione di una decisione integra una violazione dell’obbligo di motivazione soltanto qualora risulti che, a causa di tale contraddizione, il destinatario dell’atto non è in grado di conoscere la reale motivazione della decisione, nel suo complesso o in parte, e che pertanto il dispositivo dell’atto è, in tutto o in parte, privo di qualsiasi fondamento giuridico (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013, Germania/Commissione, T‑347/09, punto 101 e la giurisprudenza citata).

    89

    Orbene, questo presupposto non ricorre nella fattispecie. Infatti, come illustrato ai punti da 72 a 76 supra, anzitutto, dai punti 54 e 55 della decisione impugnata nonché dall’economia di detta decisione si evince chiaramente che la Commissione non riteneva che le modifiche introdotte dalla legge n. 8/2009 fossero separabili dal regime di aiuti esistente. In tale contesto, si deve parimenti ritenere che le ragioni per le quali la Commissione ha considerato che il regime di finanziamento della RTVE, come modificato dalla legge n. 8/2009, fosse compatibile con il mercato comune emergono dai punti da 56 a 76 della decisione impugnata, ove essa non si è limitata ad esaminare la compatibilità dei nuovi elementi di aiuto introdotti dalla legge n. 8/2009, ma ha esaminato anche quella degli elementi di aiuto modificati dalla legge n. 17/2006.

    90

    In terzo luogo, anche ammesso che, al punto 53 della decisione impugnata, la Commissione abbia contraddetto il resto delle considerazioni della decisione impugnata, circostanza che non è dimostrata, una siffatta contraddizione non sarebbe idonea ad incidere sulla legimittità della decisione impugnata. Infatti, l’approccio e la reale motivazione della Commissione risultano dai punti 54 e 55 di detta decisione e dall’economia della medesima (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, cit. al punto 88 supra, punto 101 e la giurisprudenza citata).

    91

    Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto.

    Sul quarto motivo, concernente la constatazione della Commissione secondo la quale le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non erano parte integrante dell’aiuto

    92

    Il quarto motivo ha ad oggetto la motivazione illustrata ai punti da 61 a 66 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha rilevato che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non costituivano parte integrante della misura di aiuto da essa introdotta.

    93

    Le ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, le tre nuove misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 costituivano parte integrante dei nuovi elementi di aiuto introdotti da tale legge. Di conseguenza, nell’ambito dell’esame della compatibilità dell’aiuto, la Commissione avrebbe parimenti dovuto esaminare la compatibilità delle tre nuove misure fiscali con il diritto dell’Unione e, segnatamente, con la direttiva autorizzazioni.

    94

    Tale motivo si articola in due parti. Da un lato, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i criteri che governano il rapporto fra una misura di aiuto e il suo finanziamento. Dall’altro, esse fanno valere che, in applicazione dei criteri corretti, la Commissione avrebbe dovuto constatare che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 costituivano parte integrante degli elementi di aiuto introdotti da tale legge.

    Sulla prima parte del quarto motivo, concernente le condizioni alle quali la modalità di finanziamento di un aiuto deve essere considerata parte integrante dello stesso

    95

    La prima parte del motivo in esame riguarda i punti da 61 a 63 della decisione impugnata. Al punto 61 la Commissione ha ritenuto che, secondo la legge n. 8/2009, il passaggio da un sistema di finanziamento duplice della RTVE ad un regime di finanziamento quasi unicamente pubblico fosse accompagnato dall’introduzione o dalla modifica di tre misure fiscali, il cui obiettivo era generare il necessario gettito fiscale. Al punto 62 essa ha rammentato che, qualora un’imposta sia parte integrante dell’aiuto, essa doveva prendere in considerazione il metodo utilizzato per finanziare un aiuto e poteva dichiarare compatibile con il mercato interno il regime di aiuti solo se tale regime di aiuti era conforme al diritto dell’Unione. Al punto 63 essa ha ritenuto che, per poter considerare un’imposta parte integrante di una misura di aiuto, la destinazione della stessa dovesse essere obbligatoriamente vincolata all’aiuto, nel senso che il gettito fiscale dell’imposta doveva essere obbligatoriamente destinato al finanziamento dell’aiuto incidendo direttamente sul suo ammontare.

    96

    Le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al punto 63 della decisione impugnata, affinché delle misure fiscali intese a finanziare una misura di aiuto costituiscano parte integrante di quest’ultima, è sufficiente che esse siano destinate al beneficiario dell’aiuto. Per contro, non sarebbe necessario che una misura fiscale abbia un’incidenza diretta sull’ammontare dell’aiuto. Non si tratterebbe, in questo caso, che di un indizio fra altri.

    97

    Invece, la Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, ritiene che i criteri menzionati al punto 63 della decisione impugnata non siano erronei. Un’imposta potrebbe essere ritenuta parte integrante di una misura di aiuto solo qualora siano soddisfatti due requisiti, ossia, in primo luogo, che il gettito fiscale dell’imposta sia obbligatoriamente destinato al finanziamento dell’aiuto e, in secondo luogo, che il gettito fiscale incida direttamente sul suo ammontare.

    98

    A tal riguardo, occorre rammentare che il Trattato FUE prevede una precisa delimitazione tra, da un lato, le norme concernenti gli aiuti di Stato, di cui agli articoli da 107 TFUE a 109 TFUE, e, dall’altro, le norme concernenti le distorsioni risultanti dalle disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative degli Stati membri e, segnatamente, le loro disposizioni in materia fiscale, previste agli articoli 116 TFUE e 117 TFUE (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C-174/02, Racc. pag. I-85, punto 24).

    99

    Ne consegue che, in linea di principio, le misure fiscali che servono a finanziare un aiuto non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE concernenti gli aiuti di Stato (v., in tal senso, sentenze della Corte del 13 gennaio 2005, Pape, C-175/02, Racc. pag. I-127, punto 14, e Streekgewest, cit. al punto 98 supra, punto 25).

    100

    Tuttavia, qualora le misure fiscali costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante, la Commissione non può separare l’esame di un aiuto dagli effetti della sua modalità di finanziamento, in quanto, in una situazione del genere, l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della modalità di finanziamento può incidere sulla compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune (sentenze Pape, cit. al punto 99 supra, punto 14, e Streekgewest, cit. al punto 98 supra, punto 25).

    101

    Quanto ai criteri sulla scorta dei quali deve essere risolta la questione se la modalità di finanziamento dell’aiuto sia parte integrante di quest’ultimo, si evince dalla giurisprudenza che deve sussistere un vincolo di destinazione cogente tra il tributo e l’aiuto di cui trattasi in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e incide direttamente sulla sua entità e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (sentenze della Corte del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 e C-41/05, Racc. pag. I-5293, punto 46, e del 22 dicembre 2008, Regie Networks, C-333/07, Racc. pag. I-10807, punto 99).

