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Document 62010TO0413
Order of the President of the General Court of 13 April 2011. # Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA v European Commission. # Application for interim measures - Competition - Commission decision imposing a fine - Bank guarantee - Application for suspension of operation - Pecuniary damage - No exceptional circumstances - No urgency. # Case T-413/10 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 aprile 2011.
Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA contro Commissione europea.
Procedimento sommario - Concorrenza - Decisione della Commissione che infligge un’ammenda - Garanzia bancaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Danno pecuniario - Insussistenza di circostanze eccezionali - Insussistenza dell’urgenza.
Causa T-413/10 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 aprile 2011.
Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA contro Commissione europea.
Procedimento sommario - Concorrenza - Decisione della Commissione che infligge un’ammenda - Garanzia bancaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Danno pecuniario - Insussistenza di circostanze eccezionali - Insussistenza dell’urgenza.
Causa T-413/10 R.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 II-00112*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:179
Ordinanza del Presidente del Tribunale 13 aprile 2011 – Socitrel / Commissione
(causa T‑413/10 R)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 10-11)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 14-16, 18)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova (Art. 278 TFUE) (v. punti 21-22, 25-27, 29)
4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Danno grave ed irreparabile – Considerazione della situazione finanziaria del gruppo al quale appartiene l’impresa (Art. 278 TFUE) (v. punti 36-37)
5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Rischio di mettere in pericolo la società richiedente – Onere della prova (Art. 278 TFUE) (v. punti 44-46)
6. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Rilevanza della negligenza del richiedente (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 53)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), nonché domanda di dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda inflitta in forza dell’art. 2 di detta decisione. |
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |