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Document 62011CO0574

    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012.
    Novartis AG contro Actavis Deutschland GmbH & Co KG e Actavis Ltd.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Düsseldorf — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Portata del certificato — Protezione assicurata soltanto ai medicinali che contengono solamente il principio attivo protetto o protezione estesa ai medicinali che contengono il principio attivo protetto combinato ad un altro principio attivo.
    Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articoli 4 e 5 — Principio attivo unico che ha dato luogo al rilascio di un certificato siffatto — Ampiezza della tutela — Medicinale contenente vari principi attivi tra cui quello oggetto di un certificato.
    Causa C‑574/11.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:68





    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 —
    Novartis / Actavis Deutschland e Actavis

    (causa C‑574/11)

    «Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articoli 4 e 5 — Principio attivo unico che ha dato luogo al rilascio di un certificato siffatto — Ampiezza della tutela — Medicinale contenente vari principi attivi tra cui quello oggetto di un certificato»

    Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Proprietà industriale e commerciale — Diritto di brevetto — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Protezione conferita dal certificato — Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 469/2009, artt. 4 e 5) (v. punti 18-21, dispositivo)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Düsseldorf — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Portata del certificato — Protezione assicurata soltanto ai medicinali che contengono solamente il principio attivo protetto o protezione estesa ai medicinali che contengono il principio attivo protetto combinato ad un altro principio attivo.

    Dispositivo

     

    Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che, allorché un «prodotto» consistente in un principio attivo era protetto da un brevetto di base e il titolare di quest’ultimo poteva fondarsi sulla protezione conferita da detto brevetto nei confronti del «prodotto» di cui trattasi per opporsi alla commercializzazione di un medicinale contenete il predetto principio attivo combinato ad un altro o diversi altri principi attivi, un certificato protettivo complementare rilasciato per lo stesso «prodotto» può, successivamente alla scadenza del brevetto di base, consentire al suo titolare di opporsi alla commercializzazione da parte di un terzo di un medicinale contenente tale prodotto per un uso del «prodotto», in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato in questione.

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