    102

    Da tale giurisprudenza risulta pertanto, da un lato, che, affinché un’imposta possa essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente esistere una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione dell’imposta al finanziamento dell’aiuto. Ne consegue che, in assenza di una siffatta disposizione, non può ritenersi che un’imposta sia destinata ad una misura di aiuto e non costituisce, quindi, una delle sue modalità. Dall’altro, la mera circostanza dell’esistenza di una tale disposizione non può, da sola, configurare una condizione sufficiente per dimostrare che un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto. Qualora una siffatta disposizione di diritto nazionale esista, occorre esaminare, inoltre, se il gettito fiscale generato dall’imposta incida direttamente sull’ammontare dell’aiuto.

    103

    Contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, affinché un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto, non è dunque sufficiente che il gettito fiscale da essa generato sia necessariamente destinato al finanziamento di tale misura.

    104

    Quanto alla giurisprudenza invocata dalle ricorrenti a sostegno dei loro argomenti, è giocoforza constatare che nessuna delle sentenze da esse menzionate è idonea a supportare la loro tesi secondo la quale, per dimostrare che la modalità di finanziamento è parte integrante della misura di aiuto, è sufficiente dimostrare che il prelievo effettuato sulla base della misura fiscale è destinato al beneficiario dell’aiuto.

    105

    In tale contesto, le ricorrenti fanno valere il fatto che, in talune sentenze, la Corte ha rilevato che deve esistere un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e la misura di aiuto e che, se un siffatto vincolo sussiste, il gettito della misura fiscale incide direttamente sull’entità dell’aiuto.

    106

    Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, dalle sentenze da esse invocate (sentenze della Corte Streekgewest, cit. al punto 98 supra, punto 26; Pape, cit. al punto 99 supra, punto 15; del 14 aprile 2005, AEM e AEM Torino, C-128/03 e C-129/03, Racc. pag. I-2861, punti 46 e 47, e del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a., da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, Racc. pag. I-9481, punto 40) non può dedursi che l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto non sia una condizione necessaria, bensì unicamente un indizio fra altri. Al contrario, nella sentenza Streekgewest, cit. al punto 98 supra (punto 28), la Corte non si è limitata a verificare se esistesse un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e la misura di aiuto, bensì ha parimenti esaminato se il gettito generato da detta misura fiscale incidesse direttamente sull’entità di detta misura di aiuto.

    107

    Occorre anche rammentare che, nelle sentenze in cui la Corte ha constatato un vincolo indissolubile fra la misura di aiuto e il suo finanziamento, senza menzionare esplicitamente il requisito di un’incidenza diretta della misura fiscale sull’importo dell’aiuto (sentenze della Corte del 21 ottobre 2003, van Calster e a., C-261/01 e C-262/01, Racc. pag. I-12249, punto 55, e del 27 novembre 2003, Enirisorse, da C-34/01 a C-38/01, Racc. pag. I-14243, punto 47), si era in presenza di fattispecie in cui tale requisito era soddisfatto.

    108

    Di conseguenza, la Commissione non è incorsa in un errore di diritto rilevando che, affinché la modalità di finanziamento facesse parte integrante di una misura di aiuto, dovesse esistere un vincolo di destinazione cogente fra l’imposta e l’aiuto di cui trattasi, nel senso che il gettito fiscale doveva essere destinato al finanziamento dell’aiuto e incidere direttamente sull’entità di quest’ultimo.

    109

    Pertanto, la prima parte del quarto motivo deve essere respinta.

    Sulla seconda parte del quarto motivo, concernente l’applicazione di tali condizioni

    110

    La seconda parte del motivo in esame riguarda i punti da 64 a 66 della decisione impugnata, nei quali la Commissione ha rilevato che le condizioni richieste per constatare che la modalità di finanziamento fosse parte integrante della misura di aiuto non erano soddisfatte nella specie.

    111

    Al punto 64 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che l’ammontare dell’aiuto destinato alla RTVE venisse stabilito tenendo conto soltanto delle esigenze di finanziamento della RTVE e dei costi netti previsti per la prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione. Il finanziamento ricevuto dalla RTVE sarebbe, di fatto e di diritto, indipendente dal gettito generato dalle imposte, dipendendo unicamente dai costi netti dell’obbligo di servizio pubblico. Il finanziamento complessivo previsto per l’incarico di servizio pubblico della RTVE non dipenderebbe dall’ammontare del gettito fiscale specifico, ma proverrebbe comunque dal bilancio generale dello Stato spagnolo. A tal riguardo, la Commissione ha rilevato, da un lato, che il gettito fiscale generato dalle imposte che doveva essere destinato al finanziamento della RTVE non poteva superare i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico, e che tutti gli introiti che superavano tali costi dovevano essere assegnati nuovamente a detto bilancio generale. Dall’altro, essa ha ritenuto che, qualora i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico fossero superiori al gettito fiscale generato dalle imposte, la differenza verrebbe compensata mediante contributi dalle entrate di tale bilancio generale. L’ottenimento di un gettito fiscale più o meno elevato non implicherebbe alcuna modifica degli importi previsti. Qualora il gettito proveniente dalle nuove basi imponibili dovesse risultare insufficiente per coprire il divario finanziario causato dalla soppressione della pubblicità, le risorse necessarie si otterrebbero dalle entrate dell’amministrazione pubblica, in conformità con l’articolo 33 della legge n. 17/2006.

    112

    Inoltre, al punto 65 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che il fatto che il nesso tra le imposte e la finalità con la quale esse vengono introdotte sia menzionato nell’esposizione delle motivazioni e nella legge n. 8/2009 stessa non cambi tale conclusione. Il testo di detta legge non specificherebbe la natura del nesso tra le imposte e l’aiuto.

    113

    Infine, al punto 66 della decisione impugnata la Commissione è pervenuta alla conclusione che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non fossero parte integrante dell’aiuto e che, pertanto, la loro non conformità alla direttiva autorizzazioni non incidesse sulla sua decisione circa la compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno.

    114

    Le ricorrenti ritengono che tali constatazioni siano viziate da errori di diritto. A loro avviso, la Commissione avrebbe dovuto rilevare che il prelievo imposto dall’articolo 5 della legge n. 8/2009 costituiva parte integrante degli elementi di aiuto introdotti da detta legge.

