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Document 62011TA0579
Case T-579/11: Judgment of the General Court of 12 February 2015 — Akhras v Council (Common foreign and security policy — Freezing of funds — Rights of the defence — Obligation to state reasons — Manifest error of assessment — Right to life — Right to property — Right to respect for private life — Proportionality)
Causa T-579/11: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Akhras/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Congelamento dei fondi — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto alla vita — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità»)
Causa T-579/11: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Akhras/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Congelamento dei fondi — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto alla vita — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità»)
GU C 107 del 30.3.2015, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 107/23 |
Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2015 — Akhras/Consiglio
(Causa T-579/11) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Congelamento dei fondi - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto alla vita - Diritto di proprietà - Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità»))
(2015/C 107/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tarif Akhras (Homs, Siria) (rappresentanti: S. Ashley, S. Millar, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop, F. Naert e M.-M. Joséphidès, successivamente M. Bishop e M.-M. Joséphidès, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Paasivirta e F. Castillo de la Torre, successivamente F. Castillo de la Torre e D. Gauci, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente alle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC (GU L 87, pag. 103), del regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 87, pag. 45), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 77), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), della decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255 (GU L 301, pag. 36), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 301, pag. 7), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC, e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, sono annullati in quanto riguardano il sig. Tarif Akhras. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ognuna delle parti sopporta le proprie spese nel contesto della presente istanza. |
4) |
Il sig. Akhras sopporta le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del procedimento sommario. |