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Document 62011CN0605

Causa C-605/11 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2011 dalla Repubblica di Finlandia avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 9 settembre 2011 nella causa T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Commissione europea

GU C 58 del 25.2.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/4


Impugnazione proposta il 29 novembre 2011 dalla Repubblica di Finlandia avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) pronunciata il 9 settembre 2011 nella causa T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Commissione europea

(Causa C-605/11 P)

2012/C 58/04

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia (agenti: J. Heliskoski e M. Pere)

Altre parti nel procedimento: Liga para Protecção da Natureza (LPN), Commissione europea, Regno di Danimarca, Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla LPN (primo punto del dispositivo);

annullare la decisione controversa della Commissione e condannare quest’ultima a rimborsare alla Finlandia le spese processuali causate dall’esame della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza pronunciata nella causa T-29/08, Liga para Protecção da Natureza (LPN)/Commissione europea, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione nel senso inteso all’art. 58 dello Statuto della Corte, non avendo annullato la decisione controversa datata 22 novembre 2007 nella parte in cui verte su documenti o parti di documenti per i quali, con la decisione adottata dalla Commissione il 24 ottobre 2008, è stato negato l’accesso.

1)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto, quando ha interpretato l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) (in prosieguo: il «regolamento di trasparenza») nel senso che il complesso dei documenti appartenenti, in quanto categoria di documenti, ad un procedimento per inadempimento sia protetto in modo tale che l’istituzione possa negare il diritto di accedere a qualsiasi documento rientrante negli atti del procedimento stesso, fondandosi sulla presunzione generale che la divulgazione delle informazioni contenute in tali atti arrecherebbe in linea di principio nocumento alla protezione degli obiettivi perseguiti dalle attività di inchiesta

2)

Il Tribunale ha erroneamente interpretato l’ultima parte di frase dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza e l’art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (2), nel valutare il punto se la Commissione avesse tenuto conto in maniera adeguata di un eventuale interesse pubblico prevalente prima di respingere la domanda di accesso. Il Tribunale ha interpretato in maniera erronea le disposizioni in questione, poiché non ha adeguatamente esaminato se la Commissione avesse effettuato il contemperamento necessario tra l’interesse tutelato all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento sulla trasparenza ed un eventuale interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13)


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