    115

    Anzitutto, dall’articolo 5, paragrafi 1 e 7, della legge n. 8/2009 si evincerebbe che gli introiti provenienti da tale conferimento contribuiscono al finanziamento della RTVE e non sono pertanto destinati, in sostanza, ad altri fini. Le percentuali applicabili ai soggetti passivi delle tre nuove misure fiscali introdotte o modificate da detta legge sarebbero inoltre state determinate in maniera tale che lo Stato spagnolo possa ricevere un importo che gli consenta di coprire il deficit causato dalla soppressione della pubblicità.

    116

    Ancora, contrariamente a quanto dedotto dalla Commissione, il nesso fra le nuove misure fiscali e la misura di aiuto destinata alla RTVE non sarebbe spezzato. In primo luogo, un obbligo dello Stato spagnolo di fornire le risorse necessarie per la RTVE non potrebbe essere desunto dall’articolo 33 della legge n. 17/2006. In secondo luogo, una garanzia dello Stato spagnolo sarebbe soltanto supplementare ed ipotetica; ciò sarebbe confermato, da un lato, dai reclami della RTVE, secondo i quali i mancati pagamenti degli operatori privati o il calcolo errato dei loro contributi le arrecherebbero un problema di liquidità, e, dall’altro, dal fatto che, nella pratica, lo Stato spagnolo non sarebbe pronto a prestare una siffatta garanzia. In terzo luogo, la Commissione non potrebbe invocare utilmente il fatto che le eccedenze siano assegnate nuovamente al bilancio dello Stato spagnolo. Da un lato, la totalità del gettito fiscale delle imposte sarebbe obbligatoriamente destinato al finanziamento della RTVE fino al tetto previsto. Dall’altro, una destinazione al bilancio dello Stato spagnolo sarebbe soltanto una possibilità piuttosto teorica e, in ogni caso, residua, poiché la legge n. 8/2009 prevede la costituzione di un fondo di riserva composto dagli introiti eccedenti i costi netti reali dell’obbligo di servizio pubblico.

    117

    In ogni caso, al fine di dimostrare che la misura fiscale prevista all’articolo 5 della legge n. 8/2009 non fosse parte integrante dell’aiuto, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che, anche nel caso in cui l’imposta fosse illegittima, esisteva un impegno dello Stato spagnolo di finanziare la totalità del bilancio della RTVE. Orbene, si evincerebbe da detta legge che gli operatori privati dovevano sostenere l’onere economico del finanziamento della RTVE.

    118

    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tali argomenti.

    119

    In via preliminare, occorre rammentare che, per dimostrare che il prelievo imposto dall’articolo 5 della legge n. 8/2009 costituiva parte integrante degli elementi di aiuto introdotti da detta legge, le ricorrenti deducono principalmente argomenti intesi a dimostrare l’esistenza di un vincolo di destinazione necessario fra tale misura e il finanziamento della RTVE.

    120

    Orbene, come illustrato ai punti da 101 a 108 supra, affinché una misura fiscale sia parte integrante dell’aiuto, non è sufficiente che esista un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale e la misura di aiuto. È inoltre necessario che sia dimostrata l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto.

    121

    Tuttavia, il Tribunale ritiene che taluni degli argomenti addotti dalle ricorrenti possano essere intesi nel senso che essi vertono non solo sulla condizione legata all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e il finanziamento della RTVE, bensì anche su quella legata alla prova dell’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto.

    122

    Pertanto, in un primo momento occorre verificare se gli argomenti addotti dalle ricorrenti siano idonei a rimettere in discussione la conclusione della Commissione secondo la quale il gettito fiscale delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non incide direttamente sull’entità dell’aiuto destinato alla RTVE.

    123

    A tal riguardo si deve ritenere che, ai sensi della legge n. 8/2009, l’importo dell’aiuto destinato alla RTVE sia fissato tenendo conto dei costi netti dell’adempimento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione assegnatole. L’importo dell’aiuto da essa ricevuto non dipende dunque dall’importo dei prelievi effettuati sulla base delle misure fiscali introdotte o modificate da detta legge.

    124

    Infatti, da un lato, in forza dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, come modificato dalla legge n. 8/2009, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE eccedano i costi legati allo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, l’eccedenza sarà ridistribuita. Nella misura in cui tale eccedenza non superi il 10% delle spese annue di bilancio della RTVE, essa verrà versata in un fondo di riserva, e, nella misura in cui essa superi tale soglia, la stessa sarà trasferita al Tesoro.

    125

    Per quanto riguarda il capitale versato al fondo di riserva, emerge dall’articolo 8 della legge n. 8/2009 che quest’ultimo potrà essere utilizzato soltanto dietro autorizzazione espressa del Ministero dell’Economia e delle Finanze spagnolo e che, se non viene utilizzato per quattro anni, esso deve servire a ridurre le compensazioni a carico del bilancio generale dello Stato spagnolo. Di conseguenza, non può ritenersi che il capitale versato nel fondo di riserva incida direttamente sull’entità dell’aiuto destinato alla RTVE.

    126

    Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede un limite assoluto per gli introiti della RTVE, fissato a EUR 1 200 milioni per gli anni 2010 e 2011. Qualsiasi eccedenza rispetto a tale limite verrà direttamente riassegnata al bilancio generale dello Stato spagnolo.

    127

    Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE non siano sufficienti a coprire i costi legati all’espletamento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, il divario sarà colmato grazie a contributi del bilancio generale dello Stato spagnolo.

    128

    La Commissione ha pertanto rilevato giustamente che l’importo dei prelievi effettuati sulla base delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non era idoneo ad incidere direttamente sull’importo dell’aiuto percepito dalla RTVE, il quale era determinato in funzione dei costi netti della prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione.

    129

    Nessuno degli argomenti addotti dalle ricorrenti è idoneo a rimettere in discussione tale constatazione.

    130

    In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la mera circostanza che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 siano state concepite in maniera tale da compensare la perdita degli introiti commerciali della RTVE (v. punto 13 della decisione impugnata) non basta a dimostrare che la modalità di finanziamento sia parte integrante della misura di aiuto. Infatti, la Corte ha già rilevato che tale circostanza non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un vincolo cogente tra il tributo e il vantaggio fiscale (sentenza Streekgewest, punto 48 supra, punti 26 e 27).

    131

    In secondo luogo, deve essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione è incorsa in un errore rilevando, al punto 64 della decisione impugnata, che un obbligo dello Stato spagnolo di colmare il divario fra i costi sorti dall’adempimento dell’incarico di servizio pubblico, da un lato, e i mezzi finanziari di cui dispone la RTVE, dall’altro, potrebbe essere desunto dall’articolo 33 della legge n. 17/2006. A tal riguardo è sufficiente rilevare che l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede espressamente un siffatto obbligo e che tale disposizione rimanda all’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 17/2006, il quale prevede parimenti un obbligo del genere.

