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Document 62011CB0563

Causa C-563/11: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Forvards V/Valsts ieņēmumu dienests (Articolo 99 del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Diritto a detrazione — Diniego — Fattura emessa da una società considerata fittizia)

GU C 129 del 4.5.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/2


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Forvards V/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-563/11) (1)

(Articolo 99 del regolamento di procedura - Fiscalità - IVA - Sesta direttiva - Diritto a detrazione - Diniego - Fattura emessa da una società considerata fittizia)

2013/C 129/03

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA Forvards V

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell’IVA pagata a monte — Soggetto passivo che soddisfa i requisiti posti dalla normativa nazionale per detrarre l’imposta versata per l’acquisto di prodotti e nei confronti del quale non è stata accertata alcuna pratica abusiva — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA laddove sia dimostrato che l’altra parte dell’operazione non è in grado di fornire i prodotti menzionati nella fattura formalmente regolare

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995, deve essere intrepretato nel senso che esso osta a che il destinatario di una fattura si veda rifiutare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte per il fatto che, in considerazione delle frodi o di irregolarità commesse dal soggetto che ha emesso la fattura, l’operazione corrispondente a quest’ultima è reputata non realmente avvenuta, salvo che sia dimostrato — alla luce di elementi oggettivi e senza che siano necessarie da parte del destinatario della fattura verifiche che non gli incombono — che tale destinatario era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che siffatta operazione rientrava in una frode, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 13 del 14 gennaio 2012.


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