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Document 62011CA0168

    Causa C-168/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Manfred Beker, Christa Beker/Finanzamt Heilbronn (Libera circolazione dei capitali — Imposta sul reddito — Redditi da capitale — Convenzione contro la doppia imposizione — Dividendi distribuiti da società stabilite in Stati membri e in Stati terzi — Determinazione del limite massimo dell’imputazione della ritenuta effettuata all’estero all’imposta sul reddito nazionale — Mancato computo delle spese personali e connesse alle esigenze della vita quotidiana — Giustificazione)

    GU C 114 del 20.4.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 114/9


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Manfred Beker, Christa Beker/Finanzamt Heilbronn

    (Causa C-168/11) (1)

    (Libera circolazione dei capitali - Imposta sul reddito - Redditi da capitale - Convenzione contro la doppia imposizione - Dividendi distribuiti da società stabilite in Stati membri e in Stati terzi - Determinazione del limite massimo dell’imputazione della ritenuta effettuata all’estero all’imposta sul reddito nazionale - Mancato computo delle spese personali e connesse alle esigenze della vita quotidiana - Giustificazione)

    2013/C 114/11

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti

    Ricorrenti: Manfred Beker, Christa Beker

    Convenuto: Finanzamt Heilbronn

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’articolo 56 CE — Normativa nazionale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche che consente di dedurre le imposte versate all’estero solo dalla parte dell’imposta nazionale sul reddito relativa ai redditi prodotti all’estero — Metodo per determinare tale parte dell’imposta nazionale sul reddito da cui risulta l’attribuzione proporzionale delle spese e degli oneri eccezionali deducibili anche ai redditi prodotti all’estero comportando così una riduzione corrispondente del limite massimo di deduzione delle imposte versate all’estero

    Dispositivo

    L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, nell’ambito di un regime diretto a limitare la doppia imposizione, qualora persone assoggettate illimitatamente all’imposta assolvano su redditi di origine estera, nello Stato di origine di detti redditi, un’imposta equivalente all’imposta sul reddito prelevata da detto Stato membro, l’imputazione di detta imposta estera all’importo dell’imposta sul reddito in tale Stato membro è operata moltiplicando l’importo dell’imposta dovuta a titolo dei redditi imponibili nel medesimo Stato membro, comprendente i redditi di origine estera, per il rapporto esistente tra detti redditi di origine estera e la somma dei redditi, somma quest’ultima che non tiene conto delle spese speciali e degli oneri straordinari in quanto spese relative alle esigenze della vita quotidiana o alla situazione personale o familiare.


    (1)  GU C 211 del 16.7.2011.


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