    132

    In terzo luogo, le ricorrenti deducono che, anche se un siffatto obbligo teoricamente sussistesse, nella pratica lo Stato spagnolo non sarebbe pronto a integrare il bilancio della RTVE tramite fondi provenienti dal suo bilancio generale.

    133

    Anche questo argomento deve essere respinto.

    134

    In tale contesto, infatti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto in base all’articolo 263 TFUE, la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Di conseguenza, le valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva nel momento in cui le ha effettuate (sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, Francia/Commissione, 15/76 e 16/76, Racc. pag. 321, punto 7).

    135

    Orbene, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione fosse in possesso di informazioni atte a dimostrare che lo Stato spagnolo non era pronto a completare il bilancio della RTVE in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009. Infatti, l’insieme dei documenti che le ricorrenti hanno presentato al riguardo sono posteriori alla data dell’adozione della decisione impugnata e, dunque, posteriori al 20 luglio 2010.

    136

    In quarto luogo, le ricorrenti deducono che può ritenersi che una misura fiscale destinata a finanziare una misura di aiuto non sia parte integrante di quest’ultima solo nel caso in cui la Commissione dimostri che, qualora la misura fiscale sia incompatibile con il diritto dell’Unione, lo Stato membro di cui trattasi si sia impegnato a finanziare la totalità della misura di aiuto.

    137

    Anche questo argomento deve essere respinto.

    138

    È vero che, in un caso in cui, in applicazione dei due summenzionati criteri, ossia la condizione collegata all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e il finanziamento della RTVE e quella collegata alla prova dell’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto, la misura fiscale deve essere considerata parte integrante della misura di aiuto – come nel caso di una misura parafiscale, nella quale l’insieme o una parte determinata di un prelievo fiscale viene assegnato al beneficiario dell’aiuto in maniera diretta e incondizionata – l’incompatibilità dell’elemento fiscale ha un’incidenza diretta sulla misura di aiuto. Infatti, in un caso del genere, l’incompatibilità totale o parziale dell’elemento fiscale della misura parafiscale comporta la soppressione della misura di aiuto o la riduzione del suo importo.

    139

    Orbene, nella specie, l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e l’articolo 33 della legge n. 17/2006 prevedevano che, se le fonti finanziarie non fossero state sufficienti a coprire l’insieme dei costi della RTVE previsti per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, lo Stato spagnolo sarebbe stato obbligato a colmare tale divario. Nel caso in oggetto, l’importo dell’aiuto non dipendeva dunque direttamente dalla misura fiscale.

    140

    Pertanto, la Commissione ha rilevato giustamente che l’importo dell’aiuto destinato alla RTVE non dipendeva direttamente dall’importo dei prelievi effettuati sulla base delle misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009.

    141

    Come illustrato al punto 120 supra, affinché le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 possano essere considerate parte integrante dell’elemento di aiuto introdotto da detta legge, la condizione collegata all’esistenza di un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale e la misura di aiuto e la condizione collegata alla prova dell’incidenza diretta di detta misura fiscale sull’entità di tale misura di aiuto devono essere soddisfatte cumulativamente.

    142

    Poiché la seconda condizione non è soddisfatta, non è necessario esaminare gli argomenti che le ricorrenti adducono al fine di dimostrare che esiste un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale prevista dall’articolo 5 della legge n. 8/2009 e il finanziamento della RTVE, in quanto tali argomenti sono inoperanti.

    143

    Di conseguenza, il quarto motivo deve essere respinto in toto.

    Sul quinto motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e ad una violazione dell’obbligo di motivazione

    144

    Il quinto motivo verte sulla motivazione esposta ai punti da 67 a 73 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha verificato l’eventuale sussistenza di un rischio di sovracompensazione e ha concluso che non esistevano motivi per credere che la compensazione annuale calcolata per l’obbligo di servizio pubblico della RTVE eccedesse i costi ragionevolmente previsti per tale servizio o che essa superasse, in ultima analisi, i costi netti del servizio pubblico. Al punto 71, la Commissione ha segnatamente affermato quanto segue:

    «[L]a Spagna ha dimostrato che il bilancio previsto continua ad essere in linea con i costi annuali di bilancio degli esercizi precedenti e che per nessuna ragione è ipotizzabile, né ora né nel prossimo futuro, che la sola abolizione della pubblicità possa determinare una riduzione significativa dei costi. RTVE dovrà continuare a ottenere grandi ascolti e l’eliminazione degli annunci pubblicitari implicherà la necessità di finanziare e trasmettere produzioni supplementari. Rispetto alle cifre degli esercizi precedenti (1,177 miliardi di EUR nel 2007, 1,222 miliardi di EUR nel 2008 e 1,146 miliardi di EUR nel 2009) e tenendo conto sia del costo aggiuntivo (104 milioni di EUR) delle produzioni necessarie per occupare il tempo di trasmissione precedentemente riservato alla pubblicità, sia dei restanti introiti commerciali (secondo i calcoli, appena 25 milioni di EUR), sembrerebbe prudente considerare un tetto di 1,2 miliardi di EUR per i costi previsti nel bilancio corrispondente all’importo dei costi annuali iscritti in bilancio, che appare ragionevole prevedere per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Inoltre, il principio di compensazione dei costi netti effettivi di un organismo pubblico di radiodiffusione prevede necessariamente la relativa protezione dalle variazioni degli introiti sul mercato della pubblicità».

    145

    Il quinto motivo è articolato in due parti, attinenti, da un lato, alla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e, dall’altro, ad una violazione dell’obbligo di motivazione.

    Sulla prima parte del quinto motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

    146

    Le ricorrenti fanno valere che la Commissione, autorizzando il regime finanziario della RTVE senza avere garantito che esso non comportasse un rischio di sovracompensazione, ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

    147

    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, al punto 71 della decisione impugnata, la Commissione non ha proceduto ad un controllo ex ante sufficientemente dettagliato, ma si è fondata su semplici indizi. In secondo luogo, esse deducono che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la crisi economica ha comportato una diminuzione degli introiti commerciali nel 2010 e dunque una diminuzione degli introiti globali della RTVE.

