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Document 62011CN0056
Case C-56/11: Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Germany) lodged on 8 February 2011 — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G. v Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Causa C-56/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’ 8 febbraio 2011 — Raffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Causa C-56/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’ 8 febbraio 2011 — Raffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
GU C 145 del 14.5.2011, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’8 febbraio 2011 — Raffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G./Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
(Causa C-56/11)
2011/C 145/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Raffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G.
Convenuta: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’obbligo di informazione cui è soggetto il fornitore di servizi di trattamento, disciplinato dall’art. 14, n. 3, sesto comma, del regolamento n. 2100/94 (1), e dall’art. 9, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1768/95 (2), sia fondato solo qualora la richiesta di informazioni del titolare del diritto di privativa pervenga a detto fornitore prima della scadenza della campagna di commercializzazione interessata dalla richiesta (nel caso di più campagne: l’ultima). |
2) |
Nel caso di soluzione affermativa della prima questione: Se una richiesta di informazioni sia presentata «entro i termini» già allorché il titolare del diritto di privativa sostenga, nella sua richiesta, di disporre di elementi circa il fatto che il fornitore di servizi di trattamento abbia trattato o preveda di trattare a fini di risemina il prodotto del raccolto ottenuto da un agricoltore –indicato per nome nella richiesta — piantando materiale di moltiplicazione della varietà tutelata, o se al fornitore di servizi di trattamento debba inoltre essere presentata la prova, nella richiesta di informazioni, degli elementi asseriti (ad es. mediante l’invio di una copia della dichiarazione di risemina da parte dell’agricoltore). |
3) |
Se gli elementi che fondano l’obbligo di informazione del fornitore di servizi di trattamento possano risultare dal fatto che detto fornitore, quale soggetto incaricato dal titolare del diritto di privativa, esegue un contratto di moltiplicazione inteso alla produzione di sementi certificate della varietà tutelata, concluso da detto titolare con un agricoltore che procede alla moltiplicazione, se e in quanto l’agricoltore, nell’ambito dell’esecuzione del contratto di moltiplicazione, acquisisce di fatto la possibilità di impiegare una parte delle sementi di moltiplicazione a fini di risemina. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 173, pag. 14).