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Document 62011CN0013

    Causa C-13/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) l’ 11 gennaio 2011 — Maria das Dores Meira da Silva/Zurich — Companhia de Seguros SA

    GU C 95 del 26.3.2011, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 95/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) l’11 gennaio 2011 — Maria das Dores Meira da Silva/Zurich — Companhia de Seguros SA

    (Causa C-13/11)

    2011/C 95/08

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Tribunal da Relação de Guimarães

    Parti

    Ricorrente: Maria das Dores Meira da Silva

    Convenuta: Zurich — Companhia de Seguros SA

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, in caso di incidente stradale in cui sono coinvolti un autoveicolo e un pedone che attraversa la strada e dal quale risultano, per il pedone, danni personali e materiali, l’esclusione del risarcimento per tali danni qualora l’evento dannoso sia imputabile al comportamento del pedone, secondo l’interpretazione degli artt. 505 e 570 del codice civile portoghese, sia o meno contraria al diritto comunitario, in particolare agli artt. 3, n. 1, della prima direttiva, 72/166/CEE (1), 2, n. 1, della seconda direttiva 84/5/CEE (2) e 1bis della terza direttiva (90/232/CEE) (3), inserito dall’art. 4 della quinta direttiva 2005/14/CE (4) (tutte sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle circostanze in cui il risarcimento può essere escluso ai sensi dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità autoveicoli.

    2)

    In caso affermativo, ossia, qualora tale esclusione dal risarcimento risulti contraria al diritto comunitario, se sia conforme alle citate direttive comunitarie l’interpretazione di quelle norme del diritto civile portoghese, secondo cui si applica la limitazione o la riduzione di tale risarcimento, tenuto conto della colpa del pedone, da un lato, e il rischio dell’autoveicolo, dall’altro, nella provocazione del sinistro.


    (1)  Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).

    (2)  Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17).

    (3)  Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).

    (4)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14).


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