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Document 62011CB0107
Case C-107/11: Order of the Court (Eighth Chamber) of 16 February 2012 (reference for a preliminary ruling from the Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italy) — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta v Massimiliano Rizzo (Article 104(3), first subparagraph, of the Rules of Procedure — Freedom of establishment — Freedom to provide services — Betting and gaming — Collection of bets on sporting events — Licensing requirement — Consequences of an infringement of European Union law in the awarding of licences — Award of 16300 additional licences — Principle of equal treatment and the obligation of transparency — Principle of legal certainty — Protection of holders of earlier licences — National legislation — Mandatory minimum distances between betting outlets — Whether permissible — Cross-border activities analogous to those engaged in under the licence — Prohibition under national legislation — Whether permissible)
Causa C-107/11: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Necessità di una concessione — Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni — Attribuzione di 16300 concessioni supplementari — Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza — Principio di certezza del diritto — Protezione dei titolari delle concessioni precedenti — Normativa nazionale — Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse — Ammissibilità — Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione — Divieto da parte della normativa nazionale — Ammissibilità)
Causa C-107/11: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Necessità di una concessione — Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni — Attribuzione di 16300 concessioni supplementari — Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza — Principio di certezza del diritto — Protezione dei titolari delle concessioni precedenti — Normativa nazionale — Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse — Ammissibilità — Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione — Divieto da parte della normativa nazionale — Ammissibilità)
GU C 151 del 26.5.2012, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/13 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo
(Causa C-107/11) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/21
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta
Convenuto: Massimiliano Rizzo
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l’esercizio di tale attività al conseguimento di un’autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa ai titolari di autorizzazioni e licenze ottenute sulla base di procedure di attribuzione che hanno illegittimamente escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE
Dispositivo
1) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti. |
2) |
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. |
3) |
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |