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Document 62011CB0541

Causa C-541/11: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ (Articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli — Direttiva 2000/26/CE — Organismi di indennizzo — Richiesta d'indennizzo proposta dinanzi ad un giudice nazionale)

GU C 79 del 16.3.2013, pp. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/2


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ

(Causa C-541/11) (1)

(Articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura - Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli - Direttiva 2000/26/CE - Organismi di indennizzo - Richiesta d'indennizzo proposta dinanzi ad un giudice nazionale)

2013/C 79/02

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Jožef Grilc

Convenuto: Slovensko zavarovalno združenje GIZ

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vrhovno sodišče — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (GU L 181, pag. 65) — Nozioni di «richiesta d'indennizzo» e di «incaricato di risarcire» — Legittimazione passiva dell'organismo di indennizzo

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli), deve essere interpretato nel senso che, da un lato, il soggetto leso può chiedere il risarcimento del danno subìto all'organismo di indennizzo alle condizioni stabilite dall'articolo suddetto e, dall’altro, tale richiesta deve necessariamente essere presentata, in via previa, a detto organismo, fatta salva la possibilità per il soggetto leso di adire in seguito, se del caso, il giudice competente per territorio in caso di rifiuto dell'organismo di cui sopra di accogliere la sua richiesta.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


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