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Document 62011CO0556

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2012.
    María Jesús Lorenzo Martínez contro Dirección Provincial de Educación Valladolid.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso — Administrativo de Valladolid — Interpretazione della clausola 4 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Erogazione al corpo docente di un’indennità sessennale per formazione continua — Attribuzione unicamente ai dipendenti di ruolo.
    Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura − Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE − Clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Insegnamento non universitario — Diritto alle indennità sessennali per formazione continua — Esclusione dei docenti impiegati quali dipendenti temporanei — Principio di non discriminazione.
    Causa C‑556/11.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:67





    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2012 —
    Lorenzo Martínez / Junta de Castilla y León

    (causa C‑556/11)

    «Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura − Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE − Clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Insegnamento non universitario — Diritto alle indennità sessennali per formazione continua — Esclusione dei docenti impiegati quali dipendenti temporanei — Principio di non discriminazione»

    1.                     Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Condizioni di lavoro — Nozione — Indennità per formazione continua — Inclusione — Obbligo di applicare il principio di non discriminazione (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punti 38-40)

    2.                     Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Lavoratori che effettuano lo stesso lavoro — "Stesso lavoro" — Nozione — Lavoratori che si trovano in una situazione comparabile — Criteri di valutazione — Tipo di lavoro, condizioni di formazione e condizioni di lavoro — Potere discrezionale del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 3, punto 2) (v. punti 42-46)

    3.                     Politica sociale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Direttiva 1999/70 — Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento — Nozione — Disparità di trattamento giustificata unicamente dall’esistenza di una disposizione nazionale che la prevede — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1) (v. punti 40, 47-50, 54 e dispositivo)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso — Administrativo de Valladolid — Interpretazione della clausola 4 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Erogazione al corpo docente di un’indennità sessennale per formazione continua — Attribuzione unicamente ai dipendenti di ruolo

    Dispositivo

    La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che riserva, senza giustificazioni con motivazioni oggettive, il diritto di ricevere l’indennità dei sessenni per formazione continua unicamente ai dipendenti di ruolo inquadrati nella funzione pubblica docente, escludendone l’attribuzione a coloro che sono dipendenti temporanei, quando, sotto il profilo della percezione dell’indennità in discussione, le due categorie di lavoratori in parola si trovano in situazioni comparabili.

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