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Document 62011CB0563
Case C-563/11: Order of the Court (Fifth Chamber) of 28 February 2013 (request for a preliminary ruling from the Augstākās tiesas Senāts — Latvia) — SIA Forvards V v Valsts ieņēmumu dienests (Article 99 of the Rules of Procedure — Taxation — VAT — Sixth Directive — Right to deduct — Refusal — Invoice issued by a company considered fictitious)
Causa C-563/11: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Forvards V/Valsts ieņēmumu dienests (Articolo 99 del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Diritto a detrazione — Diniego — Fattura emessa da una società considerata fittizia)
Causa C-563/11: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Forvards V/Valsts ieņēmumu dienests (Articolo 99 del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Diritto a detrazione — Diniego — Fattura emessa da una società considerata fittizia)
GU C 129 del 4.5.2013, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 129/2 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — SIA Forvards V/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-563/11) (1)
(Articolo 99 del regolamento di procedura - Fiscalità - IVA - Sesta direttiva - Diritto a detrazione - Diniego - Fattura emessa da una società considerata fittizia)
2013/C 129/03
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: SIA Forvards V
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Detrazione dell’IVA pagata a monte — Soggetto passivo che soddisfa i requisiti posti dalla normativa nazionale per detrarre l’imposta versata per l’acquisto di prodotti e nei confronti del quale non è stata accertata alcuna pratica abusiva — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA laddove sia dimostrato che l’altra parte dell’operazione non è in grado di fornire i prodotti menzionati nella fattura formalmente regolare
Dispositivo
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995, deve essere intrepretato nel senso che esso osta a che il destinatario di una fattura si veda rifiutare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte per il fatto che, in considerazione delle frodi o di irregolarità commesse dal soggetto che ha emesso la fattura, l’operazione corrispondente a quest’ultima è reputata non realmente avvenuta, salvo che sia dimostrato — alla luce di elementi oggettivi e senza che siano necessarie da parte del destinatario della fattura verifiche che non gli incombono — che tale destinatario era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che siffatta operazione rientrava in una frode, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 13 del 14 gennaio 2012.