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Document 62011FA0078
Case F-78/11: Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 26 June 2013 — BM v ECB (Civil service — ECB Staff — Retroactive extension of the probationary period — Decision to end the contract during the probationary period — Disciplinary proceedings)
Causa F-78/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — BM/BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Proroga retroattiva del periodo di prova — Decisione di porre fine al contratto durante il periodo di prova — Procedimento disciplinare)
Causa F-78/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — BM/BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Proroga retroattiva del periodo di prova — Decisione di porre fine al contratto durante il periodo di prova — Procedimento disciplinare)
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(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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(HR)
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/43 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 giugno 2013 — BM/BCE
(Causa F-78/11) (1)
(Funzione pubblica - Personale della BCE - Proroga retroattiva del periodo di prova - Decisione di porre fine al contratto durante il periodo di prova - Procedimento disciplinare)
2013/C 252/71
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: BM (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente P. Embley, M. López Torres e E. Carlini, agenti, successivamente M. López Torres e E. Carlini, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della BCE di risolvere il contratto della parte ricorrente durante il periodo di prova a causa di un’infrazione disciplinare sanzionata con una nota di biasimo.
Dispositivo
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La decisione del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, del 20 maggio 2011, che pone fine al contratto di BM al 31 ottobre 2011, è annullata. |
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Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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La Banca centrale europea si fa carico delle proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da BM. |
(1) GU C 319 del 29.10.2011, pag. 30.