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Document 62010CP0149

    Presa di posizione dell'avvocato generale Kokott presentata il 7 luglio 2010.
    Zoi Chatzi contro Ypourgos Oikonomikon.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Efeteio Thessalonikis - Grecia.
    Politica sociale - Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Interpretazione della clausola 2.1 dell’accordo quadro - Titolare del diritto al congedo parentale - Congedo parentale in caso di nascita di gemelli - Nozione di "nascita" - Presa in considerazione del numero di figli nati - Principio della parità di trattamento.
    Causa C-149/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-08489

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:407

    PRESA DI POSIZIONE DELL’AVVOCATO GENERALE

    JULIANE KOKOTT

    presentata il 7 luglio 2010 (1)

    Causa C‑149/10

    Zoi Chatzi

    contro

    Ypourgos Oikonomikon

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis, (Grecia)]

    «Direttiva 96/34/CE – Congedo parentale – Durata del congedo parentale in caso di nascita di gemelli»





    I –    Introduzione

    1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’accordo quadro sul congedo parentale, che è stato istituito con la direttiva 96/34/CE (2).

    2.        Il punto da chiarire è l’estensione del congedo parentale che gli Stati membri devono concedere nel caso di nascita di gemelli. Occorre prevedere un congedo parentale per ogni gemello? Oppure, per soddisfare i dettami dell’accordo quadro, è sufficiente trattare la nascita di gemelli in modo uguale alla nascita di un unico figlio e concedere un unico congedo parentale?

    II – Contesto normativo

    A –    Diritto dell’Unione

    3.        La direttiva 96/34/CE attua l’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 tra le organizzazioni interprofessionali a carattere generale (UNICE, Confederazione europea dei datori di lavoro, CEEP Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e CES, Confederazione europea dei sindacati), e che figura nell’allegato.

    4.        L’accordo quadro sul congedo parentale è diretto a porre in atto prescrizioni minime sul congedo parentale, in quanto le organizzazioni interprofessionali europee ritengono che ciò sia uno strumento importante per conciliare la vita professionale e quella familiare e per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne (3).

    5.        L’accordo quadro si fonda sulla considerazione che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali richiede, al punto 16, di sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari (4).

    6.        La clausola 2 dell’accordo quadro dispone quanto segue:

    «1. Fatta salva la clausola 2.2, il presente accordo attribuisce ai lavoratori, di ambo i sessi, il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un’età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.

    2. Per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne le parti firmatarie del presente accordo considerano che il diritto al congedo parentale previsto alla clausola 2.1 dovrebbe, in linea di principio, essere attribuito in forma non trasferibile.

    3. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:

    a) stabilire che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo;

    b) subordinare il diritto al congedo parentale ad una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno;

    c) adeguare le condizioni di accesso e le modalità d’applicazione del congedo parentale alle circostanze particolari proprie dell’adozione;

    (…)».

    7.        La clausola 4.1 dell’accordo quadro così dispone:

    «Gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nel presente accordo».

    8.        Per quanto riguarda l’interpretazione dell’accordo quadro, la clausola 4.6 stabilisce quanto segue:

    «Fatto salvo il ruolo della Commissione, dei giudici nazionali e della Corte di giustizia, qualsiasi questione relativa all’interpretazione del presente accordo a livello europeo dovrebbe innanzitutto essere sottoposta dalla Commissione alle parti firmatarie, che esprimeranno un parere».

    B –    Diritto nazionale

    9.        Le disposizioni della direttiva 96/34/CE sono state recepite nel diritto greco per quanto riguarda i dipendenti del pubblico impiego mediante l’art. 53, rubricato «Agevolazioni concesse ai dipendenti pubblici aventi obblighi familiari», del nuovo codice relativo allo statuto dei dipendenti civili della pubblica amministrazione e dei dipendenti delle persone giuridiche di diritto pubblico (legge n. 3528/2007), che dispone, in particolare:

    «(…) 2. L’orario di lavoro del dipendente pubblico genitore è ridotto di due ore al giorno se questi ha figli di età fino a due anni e di un’ora se ha figli di età dai due ai quattro anni. Qualora non opti per l’orario ridotto di cui al comma precedente, il dipendente pubblico genitore ha diritto ad un congedo parentale retribuito di nove mesi per accudire il figlio. Per i genitori singoli, vedovi o separati o per i genitori che soffrono di invalidità di almeno il 67%, l’attività a tempo parziale di cui al comma 1 o il congedo menzionato al comma 2 si prolungano rispettivamente di sei mesi e di un mese. In caso di nascita del quarto figlio, l’attività a tempo parziale si prolunga di ulteriori due anni (…)».

