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Document 62011TA0427

    Causa T-427/11: Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2013 — Laboratoire Bioderma/UAMI — Cabinet Continental (BIODERMA) [ «Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo BIODERMA — Assenza di violazione dei diritti della difesa — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009» ]

    GU C 108 del 13.4.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 108/23


    Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2013 — Laboratoire Bioderma/UAMI — Cabinet Continental (BIODERMA)

    (Causa T-427/11) (1)

    (Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo BIODERMA - Assenza di violazione dei diritti della difesa - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009)

    2013/C 108/62

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Laboratoire Bioderma (Lione, Francia) (rappresentante: avv. A Teston)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cabinet Continental (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J.-C. Brun)

    Oggetto

    Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 28 febbraio 2011 (procedimento R 861/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il Cabinet Continel e il Laboratoire Bioderma

    Dispositivo

    1)

    La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 28 febbraio 2011 (procedimento R 861/2009-1) è annullata nella parte in cui riguarda le sostanze dietetiche per uso medico rientranti nella classe 5.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    Il Laboratoire Bioderma sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dell’UAMI e del Cabinet Continental.

    4)

    L’UAMI e il Cabinet Continental sopporteranno la metà delle loro spese.


    (1)  GU C 298 dell’8.10.2011.


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