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Document 62011CJ0320
Judgment of the Court (Sixth Chamber), 22 November 2012.#Digitalnet OOD and Others v Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna.#Reference for a preliminary ruling from the Administrativen sad – Varna.#Common Customs Tariff – Tariff classification – Combined Nomenclature – Apparatus capable of receiving television signals and incorporating a modem for gaining access to the internet and having a function of interactive information exchange.#Joined Cases C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 and C‑383/11.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 novembre 2012.
Digitalnet OOD e altri contro Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna.
Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Apparecchi in grado di captare segnali televisivi incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni.
Cause riunite C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 novembre 2012.
Digitalnet OOD e altri contro Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna.
Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Apparecchi in grado di captare segnali televisivi incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni.
Cause riunite C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:745
** AFFAIRE C-320/11 **
*A9* Administrativen sad - Varna, Opredelenie 10/06/2011 (3210/10.06)
*P1* Administrativen sad Varna, Opredelenie 13/08/2013 (2186)
** AFFAIRE C-330/11 **
*A9* Administrativen sad - Varna, Opredelenie 21/06/2011 (3418/21.06)
*P1* Administrativen sad Varna, Reshenie 13/08/2013 (2185)
** AFFAIRE C-382/11 **
*A9* Administrativen sad - Varna, Opredelenie 27/06/2011 (1636)
*P1* Administrativen sad Varna, Opredelenie 17/06/2013 (1592)
** AFFAIRE C-383/11 **
*A9* Administrativen sad - Varna, Opredelenie 01/07/2011 (3658)
*P1* Administrativen sad Varna, Opredelenie 18/07/2013 (1985)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
22 novembre 2012 ( *1 )
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Apparecchi in grado di captare segnali televisivi incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni»
Nelle cause riunite C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Varna (Bulgaria), con decisioni del 10 giugno, 21 giugno, 27 giugno e 1o luglio 2011, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 27 giugno, 29 giugno e 18 luglio 2011, nei procedimenti
Digitalnet OOD (C-320/11 e C-383/11),
Tsifrova kompania OOD (C-330/11),
M SAT CABLE AD (C-382/11)
contro
Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Mitnitsa Varna,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. U. Lõhmus, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. A. Arabadjiev e C. G. Fernlund (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 settembre 2012,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per la Digitalnet OOD, la Tsifrova kompania OOD e la M SAT CABLE AD, da M. Ralchev, advokat; |
— |
per il Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Mitnitsa Varna, da D. Yordanov, S. Valkova, D. Yordanova, N. Yotsova e V. Konova, in qualità di agenti; |
— |
per il governo bulgaro, da Y. Atanasov, in qualità di agente; |
— |
per la Commissione europea, da L. Bouyon e D. Roussanov, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata, rispettivamente, dai regolamenti (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU L 286, pag. 1); (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU L 291, pag. 1), e (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 (GU L 287, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), nonché sull’interpretazione dell’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»). |
2 |
Tali domande sono state presentate in occasione di controversie tra, da un lato, la Digitalnet OOD (in prosieguo: la «Digitalnet»), la Tsifrova kompania OOD (in prosieguo: la «Tsifrova») e la M SAT CABLE AD (in prosieguo: la «M SAT CABLE») e, dall’altro, il Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Minitsa Varna (direttore dell’Ufficio doganale Varna Ovest presso la dogana di Varna; in prosieguo: il «direttore doganale di Varna»), in merito al pagamento di dazi doganali relativi a set-top box con funzione di comunicazione. |
Contesto normativo
L’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e l’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione
3 |
L’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e, in particolare, l’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), del GATT fanno parte dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). |
4 |
L’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, costituito dalla dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione approvata il 13 dicembre 1996 alla prima conferenza dell’OMC a Singapore nonché dagli allegati e dalle aggiunte di quest’ultima (in prosieguo: l’«ITA»), e la comunicazione sull’attuazione di detto accordo sono stati approvati, a nome della Comunità, con decisione 97/359/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione (GU L 155, pag. 1). L’ITA precisa, al suo paragrafo 1, che il regime commerciale di ciascuna parte contraente deve evolvere in modo tale da favorire le opportunità di accesso al mercato dei prodotti delle industrie dell’informazione. |
5 |
Ai sensi del paragrafo 2 dell’ITA, le parti contraenti si impegnano ad eliminare i dazi doganali e tutti i diritti e imposizioni di qualsiasi genere, a norma dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), del GATT del 1994, nei confronti di taluni prodotti, fra cui i «set-top boxes con funzione di comunicazione: dispositivi articolati attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni». |
6 |
Il regolamento (CE) n. 2559/2000 del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 293, pag. 1), è stato adottato al fine di applicare l’ITA, come emerge dal suo terzo considerando. |
Il codice doganale
7 |
L’articolo 78, paragrafo 2, del codice doganale è così formulato: «Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate». |
La classificazione doganale
La NC
8 |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. |
9 |
La versione della NC applicabile alla causa C-382/11 è quella risultante dal regolamento n. 1214/2007, entrato in vigore il 1o gennaio 2008. Quella applicabile alle cause C-320/11 e C-330/11 discende dal regolamento n. 1031/2008, entrato in vigore il 1o gennaio 2009. La versione applicabile alla causa C-383/11 deriva dal regolamento n. 948/2009, entrato in vigore il 1o gennaio 2010. |
10 |
Le regole generali per l’interpretazione della NC si trovano nella prima parte, titolo I, sezione A, della medesima. Tali regole sono identiche nelle versioni della NC risultanti dai regolamenti nn. 1214/2007, 1031/2008 e 948/2009. Esse dispongono quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
(...)