    – Sulla censura attinente all’assenza di un controllo sufficientemente dettagliato

    148

    Le ricorrenti deducono che, al fine di garantire l’assenza di un rischio di sovracompensazione, la Commissione deve procurarsi informazioni dettagliate ed esporre chiaramente il suo ragionamento sull’assenza di sovracompensazione. In tale contesto, essa non potrebbe fondarsi su meri indizi. Orbene, nella specie la Commissione si sarebbe limitata a paragonare il bilancio del quale disponeva la RTVE nella vigenza del regime di finanziamento duplice con quello del quale essa dispone nella vigenza del regime di finanziamento quasi unicamente pubblico introdotto dalla legge n. 8/2009. Tale approccio sarebbe erroneo, in quanto i costi reali che la RTVE sosterrebbe per la prestazione del servizio pubblico in forza della legge n. 8/2009 sarebbero diminuiti. Poiché la RTVE è divenuta un operatore non più soggetto alla pressione commerciale associata alla partecipazione al mercato della pubblicità, essa potrebbe proporre una programmazione diversa e non sarebbe tenuta ad investire altrettante risorse per l’acquisto di diritti. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe potuto limitarsi a constatare, al punto 71 della decisione impugnata, che la RTVE continui a dover ottenere grandi ascolti e sostenga costi di produzione aggiuntivi pari a EUR 104 milioni per riempire il tempo di trasmissione rimasto libero a seguito della soppressione degli annunci pubblicitari. Inoltre, la mera esistenza di meccanismi di controllo ex post non sarebbe sufficiente ad escludere un rischio di sovracompensazione.

    149

    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tali argomenti.

    150

    A tal riguardo si deve richiamare, in via preliminare, il contenuto dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE nonché il contesto giuridico nel quale esso si inserisce.

    151

    Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Inoltre, tale disposizione esige che lo sviluppo degli scambi non debba essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

    152

    Affinché un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: da un lato, l’operatore di cui trattasi deve essere incaricato della gestione di un servizio di interesse economico generale con un atto dei pubblici poteri che definisca chiaramente gli obblighi di servizio di interesse economico generale in questione; dall’altro, detto operatore non deve percepire una compensazione eccessiva e il finanziamento statale non deve incidere sulla concorrenza sul mercato esterno in maniera sproporzionata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T-289/03, Racc. pag. II-81, punti 181 e 222).

    153

    Nella specie, le ricorrenti non rimettono in discussione le constatazioni della Commissione secondo cui la RTVE è incaricata di una missione di servizio economico generale con un atto dei pubblici poteri, il quale a sua volta definisce chiaramente gli obblighi di interesse economico generale.

    154

    Per contro, le ricorrenti ritengono che la constatazione della Commissione figurante al punto 73 della decisione impugnata, secondo la quale non sarebbero esistiti motivi per credere che la compensazione annuale calcolata per l’obbligo di servizio pubblico della RTVE eccedesse i costi ragionevolmente previsti per tale servizio o che essa superasse, in ultima analisi, i costi netti del servizio pubblico, sia inficiata da un errore, sulla base del rilievo che la Commissione non ha esaminato in maniera sufficiente il rischio di sovracompensazione.

    155

    Prima di esaminare tale censura, occorre richiamare i principi che governano il controllo del Tribunale su una decisione della Commissione nel settore dei servizi pubblici e, più specificamente, nel settore dei servizi di radiodiffusione.

    156

    Ai sensi dell’articolo 14 TFUE, l’Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché i servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Detto articolo stabilisce altresì che tali principi e tali condizioni verranno fissati fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

    157

    Dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale che integra i trattati UE e FUE risulta che uno dei valori comuni dell’Unione riguardo a tali servizi è il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare i servizi di interesse economico generale.

    158

    Ai sensi del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, che integra i trattati UE e FUE, la radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegata alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Da tale protocollo si evince parimenti che le disposizioni del Trattato FUE non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui lo stesso finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico.

    159

    Ne consegue che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione della compensazione per l’esecuzione di un servizio pubblico di radiodiffusione (v., per analogia, sentenza BUPA e a./Commissione, cit. al punto 152 supra, punto 220).

    160

    Di conseguenza, il controllo, effettuato dalla Commissione, del carattere proporzionato della compensazione è ristretto (v., per analogia, sentenza BUPA e a./Commissione, cit. al punto 152 supra, punto 220).

    161

    Per quanto riguarda il controllo del Tribunale su una decisione della Commissione in tale settore, si deve ritenere che la valutazione della Commissione verta su fatti economicamente complessi. Di conseguenza, il controllo del Tribunale sulla decisione della Commissione è ancora più ristretto di quello esercitato dalla Commissione sulla misura dello Stato membro di cui trattasi. Esso si limita a verificare se la compensazione prevista sia necessaria affinché la missione di servizio di interesse generale di cui trattasi possa essere assolta in condizioni economicamente accettabili o, al contrario, se il provvedimento di cui trattasi sia manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo perseguito (v., per analogia, sentenza BUPA e a./Commissione, cit. al punto 152 supra, punti 221 e 222).

    162

    Quanto alla censura mossa dalle ricorrenti, occorre rilevare che esse si limitano a far valere che la Commissione non ha esaminato il rischio di sovracompensazione in maniera adeguata, in quanto essa non ha verificato in maniera sufficientemente dettagliata se l’importo di EUR 1 200 milioni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 corrispondesse ai costi sostenuti dalla RTVE per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico.

    163

    A tal riguardo, sotto un primo profilo, occorre rilevare che le ricorrenti si limitano a rimettere in discussione solo uno dei meccanismi di controllo previsti dal regime di finanziamento della RTVE, sebbene tale regime preveda tutta una serie di meccanismi di controllo intesi a garantire che la RTVE riceva unicamente i mezzi necessari all’adempimento del proprio incarico.

    164

    In tale contesto, occorre anzitutto rilevare che la dimensione economica dell’attività della RTVE è determinata sulla scorta degli obblighi di servizio pubblico che le sono stati affidati. In tal senso, si evince dall’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 che l’attività della RTVE è determinata da un incarico quadro, approvato dal legislatore e avente una durata di nove anni (v. articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 17/2006), e da contratti di concessione, i quali concretizzano l’incarico quadro, approvati dal governo e aventi una durata di tre anni (v. articolo 4, paragrafo 2, della legge n. 17/2006). Tali atti devono contenere indicazioni sulla dimensione economica dell’attività della RTVE nonché sui limiti della sua crescita annuale; detta dimensione economica deve essere determinata prendendo in considerazione gli obblighi di servizio pubblico che le sono stati assegnati.

