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Document 62011CA0034

Causa C-34/11: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Controllo dell’inquinamento — Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente)

GU C 9 del 12.1.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-34/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Controllo dell’inquinamento - Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente)

2013/C 9/12

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade, A. Alcover San Pedro e S. Petrova, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M. J. Lois, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1) — Valori limite e soglie d’allarme per la tutela della salute umana — Concentrazioni di PM10 nell’aria

Dispositivo

1)

Avendo omesso di provvedere affinché, per gli anni compresi tra il 2005 e il 2007, le concentrazioni giornaliere di PM10 nell’aria ambiente non superassero i valori limite fissati all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nelle zone e negli agglomerati di Braga, di Porto Litoral, d’Área Metropolitana de Lisboa Norte e d’Área Metropolitana de Lisboa Sul, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica portoghese sopportano ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 103 del 2.4.2011.


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