(...)
|
11 |
La seconda parte della NC include una sezione XVI. Quest’ultima comprende il capitolo 85, dedicato alle macchine, agli apparecchi e al materiale elettrico e loro parti, agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione nonché alle parti e agli accessori di questi apparecchi. |
12 |
La formulazione delle voci 8521 e 8528 è identica per le versioni della NC risultanti dai regolamenti nn. 1214/2007, 1031/2008 e 948/2009. Tale formulazione è la seguente:
|
13 |
All’epoca dei fatti del procedimento principale, l’aliquota dei dazi all’importazione applicabile agli apparecchi della sottovoce 8528 71 19 era pari al 14%, mentre gli apparecchi rientranti nella sottovoce 8528 71 13 erano esenti da dazio. |
Le note esplicative della NC
14 |
In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, la Commissione redige le note esplicative della NC, che pubblica regolarmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quelle pubblicate il 7 maggio 2008 (GU C 112, pag. 8; in prosieguo: le «note esplicative del 7 maggio 2008»), applicabili al momento delle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale, precisano, alla voce 8528, quanto segue:
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15 |
Limitatamente alle sottovoci 8521 90 00, 8528 71 13, 8528 71 19 e 8528 71 90, le note esplicative del 7 maggio 2008 e quelle pubblicate il 6 maggio 2011 (GU C 137, pag. 1) sono state eliminate, a decorrere dal 1o luglio 2011, mediante la comunicazione della Commissione pubblicata il 25 giugno 2011 (GU C 185, pag. 1). |
Cause principali e questioni pregiudiziali
16 |
La Digitalnet (cause C-320/11 e C-383/11), la Tsifrova (causa C-330/11) e la M SAT CABLE (causa C-382/11) sono società la cui attività principale consiste nella fornitura di un accesso alla televisione digitale e a Internet. Le merci di cui trattasi nel procedimento principale sono identiche nelle quattro cause. Si tratta di set-top boxes con funzione di comunicazione (in prosieguo: i «set-top boxes»). Questi ultimi sono stati prodotti in Corea e importati in Bulgaria da dette società tra il 21 novembre 2008 e il 22 marzo 2010 sotto varie denominazioni commerciali. I set-top boxes sono stati dichiarati nella sottovoce tariffaria 8528 71 13 della NC, vale a dire in esenzione da dazio doganale. |
17 |
In seguito ad una comunicazione d’informazioni da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’autorità doganale ha effettuato un controllo e hanno ritenuto che i set-top boxes non fossero provvisti di un modem integrato e che avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 8528 71 19 della NC. Di conseguenza, avrebbero dovuto essere percepiti dazi doganali del 14%. L’autorità doganale ha quindi adottato atti amministrativi che hanno imposto alle tre società il pagamento di dazi doganali. |
18 |
Le ricorrenti nel procedimento principale hanno contestato la validità di tali atti amministrativi dinanzi all’Administrativen sad – Varna, avviando quattro procedimenti distinti, di cui due riguardanti la Digitalnet. |
19 |
Secondo il giudice del rinvio, l’autorità doganale afferma che i set-top boxes consistono in ricevitori digitali via cavo, muniti di un microprocessore e di un sintonizzatore video. Essi avrebbero le seguenti porte: SCART, Ethernet e RS-232, uscite audio e video. Tali apparecchi non conterrebbero modem integrati per l’accesso a Internet. In applicazione delle note esplicative del 7 maggio 2008, data l’assenza di modem incorporati, i set-top boxes potrebbero essere classificati non già nella sottovoce 8528 71 13, bensì nella sottovoce 8528 71 19 della NC. |
20 |
Sono state disposte due perizie giudiziarie. Dalla prima risulterebbe che i set-top boxes non sono muniti di un modem. L’accesso a Internet avverrebbe grazie al protocollo TCP/IP. Sarebbe possibile eseguire applicazioni Internet in regime di scambio interattivo di informazioni e captare segnali televisivi. |
21 |
Per contro, dalla seconda perizia emergerebbe che i set-top boxes sono apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore aventi un modem software integrato, che garantiscono uno scambio interattivo di informazioni e sono in grado di captare segnali televisivi. |
22 |
Nelle cause C-382/11 e C-383/11, le ricorrenti nel procedimento principale avrebbero affermato che l’autorità doganale ha proceduto alla classificazione dei set-top boxes senza ispezionare materialmente la merce di cui trattasi. |
23 |
In tali circostanze, l’Administrativen sad – Varna ha deciso di sospendere il procedimento nelle quattro cause e ha sottoposto alla Corte una serie di questioni, parte delle quali comuni a varie cause e altre specifiche di talune di esse:
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24 |
Con ordinanza del presidente della Corte in data 29 settembre 2011, le cause C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione nelle cause C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11, sulla seconda questione nelle cause C-320/11, C-330/11 e C-382/11, sulla quinta questione nelle cause C-320/11, C-330/11 e C-382/11 nonché sulla terza questione nella causa C-383/11
25 |
Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio desidera sapere come debba essere interpretata la NC e, in particolare, quali merci possano essere classificate nella sottovoce 8528 71 13 della NC. Detto giudice si chiede, segnatamente, cosa si intende con le nozioni di «modem» e di «accesso a Internet» ai sensi di tale sottovoce e delle note esplicative del 7 maggio 2008. Il giudice del rinvio si chiede altresì se il tipo di modem utilizzato sia pertinente ai fini della classificazione doganale oppure se sia sufficiente che il modem consenta l’accesso a Internet. |
26 |
Le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata anzitutto dal testo delle voci e da quello delle note alle sezioni o ai capitoli, mentre i titoli delle sezioni o dei capitoli sono da considerare come puramente indicativi. |
27 |
A tale riguardo, occorre ricordare la costante giurisprudenza secondo cui, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze del 19 ottobre 2000, Peacock, C-339/98, Racc. pag. I-8947, punto 9; del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Racc. pag. I-8151, punto 47; del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics, C-376/07, Racc. pag. I-1167, punto 31, nonché del 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace, C-288/09 e C-289/09, Racc. pag. I-2851, punto 60). |
28 |
Dall’esame della NC emerge che la sottovoce 8528 71 13 riguarda gli apparecchi riceventi per la televisione, non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video, dotati di microprocessore, incorporanti un modem per l’accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (sentenza British Sky Broadcasting Group e Pace, cit., punto 67). |
29 |
Si deve precisare che le espressioni «ricezione di segnali videofonici» e «ricezione di segnali televisivi» si riferiscono a due nozioni identiche (sentenza British Sky Broadcasting Group e Pace, cit., punto 68). |
30 |
Per essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della NC, un apparecchio deve, da un lato, poter essere in grado di captare i segnali televisivi e, dall’altro, incorporare un modem per l’accesso a Internet che garantisca uno scambio interattivo di informazioni. Qualunque apparecchio che non presenti l’una o l’altra di queste caratteristiche deve essere classificato nella sottovoce 8528 71 19 della NC, in applicazione della regola generale 3 c) per l’interpretazione della NC. |
31 |
Non è contestato che gli apparecchi di cui trattasi nel procedimento principale sono in grado di captare segnali televisivi. Per contro, le ricorrenti nel procedimento principale, da un lato, e il direttore dell’ufficio doganale di Varna, dall’altro, dissentono sulla questione se tali apparecchi incorporino un modem di accesso a Internet che consenta uno scambio interattivo di informazioni. |
32 |
La NC non definisce la nozione di «modem» né quella di «accesso a Internet». Le note esplicative del 7 maggio 2008, in vigore al momento delle importazioni oggetto del procedimento principale, forniscono tuttavia precisazioni sui tipi di apparecchi che possono essere considerati modem, ai sensi della sottovoce 8528 71 13, e sulle caratteristiche che questi apparecchi devono presentare per essere considerati idonei a consentire l’accesso a Internet e lo scambio interattivo di informazioni. |
33 |
Secondo la giurisprudenza della Corte, le note esplicative della NC elaborate dalla Commissione forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., segnatamente, sentenze del 16 giugno 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35/93, Racc. pag. I-2655, punto 21; dell’11 gennaio 2007, B.A.S. Trucks, C-400/05, Racc. pag. I-311, punto 28, nonché British Sky Broadcasting Group e Pace, cit., punto 63). |
34 |
Il tenore letterale delle note esplicative della NC dev’essere pertanto conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v., in particolare, citate sentenze Kamino International Logistics, punto 48, nonché British Sky Broadcasting Group e Pace, punto 64). |
35 |
Ne consegue che, qualora risulti che esse sono contrarie al testo delle voci della NC e delle note alle sezioni o ai capitoli, le note esplicative della NC devono essere disattese (v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2007, Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C-229/06, Racc. pag. I-3251, punto 31; Kamino International Logistics, cit., punti 49 e 50, nonché British Sky Broadcasting Group e Pace, cit., punto 65). |
36 |
Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione, nelle sue osservazioni scritte e in udienza, ha affermato che le note esplicative del 7 maggio 2008 interpretavano troppo restrittivamente la nozione di «modem» ai sensi della voce 8528 71 13 della NC. Essa precisa, segnatamente, che, nell’ambito delle controversie WT/DS375/R, WT/DS376/R e WT/DS377/R tra l’Unione europea e vari Stati, il gruppo speciale dell’OMC ha dato una definizione della nozione di «modem» più ampia di quella contenuta nelle note esplicative del 7 maggio 2008. Detta istituzione ritiene, di conseguenza, che tali note siano contrarie alla formulazione delle voci della NC e vadano quindi disattese ai fini dell’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio. |
37 |
Per rispondere al giudice del rinvio, si deve esaminare la portata della nozione di «modem per l’accesso a Internet» ai sensi della sottovoce 8528 71 13 della NC e verificare se, come sostiene la Commissione, la definizione data di tale nozione nelle note esplicative del 7 maggio 2008 sia troppo restrittiva. |
38 |
Per giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto comunitario non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 10 marzo 2005, easyCar, C-336/03, Racc. pag. I-1947, punto 21 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 marzo 2009, Commissione/Francia, C-556/07, punto 50). |
39 |
Secondo una giurisprudenza parimenti costante, anche se le disposizioni di un accordo quale l’ITA non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possono invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto dell’Unione, dato che nel settore di cui trattasi esiste una normativa dell’Unione, la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a detti accordi (sentenza British Sky Broadcasting Group e Pace, cit., punto 83 e giurisprudenza ivi citata). |
40 |
Un modem, nel senso corrente del termine, viene utilizzato per trasferire dati digitali tra computer mediante un supporto che funziona in modo analogico, vale a dire, segnatamente, una linea telefonica. Il modem modula i dati digitali in dati analogici e, inversamente, demodula i dati analogici per convertirli in dati digitali. |
41 |
Peraltro, dal punto 7 880 della relazione del gruppo speciale dell’OMC menzionato nel punto 36 della presente sentenza emerge che «il senso corrente del termine “modem” può comprendere dispositivi diversi da quelli che convertono i segnali digitali in segnali analogici ai fini della trasmissione di informazioni tramite una linea telefonica». Al punto 7 878 della stessa relazione, il gruppo speciale rileva che «il termine “modem” è stato utilizzato per designare altri dispositivi che garantiscono una modulazione e una demodulazione attraverso mezzi diversi ed eventualmente anche senza conversione dei segnali digitali in segnali analogici» e che «il termine “modem” è utilizzato altresì per designare i “modem cavo”, i quali sono tecnologicamente distinti sotto vari aspetti dai modem per linea telefonica per quanto concerne il mezzo di comunicazione utilizzato, la gamma di frequenze e altri parametri». |
42 |
Riguardo ai termini di «accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni», il gruppo speciale dell’OMC ha precisato, al punto 7 884 della sua relazione, che essi chiariscono la natura della «funzione di comunicazione» contenuta nella formulazione della sottovoce 8528 71 13 della NC. Sarebbe quindi la funzionalità dell’apparecchio che costituisce il fulcro della definizione. L’integrazione di un modem nell’apparecchio risponderebbe all’obiettivo di accedere a Internet. |
43 |
A tale proposito, va ricordato che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempre che esso sia inerente a detto prodotto, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v., in particolare, sentenze del 28 marzo 2000, Holz Geenen, C-309/98, Racc. pag. I-1975, punto 15; del 15 febbraio 2007, RUMA, C-183/06, Racc. pag. I-1559, punto 36, nonché British Sky Broadcasting Group e Pace, cit., punto 76). |
44 |
Le note esplicative del 7 maggio 2008 danno una definizione di modem ai sensi della sottovoce 8528 71 13 e affermano che «i modem modulano e demodulano i segnali dati in uscita e in entrata» e che «i dispositivi che svolgono una funzione analoga a quella dei modem, ma che non modulano e demodulano i segnali, non sono considerati modem. Esempi di tali apparecchi sono i dispositivi ISDN, WLAN o Ethernet. Un connettore di tipo RJ 45 indica la presenza di un dispositivo di questo tipo». |
45 |
