Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0456

    Causa C-456/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen — Germania) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG/Samskip GmbH [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 32 e 33 — Riconoscimento delle decisioni giudiziarie — Nozione di «decisione» — Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale — Clausola attributiva di competenza]

    GU C 9 del 12.1.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/19


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bremen — Germania) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG/Samskip GmbH

    (Causa C-456/11) (1)

    (Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articoli 32 e 33 - Riconoscimento delle decisioni giudiziarie - Nozione di «decisione» - Effetti di una decisione giudiziaria sulla competenza giurisdizionale internazionale - Clausola attributiva di competenza)

    2013/C 9/30

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Bremen

    Parti

    Ricorrenti: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG

    Convenuta: Samskip GmbH

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Bremen — Interpretazione degli articoli. 31 e 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Riconoscimento delle decisioni rese in uno Stato membro — Decisione meramente processuale («Prozessurteil») — Decisione, vertente sull’interpretazione di una clausola attributiva di competenza, con la quale il giudice nazionale declina la propria competenza giurisdizionale a favore di quella di uno Stato terzo — Portata del riconoscimento

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, indipendentemente dalla qualificazione di tale decisione secondo il diritto di un altro Stato membro.

    2)

    Gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che il giudice dinanzi al quale venga invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza è vincolato dall’accertamento della validità di tale clausola, contenuto nella motivazione di una decisione, passata in giudicato, dichiarativa dell’irricevibilità dell’azione.


    (1)  GU C 331 del 12.11.2011.


    Top