    10.      Il giudice del rinvio precisa che la concessione del congedo parentale in caso di nascita di gemelli non è specificamente disciplinata dal diritto nazionale.

    III – Fatti e procedimento

    11.      La sig.ra Chatzi, ricorrente nella causa principale, è una dipendente pubblica dell’Ufficio delle Entrate n. 1 di Salonicco. Il 21 maggio 2007 ha partorito dei gemelli. Il suo datore di lavoro le ha concesso, a decorrere dal 20 settembre 2007, il congedo parentale di nove mesi previsto dal diritto greco per i dipendenti pubblici in caso di nascita di un figlio.

    12.      Il 30 gennaio 2009 la sig.ra Chatzi ha presentato domanda di concessione di un secondo congedo parentale a partire dal 1° marzo 2009, sostenendo che la nascita di gemelli le conferiva il diritto ad un congedo parentale per ogni gemello. Tale domanda è stata respinta il 14 maggio 2009. Contro la decisione di diniego la sig.ra Chatzi ha presentato ricorso dinanzi al Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (5), che è il giudice del rinvio.

    13.      Il giudice del rinvio rileva che il Symvoulio tis Epikrateias (6) interpreta la norma greca sul congedo parentale, per quanto riguarda fratelli e sorelle che non sono gemelli, nel senso che i genitori hanno diritto ad un congedo parentale distinto di nove mesi per ogni fratello. Due tribunali amministrativi d’appello (7) hanno successivamente statuito che anche in caso di nascita di gemelli in assenza di regole specifiche in materia, occorreva concedere un distinto diritto al congedo parentale per ciascun gemello. Il Consiglio di Stato greco, tuttavia, non ha condiviso questa soluzione.

    IV – Rinvio pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

    14.      Con ordinanza 17 febbraio 2010, pervenuta alla Corte il 29 marzo 2010, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se sia possibile ritenere che con la clausola 2.1 dell’accordo quadro sul congedo parentale, in combinato disposto con l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativo ai diritti del minore, e tenendo conto dell’innalzamento del livello di tutela di tali diritti apportato dalla suddetta Carta, venga istituito parallelamente un diritto al congedo parentale anche in capo al figlio, di modo che accordare un unico congedo parentale in caso di nascita di gemelli integri una violazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali per discriminazione in base alla nascita e limitazione del diritto dei gemelli incompatibile con il principio di proporzionalità.

    2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se il termine “nascita” di cui alla clausola 2.1 dell’accordo quadro sul congedo parentale debba essere interpretato nel senso che viene istituito in capo ai genitori lavoratori un doppio diritto al congedo parentale, fondato sul fatto che la gravidanza gemellare si conclude con due nascite consecutive (i due gemelli), oppure nel senso che il congedo parentale viene concesso per il solo fatto nascita, indipendentemente dal numero di figli che siano venuti al mondo, senza che in tale ultima ipotesi risulti violata l’uguaglianza dinanzi alla legge sancita dall’art. 20 della Carta».

    15.      Con ordinanza 12 maggio 2010 il presidente della Corte ha accolto la richiesta di procedimento accelerato ai sensi dell’art. 62, lett. a), del regolamento di procedura della Corte formulata dal giudice nazionale. Nel procedimento dinanzi alla Corte i governi estone, ellenico, polacco, ceco, del Regno Unito, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e, in seguito, osservazioni orali all’udienza del 7 luglio 2010. Inoltre, i governi tedesco e cipriota hanno presentato osservazioni scritte.

    V –    Valutazione

    A –    Osservazioni preliminari

    1.      Portata della competenza interpretativa della Corte

    16.      Occorre innanzi tutto soffermarsi brevemente sulla portata della competenza interpretativa della Corte sull’accordo quadro controverso. Il governo tedesco sottolinea che, nell’interpretazione dell’accordo quadro, occorre attribuire un ruolo centrale alla volontà delle parti sociali poiché, se così non fosse, risulterebbero violati i diritti di tali parti, come riconosciuti dall’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali e dall’art. 155 TFUE.

