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Document 62010TO0001
Order of the President of the General Court of 26 March 2010.#SNF SAS v European Chemicals Agency (ECHA).#Proceedings for interim measures - REACH - Identification of acrylamide as a substance of very high concern - Application for suspension of operation of the measure and for interim relief - No urgency.#Case T-1/10 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 marzo 2010.
SNF SAS contro Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Procedimento sommario - REACH - Identificazione dell'acrilammide come sostanza ad altissimo rischio - Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell'urgenza.
Causa T-1/10 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 marzo 2010.
SNF SAS contro Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Procedimento sommario - REACH - Identificazione dell'acrilammide come sostanza ad altissimo rischio - Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell'urgenza.
Causa T-1/10 R.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 II-00047*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:128
Ordinanza del Presidente del Tribunale 26 marzo 2010 – SNF / ECHA
(causa T‑1/10 R)
«Procedimento sommario – REACH – Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 21‑24)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 47‑48, 66‑67)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione che identifica l’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio, che sarebbe stata adottata dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il 7 dicembre 2009, in applicazione dell’art. 59 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1). |
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |