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Document 62011CN0068
Case C-68/11: Action brought on 16 February 2011 — European Commission v Italian Republic
Causa C-68/11: Ricorso presentato il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana
Causa C-68/11: Ricorso presentato il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana
GU C 145 del 14.5.2011, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/8 |
Ricorso presentato il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-68/11)
2011/C 145/10
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e S. Mortoni, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
— |
constatare che la Repubblica italiana, avendo ecceduto per diversi anni consecutivi i valori limite per le particelle PM10 nell’aria ambiente in numerose zone e agglomerati per la qualità dell’aria in tutto il territorio italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE (1) del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, divenuto articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; |
— |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
L’art. 5, n. 1, della direttiva 1999/30 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente non superino i valori limite indicati nella sezione I dell’allegato III della direttiva a decorrere dalle date ivi indicate. La data rilevante in questa sede è il 1o gennaio 2005.
La valutazione effettuata dalla Commissione delle relazioni annuali trasmesse per gli anni 2005-2007 ha rilevato l’esistenza di superamenti dei valori limite di particelle PM10 in numerose zone ed agglomerati urbani. Inoltre, i dati più recenti trasmessi dall’Italia, riferiti al 2009, indicano una persistenza della situazione di superamento dei valori limite giornalieri e/o annuali in ben 70 zone.
L’Italia ha pertanto omesso di adempiere agli obblighi derivatigli dall’art. 5, n. 1, della direttiva 1999/30 con riferimento alle zone e agli anni.
(1) GU L 163, pag. 41.
(2) GU L 152, pag. 1.