    165

    Occorre poi rammentare che le fonti di finanziamento della RTVE sono concepite in maniera tale da escludere una sovracompensazione. Come illustrato ai punti da 6 a 9 supra, la RTVE viene finanziata da diverse fonti, enumerate all’articolo 2, paragrafo 1, della legge n. 8/2009. Le fonti principali sono costituite, da un lato, dagli introiti generati dalle tre misure fiscali introdotte o modificate dagli articoli da 4 a 6 di detta legge e, dall’altro, dalla compensazione annuale proveniente dal bilancio generale dello Stato spagnolo, menzionata al suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a). La determinazione dell’importo della compensazione annuale consente dunque di adeguare l’importo previsionale degli introiti dei quali la RTVE disporrà per un determinato esercizio. Orbene, con riferimento all’importo della compensazione annuale, l’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 17/2006 prevede che essa debba essere determinata in modo tale che la somma combinata di tale compensazione e degli altri introiti dei quali dispone la RTVE non superi i costi degli obblighi di servizio pubblico ai quali essa deve adempiere nel corso dell’esercizio di cui trattasi.

    166

    Inoltre, l’articolo 33, paragrafo 2, della legge n. 17/2006, come modificato dalla legge n. 8/2009, prevede che, qualora, al momento della chiusura di un esercizio, venga constatato che la compensazione ricevuta dalla RTVE supera i costi netti sostenuti per l’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico di radiodiffusione nel corso dell’esercizio di cui trattasi, l’eccedenza che non sarà versata nel fondo di riserva sarà dedotta dalle somme assegnate nel bilancio generale dello Stato spagnolo per l’esercizio successivo.

    167

    Infine, il regime finanziario della RTVE prevede anche elementi di controllo ex post. Come indicato dalla Commissione al punto 72 della decisione impugnata, il regime di finanziamento della RTVE prevede, in primo luogo, meccanismi di controllo del bilancio consistenti in un audit interno, in una revisione a carico dell’intervento generale dell’amministrazione dello Stato spagnolo e in un audit esterno da parte di un’impresa privata specializzata; in secondo luogo, un controllo dello svolgimento dell’incarico di servizio pubblico e della contabilità annuale della RTVE da parte del Parlamento spagnolo e dell’autorità spagnola responsabile dei servizi audiovisivi, e, in terzo luogo, un controllo della Corte dei conti spagnola.

    168

    È vero che i meccanismi di controllo menzionati ai punti da 164 a 167 supra, rivestono un carattere astratto. Tuttavia, occorre rammentare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha controllato la compatibilità di un regime di aiuti. Di conseguenza, essa poteva limitarsi a controllare l’esistenza di meccanismi di controllo sufficienti a garantire che l’importo totale dell’aiuto ricevuto dalla RTVE per un determinato esercizio in applicazione di tale regime non ecceda i costi netti legati all’espletamento dell’incarico del servizio di radiodiffusione che le è stato affidato.

    169

    È giocoforza constatare che le ricorrenti non adducono argomenti specificamente intesi a rimettere in discussione l’efficacia dei meccanismi di controllo menzionati ai punti da 164 a 167 supra. Laddove esse sostengono che, nella decisione impugnata, la Commissione non poteva fare riferimento alle sue decisioni anteriori concernenti il finanziamento della RTVE, occorre rammentare che essa era obbligata a procedere ad un esame della compatibilità degli elementi del regime di finanziamento esistente della RTVE solo nella misura in cui essi erano interessati dalla legge n. 8/2009 (v. punto 65 supra). Pertanto, dal momento che l’efficacia dei meccanismi di controllo previsti nel vecchio regime di finanziamento della RTVE non era rimessa in discussione dalle modifiche apportate dalla legge n. 8/2009, nulla ostava a che la Commissione rinviasse alla sua analisi precedente di tali meccanismi.

    170

    Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda più specificamente le censure delle ricorrenti aventi ad oggetto le valutazioni effettuate dalla Commissione al punto 71 della decisione impugnata, occorre esaminare la funzione dell’importo di EUR 1 200 milioni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, per poi verificare se il controllo esercitato dalla Commissione fosse insufficiente.

    171

    Quanto alla funzione della somma di EUR 1 200 milioni, occorre rammentare, anzitutto, che la Commissione non ha approvato un regime di finanziamento in forza del quale, per un determinato esercizio, la RTVE dispone di un bilancio di tale ammontare. Infatti, come illustrato ai punti da 164 a 167 supra, la legge n. 8/2009 prevede meccanismi intesi ad assicurare che l’aiuto a favore della RTVE corrisponda ai costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico. L’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede pertanto un limite assoluto pari a EUR 1 200 milioni per il bilancio della RTVE e, dunque, un limite che non può essere superato, benché il bilancio della RTVE possa essere più elevato qualora l’unico criterio pertinente fosse quello dei costi dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico. In applicazione di tale limite, il bilancio della RTVE non può eccedere l’importo massimo di EUR 1 200 milioni, ma può essere inferiore, qualora i costi dell’adempimento dell’incarico di servizio pubblico per un esercizio determinato siano meno elevati.

    172

    Ne consegue, anzitutto, che occorre respingere la censura delle ricorrenti relativa al fatto che i costi della RTVE per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico potrebbero essere eventualmente inferiori all’importo di EUR 1 200 milioni. Infatti, i meccanismi di controllo menzionati ai punti da 164 a 167 supra assicurano che, in un caso del genere, l’importo dell’aiuto per un determinato esercizio si limiterà ai costi netti generati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico di radiodiffusione.

    173

    Per quanto attiene poi alle censure delle ricorrenti concernenti l’insufficiente pregnanza del controllo della Commissione quanto al limite massimo di EUR 1 200 milioni, occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione della compensazione per l’esecuzione di un servizio pubblico di radiodiffusione e che, quanto al controllo della proporzionalità della compensazione per un obbligo di servizio pubblico di radiodiffusione, il controllo della Commissione è ristretto e quello del Tribunale su una decisione della Commissione è ancora più ristretto (v. punti da 159 a 161 supra). Il controllo del Tribunale si limita pertanto ad esaminare se la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione.

    174

    Orbene, nella specie, nessun argomento addotto dalle ricorrenti è idoneo a dimostrare che le considerazioni svolte al punto 71 della decisione impugnata, secondo il quale un tetto di EUR 1 200 milioni sembrava prudente, fossero inficiate da un errore manifesto di valutazione.

    175

    In primo luogo, come indicato dalla Commissione al punto 71 della decisione impugnata, l’importo di EUR 1 200 milioni corrispondeva al bilancio medio di cui la RTVE disponeva nella vigenza del regime di finanziamento duplice.

    176

    In secondo luogo, dal punto 71 della decisione impugnata risulta che la Commissione, da un lato, ha preso in considerazione l’esistenza di costi aggiuntivi pari a EUR 104 milioni per occupare il tempo di trasmissione precedentemente riservato alla pubblicità e di costi generati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico aggiuntivi in materia di programmazione imposti alla RTVE dalla legge n. 8/2009 e, dall’altro, ha ritenuto che per nessuna ragione fosse ipotizzabile che l’abolizione della pubblicità potesse determinare una riduzione significativa dei costi effettivi della RTVE.

