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Document 62011CN0387
Case C-387/11: Action brought on 19 July 2011 — European Commission v Kingdom of Belgium
Causa C-387/11: Ricorso proposto il 19 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
Causa C-387/11: Ricorso proposto il 19 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
GU C 305 del 15.10.2011, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 305/4 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-387/11)
2011/C 305/04
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e C. Soulay, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo norme diverse riguardo alla tassazione dei redditi da capitali e beni mobili percepiti da società d’investimento belghe e alla tassazione dei redditi da capitali e beni mobili percepiti da società d’investimento estere, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli artt. 31 e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo; |
— |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la Commissione censura la disparità di trattamento tra le società d’investimento residenti e quelle non residenti in materia di tassazione dei redditi da capitali e beni mobili. A differenza delle società d’investimento residenti, quelle non residenti che non hanno un centro d’attività stabile sul territorio nazionale non avrebbero infatti la possibilità di recuperare l’importo pagato a titolo della ritenuta alla fonte sui redditi da capitale e da beni mobili. Tale discriminazione sarebbe incompatibile con le disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento, poiché avrebbe l’effetto di rendere meno attraente la creazione di società d’investimento non residenti, nonché con le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione dei capitali, poiché il finanziamento di una società belga per il tramite di una società d’investimento estera sarebbe più oneroso rispetto ad un finanziamento per il tramite di una società d’investimento belga.
La Commissione rifiuta peraltro le giustificazioni addotte dalle autorità belghe. Innanzitutto esse non avrebbero fornito elementi oggettivi che consentano di concludere che sussista una differenza tra la situazione delle società d’investimento residenti e quella delle società d’investimento non residenti pertinente dal punto di vista del loro status fiscale. Inoltre il regime fiscale in oggetto non avrebbe nulla a che fare con l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati interessati. Uno Stato membro non può comunque opporre una convenzione bilaterale per aggirare gli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato. Infine, per quanto riguarda un asserito rischio di evasione fiscale da parte delle società non residenti, le autorità belghe non possono, per giustificare la mancata applicazione delle libertà garantite dal Trattato, addurre ostacoli che impediscono verifiche fiscali e che risultano da disposizioni adottate dal Belgio stesso.