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Document 62011CA0034
Case C-34/11: Judgment of the Court (First Chamber) of 15 November 2012 — European Commission v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — Pollution control — Limit values for concentrations of PM10 in ambient air)
Causa C-34/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Controllo dell’inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente)
Causa C-34/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Controllo dell’inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente)
GU C 9 del 12.1.2013, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-34/11) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Controllo dell’inquinamento - Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente)
2013/C 9/12
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade, A. Alcover San Pedro e S. Petrova, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M. J. Lois, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1) — Valori limite e soglie d’allarme per la tutela della salute umana — Concentrazioni di PM10 nell’aria
Dispositivo
1) |
Avendo omesso di provvedere affinché, per gli anni compresi tra il 2005 e il 2007, le concentrazioni giornaliere di PM10 nell’aria ambiente non superassero i valori limite fissati all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nelle zone e negli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea e la Repubblica portoghese sopportano ciascuna le proprie spese. |