Risulta pertanto che, escludendo dalla nozione di «modem» i dispositivi che svolgono funzioni ad esso analoghe sulla base di considerazioni tecniche, mentre ai fini della classificazione è pertinente solo l’idoneità ad accedere a Internet, le note esplicative del 7 maggio 2008 relative alla sottovoce 8528 71 13 hanno interpretato restrittivamente il senso di detta nozione. Di conseguenza, tali note sono contrarie, riguardo a tale punto, alla NC e devono essere disattese. |
46 |
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che, in base alla sottovoce 8528 71 13 della NC, un «modem per l’accesso a Internet» costituisce un dispositivo in grado di accedere a Internet e di garantire un’interattività o uno scambio di informazioni bidirezionale. Solo l’idoneità ad accedere a Internet e non la tecnica utilizzata per raggiungere tale risultato è pertinente ai fini della classificazione. |
47 |
Inoltre, per essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della NC, l’apparecchio deve essere in grado, di accedere a Internet già solo tramite il modem che vi è incorporato. L’accesso a Internet non deve quindi rendere necessario l’intervento di alcun altro apparecchio o meccanismo. |
48 |
Dal complesso di tali considerazioni risulta che occorre rispondere a dette questioni dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una merce nella sottovoce 8528 71 13, un modem per l’accesso a Internet costituisce un dispositivo in grado, di per sé, e senza l’intervento di alcun altro apparecchio o meccanismo, di accedere a Internet e di garantire un’interattività e uno scambio di informazioni bidirezionale. Solo l’idoneità ad accedere a Internet e non la tecnica utilizzata per raggiungere tale risultato è pertinente ai fini della classificazione in detta sottovoce. |
Sulla terza questione nelle cause C-320/11, C-330/11 e C-382/11
49 |
Con tali questioni il giudice del rinvio desidera sapere cosa debba intendersi per «modulazione» e «demodulazione» ai sensi delle note esplicative del 7 maggio 2008 affinché un apparecchio possa essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della NC. |
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I termini «modulazione» e «demodulazione» figurano, come rilevato dal giudice del rinvio, nelle note esplicative del 7 maggio 2008, ma non sono utilizzati nella formulazione della sottovoce 8528 71 13 della NC. |
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Al punto 45 della presente sentenza è stato precisato che le note esplicative del 7 maggio 2008 vanno disattese riguardo all’interpretazione della sottovoce 8528 71 13 della NC. |
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Peraltro, dal punto 48 della presente sentenza risulta che solo l’idoneità ad accedere a Internet e non la tecnica utilizzata per raggiungere tale risultato è pertinente ai fini della classificazione di una merce in detta sottovoce. La definizione dei termini «modulazione» e «demodulazione» non è quindi necessaria ai fini della classificazione nella sottovoce 8528 71 13 della NC degli apparecchi di cui trattasi nel procedimento principale. |
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Pertanto, non occorre rispondere a detta questione. |
Sulla quarta questione nelle cause C-320/11, C-330/11 e C-382/11 e sulla seconda questione nella causa C-383/11
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Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che la ricezione di segnali televisivi e la presenza di un modem che consente l’accesso a Internet sono due funzioni equivalenti che devono essere presenti negli apparecchi di cui trattasi nel procedimento principale affinché essi possano essere classificati nella sottovoce 8528 71 13 della NC o se, in mancanza dell’una o dell’altra di tali funzioni, questi apparecchi debbano essere classificati nella sottovoce 8528 71 19 della NC. |
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Pertanto, detto giudice desidera sapere qual è la funzione principale tra le due svolte dai citati apparecchi. |
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Come affermato al punto 30 della presente sentenza, un apparecchio, per essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della NC, deve, da un lato, essere idoneo a captare i segnali televisivi e, dall’altro, incorporare un modem per l’accesso a Internet che garantisca uno scambio interattivo di informazioni. Qualunque apparecchio che non presenti l’una o l’altra di queste caratteristiche deve essere classificato nella sottovoce 8528 71 19 della NC, in applicazione della regola generale 3 c) per l’interpretazione della NC. |
