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Έγγραφο 62011CA0601

    Causa C-601/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’ 11 luglio 2013 — Repubblica francese/Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Impugnazione — Ricorso di annullamento — Tutela contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili — Regolamento (CE) n. 746/2008 — Regolamento che autorizza misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle previste precedentemente — Principio di precauzione — Livello di tutela della salute umana — Nuovi elementi tali da modificare la percezione del rischio — Difetto di motivazione — Snaturamento dei fatti — Errore di diritto]

    Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για τη δημοσίευση της ΕΕ, σ. 11 έως 11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/11


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 luglio 2013 — Repubblica francese/Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    (Causa C-601/11 P) (1)

    (Impugnazione - Ricorso di annullamento - Tutela contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili - Regolamento (CE) n. 746/2008 - Regolamento che autorizza misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle previste precedentemente - Principio di precauzione - Livello di tutela della salute umana - Nuovi elementi tali da modificare la percezione del rischio - Difetto di motivazione - Snaturamento dei fatti - Errore di diritto)

    2013/C 252/17

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, C. Candat, R. Loosli-Surrans, nonché G. de Bergues e S. Menez, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernandez e D. Bianchi, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 9 settembre 2011, Francia/Commissione (T-257/07), con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 746/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 202, pag. 11), in quanto autorizza misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle previste precedentemente per i greggi di ovini e caprini — Difetto di motivazione — Snaturamento dei fatti — Errata qualificazione giuridica dei fatti — Violazione del principio di precauzione

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Repubblica francese è condannata alle spese.


    (1)  GU C 80 del 17.3.2012.


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