    17.      L’importanza delle parti sociali ai fini dell’interpretazione dell’accordo quadro è inoltre espressa alla clausola 4.6, che recita «qualsiasi questione relativa all’interpretazione del presente accordo a livello europeo dovrebbe innanzitutto essere sottoposta dalla Commissione alle parti firmatarie, che esprimeranno un parere».

    18.      Tuttavia, non se ne può dedurre che la competenza interpretativa della Corte sia limitata qualora siffatto parere dei firmatari dell’accordo quadro non sia stato reso.

    19.      Ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte interpreta le direttive nel contesto delle domande di pronuncia pregiudiziale. L’accordo quadro riprodotto all’allegato della direttiva 96/34 è certamente stato negoziato tra le parti sociali, ma, ai sensi dell’art. 1 di tale direttiva, è divenuto parte integrante di quest’ultima ed ha acquisito la medesima natura giuridica (8). Così, anche la clausola 4.6 dell’accordo quadro stabilisce esplicitamente che essa si applica «[f]atto salvo il ruolo della (…) Corte di giustizia». La portata della competenza interpretativa della Corte per quanto riguarda l’accordo quadro, pertanto, non è diversa dalla competenza interpretativa generale della Corte per quanto concerne le altre disposizioni derivanti dalle direttive. Del resto, tale competenza interpretativa della Corte, che deriva dal diritto primario, non può essere limitata semplicemente da una disposizione di una direttiva come la clausola 4.6 dell’accordo quadro.

    2.      Applicabilità della direttiva 96/34 ai pubblici dipendenti

    20.      Posto che la ricorrente nella causa principale è un dipendente pubblico, occorre subito chiarire che anche i dipendenti pubblici rientrano nella sfera di applicazione ratione personae della direttiva 96/34 e dell’accordo quadro ad essa allegato.

    21.      Se è vero che la clausola 1.2 dell’accordo quadro afferma che tale accordo si applica a tutti i lavoratori, circostanza che potrebbe escludere i dipendenti pubblici, tuttavia né la direttiva, né l’accordo quadro contengono indicazioni da cui possa dedursi che il loro campo di applicazione si limiti a contratti di lavoro stipulati tra lavoratori e datori di lavoro del settore privato (9). Anche la nozione di lavoratore figurante all’art. 141 CE (divenuto art. 157 TFUE: pari retribuzione per uomini e donne) è stata interpretata dalla Corte di giustizia in modo estensivo, facendovi rientrare anche i pubblici dipendenti (10). A tal fine, essa si è fondata sull’idea che il principio della parità di retribuzione ivi sancito è parte dei principi fondanti della Comunità e che il settore pubblico, pertanto, non può trovarsi escluso dal suo ambito di applicazione. Parimenti, per quanto riguarda le direttive 76/207/CEE (11) e 75/117/CEE (12), la Corte ha dichiarato che esse hanno portata generale, in conformità al principio della parità di trattamento che sanciscono (13). Poiché anche la direttiva 96/34 mira a promuovere la parità di trattamento fra uomini e donne (14), il termine «lavoratore», anche in questo contesto, deve essere compreso estensivamente, ed includere i dipendenti pubblici.

    B –    Prima questione pregiudiziale

    22.      Con la prima questione il giudice del rinvio intende chiarire se la clausola 2.1 dell’accordo quadro conferisca ai figli un diritto individuale al congedo parentale e se, quindi, il diniego di un secondo congedo parentale in caso di nascita di gemelli arrechi pregiudizio ai diritti dei gemelli.

    23.      Tale questione viene correttamente risolta in senso negativo da parte di tutti gli intervenienti nel procedimento. Nel testo dell’accordo quadro non si riscontra alcun elemento idoneo a concludere che esista un diritto individuale del figlio. L’accordo quadro conferisce un diritto individuale al congedo parentale solo ai genitori. Ciò si evince chiaramente dalla formulazione della clausola 2.1 dell’accordo quadro, la quale dispone espressamente che il diritto individuale al congedo parentale è attribuito ai lavoratori, di ambo i sessi.

    24.      Siffatta interpretazione letterale è ulteriormente suffragata da considerazioni di ordine teleologico. Nel preambolo e nella clausola 1.1 dell’accordo quadro si afferma che il senso e la finalità del congedo parentale consistono nell’agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano, nonché nel promuovere la parità tra gli uomini e le donne. A tal fine, l’accordo quadro riconosce ai genitori che lavorano un diritto individuale al congedo parentale e disciplina in tal modo il rapporto tra i genitori e i loro datori di lavoro (15). Del resto, un diritto al congedo parentale di cui sia personalmente titolare il figlio non è necessario per conseguire l’obiettivo di una migliore conciliazione di famiglia e lavoro.

    25.      L’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cui si è riferito il giudice del rinvio, non incide su questa conclusione. Esso enuncia che i figli hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Tale diritto alla protezione e alle cura non richiede tuttavia che ai figli sia attribuito un diritto all’ottenimento di un congedo parentale da parte dei loro genitori. È sufficiente che siffatto diritto esista in capo ai genitori stessi, i quali decideranno, in definitiva, quale sia il modo migliore per occuparsi dei loro figli e potranno scegliere di prendersi cura e garantire il benessere di questi con strumenti diversi dal congedo parentale.

    C –    Seconda questione pregiudiziale

    26.      Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio vuole sapere, in sostanza, se, sulla base dell’accordo quadro, occorra attribuire un separato diritto al congedo parentale per ciascuno dei gemelli, oppure se sia conforme alle disposizioni dell’accordo quadro che la nascita di gemelli non sia trattata diversamente dalla nascita di un solo figlio e che sia previsto un unico congedo parentale.

    27.      Tale questione si pone anche per le altre nascite plurime (tre gemelli, quattro gemelli, ecc.). Tuttavia, poiché la causa principale riguarda la nascita di gemelli, nel prosieguo farò riferimento anche a quest’ultima ipotesi.

    1.      Interpretazione della clausola 2.1 dell’accordo quadro

    28.      Ai sensi della clausola 2.1 dell’accordo quadro i lavoratori, di ambo i sessi, sono titolari di «un diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi». L’art. 33, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione è formulato in modo simile, in quanto prevede, in particolare, che «[a]l fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto (…) a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio».

    29.      Le considerazioni che seguono, relative al significato di questa norma, trattano unicamente del congedo parentale di durata minima di tre mesi, come prescritto dalla direttiva. Più avanti, indagherò quali sono le conseguenze della circostanza che uno Stato membro stabilisca un congedo parentale di maggiore durata.

    30.      I governi del Regno Unito e di Cipro osservano giustamente che l’impiego del singolare («nascita (…) di un bambino», «averne cura [del bambino]» depone a favore della conclusione che il diritto al congedo parentale esiste separatamente per ciascun bambino (16). L’accordo quadro non dice in generale che il congedo parentale è funzionale all’«assistenza ai bambini», bensì individualizza il diritto al congedo per un determinato bambino («[tale] bambino») alla cui nascita tale diritto si ricollega. Occorre pertanto giungere alla conclusione che la nascita di ogni figlio dà origine a un diritto distinto ad un congedo parentale di almeno tre mesi.

    31.      Secondo la formulazione dell’accordo quadro, sembra pertanto logico ritenere che anche in caso di parto gemellare vi sia un separato diritto ad un congedo parentale per ogni gemello.

    32.      La posizione sostenuta da altri intervenienti nel procedimento, secondo cui il diritto al congedo parentale si ricollega unicamente al fatto della «nascita», a prescindere dal numero di figli nati, non risulta convincente. A nostro avviso, tale assunto non può essere fondato sul testo della clausola 2.1 dell’accordo quadro. Infatti essa non tratta semplicemente di congedo parentale dopo la nascita, ma dopo la nascita «di un bambino» per poter «averne cura». Quindi, il testo non pone al centro la nascita, bensì il bambino in questione e parte dal principio che occorre conferire un congedo parentale per ogni bambino.

    33.      Questa interpretazione, secondo cui la clausola 2.1 non riguarda la nascita indipendentemente dal numero di figli messi al mondo, bensì i figli partoriti, è confermata dalla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Commissione/Lussemburgo (17). In tale causa la Corte ha espressamente dichiarato, a proposito dell’applicazione nel tempo della direttiva sul congedo parentale, che esiste un diritto al congedo parentale anche nel caso in cui il figlio sia nato prima dell’entrata in vigore della direttiva. La Corte ha motivato la sua decisione con l’idea che non sono la nascita e la data ad essere decisivi per far sorgere il diritto al congedo parentale, bensì unicamente la presenza di un figlio alla data della domanda(18). Orbene, se il criterio decisivo è il figlio e non la nascita, non sembra possibile sostenere il principio per cui qualsiasi nascita, a prescindere dal numero di figli messi al mondo, conferisce il diritto a un solo congedo parentale. Occorre invece ritenere che nel caso di gemelli ci sono due bambini, il che comporterebbe il riconoscimento di due distinti diritti al congedo parentale.