    177

    Contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, tali considerazioni non erano manifestamente erronee. Infatti, non è dimostrato che i costi per l’espletamento dell’incarico di servizio pubblico sostenuti dalla RTVE sarebbero stati sostanzialmente inferiori ai costi che essa aveva sostenuto nella vigenza della legge n. 17/2006. È vero che, al punto 59 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che il ritiro della RTVE dal mercato della pubblicità televisiva poteva contribuire al rafforzamento dell’incarico di servizio pubblico, rendendo la programmazione meno dipendente da considerazioni commerciali e dalle fluttuazioni degli introiti commerciali. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, il mero fatto che la RTVE sia divenuta un operatore non più soggetto alla pressione commerciale associata alla partecipazione al mercato della pubblicità non consente di trarre la conclusione che essa avrebbe potuto proporre una programmazione diversa, la quale le permetta di operare a costi sostanzialmente inferiori. Infatti, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta a che uno Stato proceda ad una definizione ampia dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione che consente all’organismo pubblico di radiodiffusione di fornire una programmazione equilibrata e varia, mantenendo al contempo un certo livello di ascolto (sentenza del Tribunale del 26 giugno 2008, SIC/Commissione, T-442/03, Racc. pag. II-1161, punto 201).

    178

    In terzo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la Commissione, omettendo di esaminare in modo più approfondito se il passaggio ad un sistema di finanziamento quasi unicamente pubblico e la modifica degli obblighi di servizio pubblico potessero esplicare effetti sui costi sostenuti dalla RTVE, non è incorsa in un manifesto errore di valutazione. Infatti, alla luce del fatto che l’importo di EUR 1 200 milioni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 costituisce unicamente un limite massimo per il bilancio della RTVE e che i meccanismi illustrati ai punti da 164 a 167 supra garantiscono che l’importo dell’aiuto per la RTVE non superi i costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, la Commissione non era obbligata a procedere ad un esame più dettagliato.

    179

    In quarto luogo, per quanto attiene all’argomentazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto reagire alle osservazioni di certe autorità nazionali, occorre rilevare che, al punto 69 della decisione impugnata, la stessa Commissione ha espresso dei dubbi quanto alla proporzionalità della misura, ma ha concluso, al termine del suo esame, che non sussisteva un rischio di sovracompensazione. In ogni caso, il fatto che essa non abbia esaminato in dettaglio tutte le osservazioni critiche delle autorità amministrative nazionali concernenti un disegno di legge non è idoneo, di per sé, a dimostrare un manifesto errore di valutazione da parte della stessa, segnatamente allorché si è in presenza di un settore nel quale gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale e il controllo della Commissione è ristretto.

    180

    Le ricorrenti non hanno pertanto dimostrato che la constatazione, figurante al punto 71 della decisione impugnata, secondo la quale un tetto di EUR 1 200 milioni sembrava prudente, fosse inficiata da un manifesto errore di valutazione.

    181

    Alla luce delle considerazioni che precedono, la censura relativa all’assenza di un controllo ex ante sufficientemente dettagliato deve essere respinta.

    – Sulla censura relativa alla mancata considerazione della diminuzione degli introiti commerciali

    182

    Le ricorrenti deducono che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la crisi economica ha comportato una diminuzione degli introiti commerciali nel 2010 e quindi una diminuzione degli introiti globali della RTVE.

    183

    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tale argomento.

    184

    A tal riguardo, occorre rilevare che, già nella vigenza del regime di finanziamento duplice instaurato dalla legge n. 17/2006, il criterio per la determinazione del bilancio della RTVE non era l’importo degli introiti commerciali, bensì i costi per l’obbligo di servizio pubblico. Infatti, come si evince dal punto 7 della decisione impugnata, nella vigenza del regime di finanziamento duplice, la compensazione di bilancio dello Stato spagnolo per il 2009 era già aumentata a causa del fatto che, durante tale anno, si è era fatta sentire una riduzione degli introiti pubblicitari della RTVE.

    185

    Pertanto, il mero fatto che la Commissione non abbia tenuto conto della circostanza che, nella vigenza del regime di finanziamento duplice, gli introiti commerciali della RTVE provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari erano diminuiti non è idoneo a dimostrare che essa sia incorsa in un manifesto errore di valutazione.

    186

    Di conseguenza, occorre respingere anche tale censura e, pertanto, la prima parte del quinto motivo in toto.

    Sulla seconda parte del quinto motivo, attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione

    187

    Le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Da un lato, essa non avrebbe sufficientemente motivato la constatazione secondo la quale non sussisteva un rischio di sovracompensazione. Dall’altro, essa non si sarebbe sufficientemente pronunciata sulle distorsioni della concorrenza che sarebbero derivate dagli obblighi di procedere ai conferimenti introdotti dalla legge n. 8/2009.

    – Sulla prima censura, relativa ad un’insufficiente motivazione dell’assenza di rischio di sovracompensazione

    188

    Le ricorrenti deducono che la Commissione non ha sufficientemente motivato la decisione impugnata nella parte attinente alle ragioni dell’assenza di un rischio di compensazione. Anzitutto, essa avrebbe dovuto reagire maggiormente alle osservazioni di certe autorità nazionali concernenti dei dubbi di sovracompensazione. Essa non avrebbe poi fornito alcuna informazione specifica in merito al piano aziendale della RTVE per i prossimi anni né in merito ai costi netti della fornitura del servizio pubblico. A parte il ragionamento succinto della Commissione ripreso al punto 71 della decisione impugnata, nessun’altra precisazione consentirebbe di determinare gli elementi sui quali era fondato il ragionamento della Commissione. Sarebbe pertanto impossibile per le medesime presentare, sulla base della decisione, osservazioni diverse da quelle formulate nel ricorso. Inoltre, la Commissione non potrebbe fare riferimento alla motivazione fornita in una decisione anteriore relativa alla RTVE.

    189

    La Commissione, sostenuta dalla RTVE, ritiene di aver sufficientemente motivato, ai punti da 67 a 69 e da 71 a 73 della decisione impugnata, la sua conclusione secondo la quale non esistevano indizi di sovracompensazione.

    190

    Alla luce dei requisiti risultanti dall’obbligo di motivazione menzionati al punto 86 supra, si deve constatare che la motivazione della decisione impugnata era sufficiente.

