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Document 62010TA0489
Case T-489/10: Judgment of the General Court of 16 September 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines and Others v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Obligation to state reasons — Error of assessment)
Causa T-489/10: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione» )
Causa T-489/10: Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione» )
Information about publishing Official Journal not found, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Information about publishing Official Journal not found, p. 28–29
(HR)
9.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/30 |
Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio
(Causa T-489/10) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione)
2013/C 325/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran) e le altre 17 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister e M. Taher, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e T. Scharf, in qualità di agenti); e Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e É. Ranaivoson, in qualità di agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Sono annullati, nella parte in cui riguardano le Islamic Republic of Iran Shipping Lines nonché le altre 17 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato:
|
2) |
Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, sono mantenuti per quanto riguarda le Islamic Republic of Iran Shipping Lines e le altre 17 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato fino a quando l’annullamento del regolamento n. 267/2012 non produrrà effetti. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalle Islamic Republic of Iran Shipping Lines nonché dalle altre 17 ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato. |
4) |
La Commissione europea e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese. |