    34.      Pertanto, quale conclusione provvisoria, occorre concludere che la clausola 2.1 dell’accordo quadro, secondo la sua formulazione, prevede un distinto diritto al congedo parentale per la nascita di ogni figlio. Dal dettato dell’accordo quadro non si evince che per le nascite di gemelli sia previsto diversamente.

    2.      Interpretazione teleologica

    35.      Il senso e la finalità dell’accordo quadro non inducono ad intendere in maniera più restrittiva l’interpretazione risultante dall’analisi letterale.

    36.      L’obiettivo dell’accordo quadro è di agevolare la conciliazione della vita professionale e familiare concedendo ai genitori la possibilità di occuparsi da sé dei loro figli senza subire penalizzazioni dal punto di vista lavorativo (19). I genitori devono potersi assumere al contempo obblighi professionali e responsabilità familiari (20). Nel contesto dei cambiamenti demografici, ciò dovrebbe altresì produrre effetti positivi sul tasso di natalità (21). Inoltre, il congedo parentale deve facilitare la partecipazione delle donne alla vita attiva e promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne (22).

    37.      Il risultato cui è approdata l’interpretazione letterale, vale a dire che sussiste un distinto diritto al congedo parentale per ciascuno dei gemelli, è particolarmente propizio per il conseguimento degli obiettivi dell’accordo quadro ricordati sopra. Un diritto al congedo parentale di tre mesi conferito separatamente per ciascun gemello aiuta i genitori particolarmente impegnati dall’educazione di gemelli a conciliare nel miglior modo gli obblighi professionali e familiari. Esso può inoltre costituire uno stimolo per il genitore che si occupa di gemelli – nella realtà professionale di oggi, ancora sostanzialmente la madre – a non rinunciare alla sua attività professionale come conseguenza dei limiti risultanti dalla nascita di gemelli.

    38.      Taluni intervenienti affermano tuttavia che ci si occupa di gemelli simultaneamente e che, pertanto, è sufficiente concedere un unico congedo parentale ai genitori di gemelli affinché la finalità dell’accordo quadro sia rispettata.

    39.      Tuttavia, questo argomento non può essere accolto. Un’interpretazione effettuata alla luce del principio della parità di trattamento come riconosciuto dal diritto dell’Unione vieta di attribuire un solo congedo parentale in caso di gemelli.

    40.      È vero che accudire gemelli implica il sorgere di sinergie, tuttavia il compito che consiste nell’allevare gemelli è nettamente più oneroso e non è paragonabile alla cura di un unico figlio. Dato che hanno la stessa età, in linea di principio i gemelli hanno anche le medesime esigenze, ma, da una parte, queste ultime sono doppie e, dall’altra, non è detto che i gemelli abbiano sempre fame o sonno nello stesso momento. Se si concedesse ai genitori di gemelli un unico congedo parentale, come ai genitori che hanno un solo figlio alla volta, non si terrebbe conto di tale differenza e quindi, a torto, si tratterebbero allo stesso modo situazioni diverse.

    41.      Qui di seguito illustrerò due esempi di come la concessione di un unico congedo parentale nel caso di gemelli si ponga in contrasto con il principio della parità di trattamento.

    42.      La Commissione osserva giustamente che il congedo parentale, come risulta dal sistema istituito dall’accordo quadro, non deve necessariamente collocarsi immediatamente dopo il congedo di maternità, ma può essere preso più tardi. Così, la clausola 2.1 stabilisce, per quanto riguarda il contesto temporale in cui gli Stati membri possono inserire il congedo parentale, l’età limite di otto anni del bambino. Ciò comporta la conseguenza che, in caso di fratelli (o sorelle) nati in successione, il congedo parentale concesso per il figlio maggiore potrebbe anche essere preso solo dopo la nascita del secondo figlio.

    43.      Orbene, anche in un’ipotesi del genere i genitori possono occuparsi di entrambi i figli nel corso del congedo parentale concesso per uno solo di loro, senza tuttavia che l’accordo quadro consenta di sopprimere per questo motivo il congedo parentale inerente al secondo altro figlio. È per questo che l’argomento secondo cui ci si può anche occupare simultaneamente anche di gemelli non può produrre l’effetto di limitare il diritto ad un unico congedo parentale.