    191

    Infatti, anzitutto, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la motivazione della decisione impugnata sulla quale la Commissione ha fondato la sua conclusione, secondo la quale non esistevano rischi di sovracompensazione, non era limitata al punto 71 della decisione impugnata. Infatti, ai punti da 67 a 73 di detta decisione, la Commissione ha parimenti fatto riferimento ai meccanismi di controllo menzionati ai punti da 164 a 167 supra. In tale contesto, va altresì rilevato che, ai punti 14, 16 e 17 di detta decisione, la Commissione ha parimenti fatto riferimento a tali meccanismi.

    192

    Per quanto attiene, poi, alla censura delle ricorrenti concernente il carattere astratto di talune di queste considerazioni, è sufficiente ricordare che dalla decisione impugnata emerge chiaramente che la Commissione si è limitata ad approvare un regime di aiuti che consente di fare beneficiare la RTVE di un aiuto corrispondente ai costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico e che essa non si è pronunciata sulla compatibilità di un aiuto per un importo pari a EUR 1 200 milioni.

    193

    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto reagire alle osservazioni di talune autorità nazionali, si deve rilevare che essa ha sufficientemente motivato una decisione se questa fa apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo; non è invece richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Dopo avere menzionato, ai punti da 67 a 76 della decisione impugnata, le ragioni per le quali la misura era proporzionata, la Commissione non era dunque obbligata a rispondere specificamente a tutte le osservazioni critiche delle autorità amministrative nazionali concernenti un disegno di legge. Ciò vale a maggior ragione per un settore in cui gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale e in cui il controllo della Commissione è pertanto ristretto.

    194

    Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, nulla ostava al richiamo, da parte della Commissione, delle sue decisioni anteriori, le quali riguardavano il finanziamento della RTVE e facevano pertanto parte del contesto della decisione impugnata ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 86 supra. Nella specie, la Commissione era a maggior ragione legittimata a fare riferimento alle sue decisioni anteriori per il fatto che una parte considerevole dei meccanismi di controllo era già stata introdotta dalla legge n. 17/2006 ed essa poteva pertanto limitarsi a verificare se la propria valutazione iniziale dei suoi meccanismi venisse rimessa in discussione dalle modifiche apportate dalla legge n. 8/2009 (v. punto 65 supra).

    195

    Infine, quanto all’argomento delle ricorrenti secondo il quale esse non sarebbero state capaci di presentare, sulla base della decisione impugnata, osservazioni diverse da quelle formulate nel ricorso, il Tribunale rileva che nulla ostava a che esse adducessero argomenti intesi a rimettere in discussione l’efficacia dei meccanismi di controllo da parte del regime di finanziamento della RTVE. Tuttavia, esse non hanno presentato alcun argomento a tal riguardo.

    196

    Di conseguenza, la prima censura della seconda parte del quinto motivo deve essere respinta.

    – Sulla seconda censura, relativa alle distorsioni introdotte dagli obblighi di procedere ad un conferimento

    197

    Le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione in quanto non si è pronunciata in maniera sufficiente sulle distorsioni della concorrenza che sarebbero state introdotte dagli obblighi di procedere ad un conferimento e, segnatamente, sulla diminuzione della loro capacità concorrenziale rispetto alla RTVE. La constatazione che figura al punto 53 della decisione impugnata, secondo la quale le tre misure fiscali introdotte o modificate dagli articoli da 4 a 6 della legge n. 8/2009 erano separabili dall’attuale regime di finanziamento della RTVE, non sarebbe sufficiente. Nella replica, le ricorrenti fanno parimenti valere che la legge n. 8/2009 contiene un elemento discriminatorio, dovuto al fatto che solo gli operatori il cui campo di azione geografico corrisponde al territorio dello Stato spagnolo o è superiore a quello di una comunità autonoma sono soggetti all’imposta, mentre gli altri sono esentati dal costo del finanziamento della RTVE.

    198

    La Commissione e la RTVE contestano tali argomenti, e la RTVE mette in discussione la ricevibilità dell’argomento delle ricorrenti dedotto nella fase della replica.

    199

    La seconda censura della seconda parte del quinto motivo deve parimenti essere respinta, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità dell’argomento delle ricorrenti addotto nella fase della replica. Infatti, è sufficiente rammentare che, ai punti da 61 a 66 della decisione impugnata, la Commissione ha illustrato le ragioni per le quali le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non costituivano parte integrante degli elementi di aiuto introdotti da tale legge e che, dunque, non occorreva esaminarne la compatibilità con il mercato comune nell’ambito del procedimento sfociato nella decisione impugnata.

    200

    Di conseguenza, si deve respingere integralmente la seconda parte del quinto motivo e, pertanto, il quinto motivo nel suo insieme.

    201

    Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

    Sulle spese

    202

    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti in toto, devono essere condannate a sostenere le loro spese nonché, in solido, quelle sostenute dalla Commissione e dalla RTVE, conformemente alle conclusioni di queste ultime.

    203

    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno di Spagna sopporterà pertanto le proprie spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è respinto.

     

    2)

    La Telefónica de España, SA e la Telefónica Móviles España, SA sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle della Commissione europea e della Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE).

     

    3)

    Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

     

    Czúcz

    Labucka

    Gratsias

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2014.

    Firme

    Indice

     

    Fatti e decisione impugnata

     

    Procedimento dinanzi al Tribunale

     

    In diritto

     

    1. Sulla ricevibilità del ricorso e dei motivi

     

    2. Nel merito

     

    Sul primo motivo, relativo ad una violazione dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE

     

    Sul secondo motivo, relativo ad un errore concernente la nozione di nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108 TFUE e dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999

     

    Sulle norme che disciplinano le modifiche di un regime di aiuti esistente

     

    Sull’approccio della Commissione nel caso di specie

     

    Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione concernente la separabilità della modifica del regime esistente

     

    Sul quarto motivo, concernente la constatazione della Commissione secondo la quale le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non erano parte integrante dell’aiuto

     

    Sulla prima parte del quarto motivo, concernente le condizioni alle quali la modalità di finanziamento di un aiuto deve essere considerata parte integrante dello stesso

     

    Sulla seconda parte del quarto motivo, concernente l’applicazione di tali condizioni

     

    Sul quinto motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e ad una violazione dell’obbligo di motivazione

     

    Sulla prima parte del quinto motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

     

    – Sulla censura attinente all’assenza di un controllo sufficientemente dettagliato

     

    – Sulla censura relativa alla mancata considerazione della diminuzione degli introiti commerciali

     

    Sulla seconda parte del quinto motivo, attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione

     

    – Sulla prima censura, relativa ad un’insufficiente motivazione dell’assenza di rischio di sovracompensazione

     

    – Sulla seconda censura, relativa alle distorsioni introdotte dagli obblighi di procedere ad un conferimento

     

    Sulle spese


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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