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Ne consegue che, per determinare se un apparecchio possa essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della NC, non si deve esaminare se la funzione di captare i segnali televisivi sia quella principale e se la funzione di accesso a Internet sia secondaria, o viceversa, poiché queste due funzioni devono essere presenti contemporaneamente nell’apparecchio e, in mancanza dell’una o dell’altra, gli apparecchi rientrano non già nella sottovoce 8528 71 13, bensì nella sottovoce 8528 71 19 della NC. |
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Tali apparecchi differiscono da quelli in oggetto nella causa che ha dato origine alla citata sentenza British Sky Broadcasting Group e Pace. In tale causa, gli apparecchi in esame potevano contemporaneamente captare segnali televisivi e registrare programmi. Questa doppia funzionalità consentiva di classificare tali apparecchi nelle due sottovoci distinte della NC. La ricerca della funzione principale o essenziale era necessaria in applicazione della regola generale 3 b) per l’interpretazione della NC. |
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Di conseguenza, occorre rispondere a dette questioni dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che la ricezione di segnali televisivi e la presenza di un modem che consente l’accesso a Internet sono due funzioni equivalenti che devono essere presenti negli apparecchi affinché essi possano essere classificati nella sottovoce 8528 71 13 della NC. In mancanza dell’una o dell’altra di tali funzioni, gli apparecchi devono essere classificati nella sottovoce 8528 71 19 della NC. |
Sulla sesta questione nelle cause C-320/11 e C-330/11, sulla settima questione nella causa C-382/11 e sulla quinta questione nella causa C-383/11
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Con tali questioni il giudice del rinvio chiede alla Corte di stabilire in quale voce della NC e sotto quale codice si debbano classificare gli apparecchi di cui trattasi nel procedimento principale. |
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Occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (sentenze del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C-260/00 a C-263/00, Racc. pag. I-10045, punto 26; del 16 febbraio 2006, Proxxon, C-500/04, Racc. pag. I-1545, punto 23, nonché del 22 dicembre 2010, Lecson Elektromobile, C-12/10, Racc. pag. I-14173, punto 15). |
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Pertanto, alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle questioni precedenti, spetta al giudice del rinvio procedere alla classificazione degli apparecchi in questione nel procedimento principale in funzione delle loro caratteristiche e delle loro proprietà oggettive. Come ricordato al punto 39 della presente sentenza, il giudice del rinvio deve interpretare la NC per quanto possibile in conformità con l’ITA. |
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Di conseguenza, non occorre rispondere a dette questioni. |
Sulla settima questione nelle cause C-320/11 e C-330/11 e sull’ottava questione nella causa C-382/11
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Tenuto conto delle risposte fornite alle precedenti questioni, la sottovoce 8521 90 00 della NC non è pertinente ai fini della soluzione delle controversie principali, di modo che non è necessario rispondere a tali questioni. |
Sulla sesta questione nella causa C-382/11 e sulla quarta questione nella causa C-383/11
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Con dette questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 78, paragrafo 2, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che il controllo a posteriori delle merci e il conseguente cambiamento della loro classificazione doganale possono essere effettuati sulla base di documenti scritti senza che l’autorità doganale sia tenuta ad ispezionare materialmente dette merci. |
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Secondo l’articolo 78, paragrafo 2, del codice doganale, dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può «controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione (...) nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse» e può procedere anche all’esame delle merci. Ne consegue che il controllo a posteriori delle dichiarazioni può essere effettuato senza che l’autorità doganale sia tenuta ad ispezionare materialmente la merce. |
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Si deve rispondere a dette questioni dichiarando che l’articolo 78, paragrafo 2, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che il controllo a posteriori delle merci e il conseguente cambiamento della loro classificazione doganale possono essere effettuati sulla base di documenti scritti senza che l’autorità doganale sia tenuta ad ispezionare materialmente dette merci. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.