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Document 62010TO0259
Order of the General Court (Third Chamber) of 15 June 2011.#Thomas Ax v Council of the European Union.#Action for annulment - European Union financial assistance to a Member State experiencing serious economic or financial disruption - Regulation establishing the conditions and procedures under which European Union financial assistance may be granted - Article 263, fourth paragraph, TFEU - No direct concern - Inadmissibility.#Case T-259/10.
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 giugno 2011.
Thomas Ax contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento - Assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro che subisca gravi perturbazioni economiche o finanziarie - Regolamento che fissa le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione - Art. 263, quarto comma, TFUE - Assenza d’incidenza diretta - Irricevibilità.
Causa T-259/10.
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 giugno 2011.
Thomas Ax contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento - Assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro che subisca gravi perturbazioni economiche o finanziarie - Regolamento che fissa le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione - Art. 263, quarto comma, TFUE - Assenza d’incidenza diretta - Irricevibilità.
Causa T-259/10.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 II-00176*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:274
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 15 giugno 2011 – Ax / Consiglio
(causa T‑259/10)
«Ricorso di annullamento – Assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro che subisca gravi perturbazioni economiche o finanziarie – Regolamento che fissa le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione – Art. 263, quarto comma, TFUE – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria – Regolamento che si limita a fissare le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro – Ampio potere discrezionale del Consiglio relativamente ai requisiti che lo Stato membro deve rispettare per beneficiare dell’assistenza – Perdita di valore dei diritti pensionistici del ricorrente dipendente da numerosi altri fattori – Assenza d’incidenza diretta sul ricorrente (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 407/2010) (v. punti 20-25)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 11 maggio 2010, n. 407, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118, pag. 1). |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Ax sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Repubblica di Lettonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |