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Document 62011CN0068

    Causa C-68/11: Ricorso presentato il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

    GU C 145 del 14.5.2011, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 145/8


    Ricorso presentato il 16 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

    (Causa C-68/11)

    2011/C 145/10

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e S. Mortoni, agenti)

    Convenuta: Repubblica italiana

    Conclusioni

    constatare che la Repubblica italiana, avendo ecceduto per diversi anni consecutivi i valori limite per le particelle PM10 nell’aria ambiente in numerose zone e agglomerati per la qualità dell’aria in tutto il territorio italiano, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE (1) del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, divenuto articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

    condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    L’art. 5, n. 1, della direttiva 1999/30 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente non superino i valori limite indicati nella sezione I dell’allegato III della direttiva a decorrere dalle date ivi indicate. La data rilevante in questa sede è il 1o gennaio 2005.

    La valutazione effettuata dalla Commissione delle relazioni annuali trasmesse per gli anni 2005-2007 ha rilevato l’esistenza di superamenti dei valori limite di particelle PM10 in numerose zone ed agglomerati urbani. Inoltre, i dati più recenti trasmessi dall’Italia, riferiti al 2009, indicano una persistenza della situazione di superamento dei valori limite giornalieri e/o annuali in ben 70 zone.

    L’Italia ha pertanto omesso di adempiere agli obblighi derivatigli dall’art. 5, n. 1, della direttiva 1999/30 con riferimento alle zone e agli anni.


    (1)  GU L 163, pag. 41.

    (2)  GU L 152, pag. 1.


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