Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0453

    Causa C-453/11 P: Impugnazione proposta il 2 settembre 2011 dalla Timehouse GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 6 luglio 2011 , causa T-235/10, Timehouse GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    GU C 340 del 19.11.2011, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 340/10


    Impugnazione proposta il 2 settembre 2011 dalla Timehouse GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 6 luglio 2011, causa T-235/10, Timehouse GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-453/11 P)

    2011/C 340/16

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Timehouse GmbH (rappresentante: avv. V. Knies)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare in toto la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 6 luglio 2011, causa T-235/10, nonché la decisione della prima commissione di ricorso 11 marzo 2010, procedimento R 0942/2009-1, e condannare il convenuto alle spese;

    in subordine, annullare in toto la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 6 luglio 2011 (causa T-235/11) e rinviare il procedimento al Tribunale per una nuova udienza e decisione che tenga conto del parere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché condannare il convenuto alle spese dell’impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    Il Tribunale dell’Unione europea non avrebbe applicato correttamente il criterio determinante per valutare il carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dell’aspetto globale del marchio di cui trattasi, n. 7 378 888, per i prodotti da registrare, «gioielleria, bigiotteria; orologeria e strumenti cronometrici», in quanto, per motivare la sua decisione, avrebbe esaminato solo l'assenza di carattere distintivo delle singole componenti del marchio. Facendo derivare dalla (asserita) mancanza di carattere distintivo delle singole componenti del marchio l'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto nel suo aspetto complessivo, la decisione impugnata si fonderebbe sull’inammissibile presunzione/conclusione che un marchio, le cui singole componenti non abbiano carattere distintivo, non possa ottenere tale carattere neanche ove tali sue componenti siano combinate. Poiché il marchio tuttavia avrebbe nel suo insieme carattere distintivo, già la decisione della commissione di ricorso, confermata dal Tribunale dell’Unione europea, sarebbe sia stata emessa a torto.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


    Top