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Document 62011CN0145
Case C-145/11: Action brought on 25 March 2011 — European Commission v French Republic
Causa C-145/11: Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
Causa C-145/11: Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
GU C 160 del 28.5.2011, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 160/12 |
Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-145/11)
2011/C 160/14
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová e A. Marghelis, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni
— |
Dichiarare che, negando di convalidare due domande di autorizzazione di immissione in commercio dei medicinali veterinari CT-Line 15 % Premix e CT-Line 15 % Oral Powder nell'ambito della procedura decentralizzata prevista dalla direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 32 e 33 di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la Commissione sostiene che la citata direttiva 2001/82/CE non consente a uno Stato membro, nell'ambito della procedura decentralizzata, di procedere a una valutazione giuridica e scientifica di una domanda di autorizzazione. La fase di convalida servirebbe unicamente a verificare se il fascicolo presentato sia identico in tutti gli Stati membri, se sia completo e se comprenda l'elenco degli Stati membri interessati, conformemente ai requisiti previsti dall'art. 32, n. 1, della direttiva. La ricorrente addebita quindi alla convenuta di respingere le domande di autorizzazione adducendo, in particolare, motivi attinenti alla composizione del medicinale e alla sua forma farmaceutica, alla sua presunta incompatibilità con il diritto nazionale e agli eventuali rischi per la salute pubblica.
La Commissione rileva inoltre che, nella fase di convalida, gli Stati membri interessati dalla domanda di autorizzazione hanno l'obbligo di approvare la relazione di valutazione presentata dallo Stato membro di riferimento, ad eccezione del caso in cui facciano presente un eventuale rischio grave per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, in conformità all'art. 33 della direttiva. Le autorità francesi non avrebbero però seguito la procedura prevista da tale articolo.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2011, 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311, pag. 1).