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Document 62011CO0334

    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012.
    Lancôme parfums et beauté & Cie contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo ACNO FOCUS - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale FOCUS - Impedimento alla registrazione - Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni.
    Causa C-334/11 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:198





    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012 —
    Lancôme / UAMI

    (causa C‑334/11 P)

    «Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ACNO FOCUS — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale FOCUS — Impedimento alla registrazione — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni»

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Dies a quo del periodo di cinque anni — Data di registrazione del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, §§ 2 e 3; direttiva del Consiglio 89/104, art. 10, § 1) (v. punti 47‑48)

    Oggetto

    Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 aprile 2011 - Lancôme / UAMI (T‑466/08), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «ACNO FOCUS» per prodotti della classe 3, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 29 luglio 2008, procedimento R 1796/2007‑1, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo nazionale «FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 e 42 — Interpretazione e applicazione dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009) — Nozione di uso serio di un marchio.

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Lancôme parfums et beauté & Cie è condannata alle spese.

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