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Document 62010TN0252

Causa T-252/10: Ricorso proposto il 28 maggio 2010 — Cross Czech/Commissione

GU C 209 del 31.7.2010, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/51


Ricorso proposto il 28 maggio 2010 — Cross Czech/Commissione

(Causa T-252/10)

()

2010/C 209/76

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cross Czech a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. T. Schollaert)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 12 marzo 2010, INFSO-02/FD/GVC/Isc D(2010) 208676

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente mira, ai sensi dell’art. 263 TFUE, ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 2010, INFSO-02/FD/GVC/Isc D(2010) 208676, numero di riferimento 09-BA74-006, costituita da una lettera che conferma le constatazioni della relazione di verifica contabile riguardante la verifica dei documenti finanziari per il periodo 1o febbraio 2005-30 aprile 2008 per i progetti eMapps.com, CEEC IST NET e TRANSFER EAST, conclusi nel quadro del 6o Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (2002-2006).

A sostegno delle sue domande la ricorrente deduce i seguenti argomenti:

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata costituisce una violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, in quanto:

è basata su constatazioni di fatto, da parte della Commissione, errate o insufficienti;

rispecchia l’errata applicazione dei contratti relativi ai progetti di cui trattasi, in particolare con riferimento alla constatazione che la ricorrente aveva violato tali contratti;

è basata su manifesti errori di valutazione dei fatti relativi all’asserita violazione dei contratti riguardanti tali progetti, risultanti nella mancata osservanza delle necessarie prescrizioni normative e quindi in un errore di diritto;

è inficiata da vizi del ragionamento; e

costituisce una violazione dei diritti procedurali della ricorrente nel corso del procedimento precedente l’adozione della decisione impugnata e una violazione del principio di diligenza.


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