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Document 62011CN0530

Causa C-530/11: Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GU C 39 del 11.2.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/7


Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-530/11)

(2012/C 39/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, L. Armati, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo recepito integralmente e non avendo applicato correttamente gli articoli 3, paragrafo 7 e 4, paragrafo 4 della direttiva 2003/35/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE (2) e 96/61/CE (3) relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di predetta direttiva;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi degli articolo 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, i procedimenti giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerosi. Si tratta dell’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale che è stata conclusa dall’Unione e dalla maggior parte degli Stati membri.

La Commissione addebita al Regno Unito di non avere recepito tali disposizioni in tutti e tre i suoi territori (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord).

In base ad un’analisi delle norme e prassi applicabili in tali territori e in base ad un esame del concetto di procedimento «eccessivamente oneroso», la Commissione sostiene anche che il Regno Unito non ha applicato correttamente tali disposizioni.


(1)  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).

(2)  Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(3)  Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26).


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