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Document 62010TN0528

    Causa T-528/10: Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — Truvo Belgium/UAMI — AOL (TRUVO)

    GU C 30 del 29.1.2011, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 30/42


    Ricorso proposto il 15 novembre 2010 — Truvo Belgium/UAMI — AOL (TRUVO)

    (Causa T-528/10)

    ()

    2011/C 30/76

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Truvo Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentante: avv. O. van Haperen)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AOL LLC (Dulles, Stati Uniti)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 agosto 2010, procedimento R 893/2009-2;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TRUVO», per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 5632948

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 4756169 del marchio figurativo «TRUVEO», per servizi della classe 42

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario per l’intera classe 38

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha errato, in primo luogo, nel suo confronto visivo e fonetico dei segni, in secondo luogo, nel suo confronto dei segni in quanto essa ha rifiutato di attribuire un qualunque significato al marchio dell’opponente, in terzo luogo, nel suo confronto dei servizi e, in quarto luogo, nella sua valutazione del pubblico di riferimento.


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