    44.      Anche l’esempio che segue depone contro la concessione di un unico congedo parentale in caso di gemelli. In base al modello istituito dall’accordo quadro, che stabilisce un termine massimo di otto anni entro il quale può essere preso il congedo parentale, i genitori di fratelli possono decidere di avvalersi del congedo parentale per un figlio in un momento in cui egli è ancora in tenera età, e quindi possono scegliere di vivere più intensamente con lui questa fase del suo sviluppo, e di richiedere il congedo parentale per il secondo figlio in una fase, ad esempio, di inizio della scolarizzazione, per potergli prestare maggiore assistenza. Ebbene, tale flessibilità sarebbe negata ai genitori di gemelli se fosse loro concesso unicamente un congedo parentale. Questa situazione rappresenterebbe un’inammissibile disparità di trattamento.

    45.      In udienza il governo ellenico ha sottolineato che, in caso di gemelli, la necessità di accudirli in modo particolarmente intenso termina contemporaneamente e che pertanto occorrerebbe attribuire un unico congedo parentale. In proposito occorre osservare che, secondo le disposizioni del diritto greco, il congedo parentale può essere preso nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio. Pertanto, anche il legislatore greco istituisce un contesto temporale ampio all’interno del quale i genitori possono decidere il momento del congedo parentale. Orbene, essi sarebbero privati di questa possibilità in caso di gemelli se fosse loro concesso un unico congedo parentale.

    46.      Rimane da esaminare un ulteriore argomento del governo tedesco. Esso osserva che solo nella nuova versione dell’accordo quadro sul congedo parentale (23) è stata istituita una norma che riguarda le situazioni particolari dei figli con disabilità o malattie a lungo decorso. La clausola 3.3 prevede che gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero valutare la necessità di adeguare le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale alle esigenze dei genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso. La circostanza che la particolare situazione della nascita plurima non sia menzionata nella nuova versione induce il governo tedesco a ritenere che detta situazione non sia regolamentata né nella vecchia né nella nuova versione della direttiva. Tale situazione potrebbe pertanto essere regolata in futuro dalle parti sociali.

    47.      Questo argomento non mi convince. Infatti, il silenzio mantenuto sulla questione delle nascite plurime nel nuovo accordo quadro potrebbe altresì costituire un argomento per affermare che le nascite multiple rientrano nella regola generale sul congedo parentale prevista dalla clausola 2.1 della versione originale dell’accordo quadro, come sostenuto nella fattispecie. In tal caso non sarebbe affatto necessaria una disciplina specifica, e sarebbe sufficiente addurre il silenzio della nuova versione dell’accordo quadro del 2010.

    48.      Taluni intervenienti hanno fatto riferimento ad una proposta della Commissione (24) per la modifica della direttiva 92/85/CEE (25), sulla tutela della maternità. Questa dovrebbe essere modificata nel senso che gli Stati membri siano tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per garantire, tra l’altro, che in caso di nascita plurima sia concesso un congedo di maternità supplementare. Il fatto che in questo contesto sia previsto unicamente un prolungamento del congedo e non il suo raddoppio non può fornire alcuna indicazione per l’interpretazione dell’accordo quadro sul congedo parentale. Infatti, come giustamente sottolineato dalla Commissione in udienza, le due direttive perseguono obiettivi differenti. La direttiva maternità mira principalmente a tutelare la salute della donna (26), mentre la direttiva sul congedo parentale riguarda l’assistenza al figlio nella prospettiva di una conciliazione tra famiglia e lavoro. Mentre la tutela della salute della donna dopo la nascita di gemelli può essere garantita in modo soddisfacente mediante una mera proroga del congedo di maternità, tale risultato non è applicabile alle necessità per cui è concesso il congedo parentale, che ha una diversa finalità.

    49.      Gli intervenienti hanno inoltre fatto valere la giurisprudenza della Corte in forza della quale un congedo garantito dal diritto comunitario non può incidere sul diritto di prendere un altro congedo garantito dallo stesso diritto (27). Tuttavia, queste sentenze riguardavano congedi con finalità distinte; ad esempio, nella causa Merino Gómez, il congedo di maternità ed il congedo annuale (28). In questa fattispecie, per contro, non si tratta di congedi di natura differente. Ci si potrebbe tuttavia domandare se i diritti al congedo in esame non abbiano finalità diverse. Si potrebbe sostenere in proposito che un diritto al congedo è destinato all’allevamento del primo gemello mentre l’altro è relativo al secondo. Anche in un caso del genere i congedi potrebbero perseguire finalità differenti. Ciò dipenderebbe dal modo, estensivo o restrittivo, in cui si intende l’espressione «finalità diverse». Non mi sembra tuttavia necessario decidere in maniera dirimente se la giurisprudenza sopra invocata sia trasponibile a questa fattispecie in quanto esistono già sufficienti argomenti che inducono a concludere che la clausola 2.1 dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che un diritto al congedo parentale deve essere riconosciuto per ciascun figlio, a prescindere che si tratti di gemelli o meno.

    50.      Occorre infine esaminare la facoltà degli Stati membri di stabilire liberamente i limiti di tempo entro i quali si può usufruire del congedo parentale all’interno dello spazio di otto anni previsto dall’accordo quadro. Tale facoltà si evince dalla clausola 2.1 dell’accordo quadro. Nella parte finale di tale disposizione la versione tedesca stabilisce che «[d]ie genauen Bestimmungen sind von den Mitgliedstaaten und/oder Sozialpartnern festzulegen». A prima vista nella versione tedesca non risulta chiaro a cosa si riferisca questa frase, ma la spiegazione emerge alla luce delle altre versioni linguistiche dell’accordo quadro. Esse contengono, dopo la menzione dell’età limite di otto anni, non tanto un’aggiunta, bensì una proposizione incidentale che attribuisce agli Stati membri il compito di definire l’età limite per poter usufruire del congedo parentale (29). Ciò che gli Stati membri o le parti sociali devono definire con precisione è pertanto il lasso di tempo entro il quale può essere preso il congedo parentale, all’interno del periodo massimo di otto anni.

    51.      Partendo da tale competenza degli Stati membri a stabilire una precisa età massima del bambino oltre la quale non si può più usufruire del congedo parentale, si potrebbe ritenere che il congedo parentale possa essere preso solo durante i tre mesi dopo la fine del congedo di maternità. Teoricamente esisterebbe allora un separato diritto al congedo parentale per ciascun gemello, ma in pratica i genitori potrebbero usufruire di un solo congedo parentale, dato che esso dovrebbe essere preso contemporaneamente per entrambi i gemelli. Gli Stati membri e/o le parti sociali, quando stabiliscono il periodo durante il quale può essere preso il congedo parentale, dispongono di un margine discrezionale esteso per quanto riguarda la data da prendere come punto di riferimento per l’applicazione del congedo parentale. Tuttavia, nell’esercizio di tale potere discrezionale, gli Stati membri devono anche fare in modo di non arrecare pregiudizio all’effetto utile dell’accordo quadro. La concreta definizione del periodo di applicazione non deve pertanto produrre il risultato di impedire la concessione ai genitori di due congedi parentali separati di tre mesi per i gemelli.

    52.      Come risultato intermedio possiamo pertanto affermare che, ai sensi dell’accordo quadro, ai genitori di gemelli devono essere conferiti due diritti al congedo parentale di almeno tre mesi.

    3.      Durata del congedo parentale superiore al minimo prescritto

    53.      L’esame che precede era fondato, come abbiamo indicato all’inizio, sull’ipotesi di un congedo parentale della durata di tre mesi, corrispondente al minimo stabilito nell’accordo quadro.

    54.      Rimane da valutare quali siano le conseguenze dell’interpretazione accolta sopra nel caso in cui uno Stato membro conferisca un congedo parentale di durata superiore al minimo prescritto. Infatti, i congedi parentali previsti dagli Stati membri variano sensibilmente quanto alla loro durata. Il diritto del Regno Unito, ad esempio, prevede un congedo parentale di 13 settimane, mentre nel diritto ellenico del pubblico impiego tale congedo è di nove mesi e in altri Stati membri di tre anni (per esempio in Germania, Francia, Lituania, Spagna e Repubblica ceca (30)).

    55.      Si pone pertanto la questione di chiarire se in caso di gemelli sia necessario moltiplicare per due anche il congedo parentale previsto dal diritto nazionale per un solo figlio.

    56.      Per risolvere tale questione occorre partire dal presupposto che l’accordo quadro fissa solo prescrizioni minime (31). Esso richiede unicamente che lo Stato membro preveda un congedo parentale di almeno tre mesi per ciascun figlio. Una volta deciso di accordare un congedo più lungo, lo Stato membro dispone di un ampio margine discrezionale. In linea di principio, tuttavia, anche questo congedo superiore alle prescrizioni minime deve essere concesso negli stessi termini a tutti i soggetti che rientrano ratione personae nel campo di applicazione della direttiva, a meno che la disparità di trattamento non possa essere giustificata oggettivamente (32).

    57.      Se uno Stato membro istituisce un congedo parentale più lungo, il suo margine discrezionale non comprende solamente la fissazione di una durata in assoluto superiore per ogni figlio: quando decide di concedere un congedo parentale più lungo, lo Stato membro può altresì stabilire norme per combinare sotto il profilo temporale i diritti al congedo parentale per diversi figli. Ciò si evince innanzitutto dalla finalità perseguita dall’accordo quadro, che consiste nel consentire di conciliare vita familiare e professionale. Da questo punto di vista può sussistere un’obiettiva giustificazione di una disparità di trattamento rispetto al caso di un figlio unico. Su questo punto il governo del Regno Unito ha affermato in udienza che in caso di congedo parentale di maggior durata potrebbe essere giustificata una disparità di trattamento, situazione che dovrebbe essere principalmente valutata dagli Stati membri.

    58.      In particolare, come osservato dai governi estone e tedesco, in caso di congedo parentale di maggior durata concedere diversi congedi parentali integrali potrebbe comportare una durata ininterrotta di tale congedo talmente lunga che questo non perseguirebbe più la finalità che gli è propria, ossia il ritorno alla vita professionale, ma costituirebbe addirittura uno stimolo nel senso opposto o renderebbe comunque tale ritorno alquanto più difficoltoso. In proposito anche il punto 6 delle considerazioni generali dell’accordo quadro sottolinea che i provvedimenti per la conciliazione della vita professionale e familiare devono prendere in considerazione al contempo anche le necessità delle imprese e dei lavoratori.

    59.      Inoltre, non è ovvio che il particolare onere rappresentato dal doversi occupare di gemelli richieda una moltiplicazione del congedo parentale anche nel caso in cui per un unico figlio già sia prevista una durata molto più lunga della durata minima di tre mesi imposta dal diritto dell’Unione. Piuttosto, può essere riconosciuto un peso particolare al fatto che l’allevamento di gemelli implica effetti di sinergia. Più lungo è il congedo parentale già concesso per un figlio, più esso assorbe il surplus di lavoro dovuto ai gemelli e che è difficile da assorbire nella durata minima di tre mesi.

    60.      Occorre pertanto dichiarare che anche quando lo Stato membro prevede un congedo parentale più lungo del congedo minimo di tre mesi previsto dall’accordo quadro, i genitori, in linea di principio, hanno diritto ad un congedo parentale per ciascuno dei gemelli. Tuttavia, il principio della parità di trattamento non richiede che il congedo parentale superiore alla durata minima di tre mesi sia sistematicamente raddoppiato. Al contrario, considerate le finalità dell’accordo quadro, possono essere giustificate disposizioni di conteggio del tempo, con l’effetto di ridurre i diritti al congedo parentale ad una durata inferiore ad un doppio congedo. Gli aggiustamenti necessari devono essere previsti dagli Stati membri tenendo conto dell’obiettivo perseguito dall’accordo quadro, ossia conciliare la vita familiare e la vita professionale.

    61.      Il legislatore greco non ha espressamente previsto una siffatta regola di conteggio del tempo in caso di nascita plurima. Il giudice del rinvio dovrà pertanto verificare se, nel contesto di una interpretazione del suo diritto interno, esso sarà in grado di individuare una regola di adeguamento temporale corrispondente ai suddetti criteri. Se così non fosse, occorrerebbe allora applicare il doppio congedo parentale risultante, in linea di principio, dalla direttiva.

    VI – Conclusioni

    62.      Sulla base delle considerazioni sopra svolte suggerisco alla Corte di rispondere nel seguente modo al Dioikitiko Efeteio Thessalonikis:

    1)      La clausola 2.1 dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE, non deve essere interpretata nel senso che conferisce ai figli un diritto individuale al congedo parentale.

    2)      La clausola 2.1 dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE, deve essere interpretata nel senso che i lavoratori, di ambo i sessi, sono titolari di un diritto individuale al congedo parentale di almeno tre mesi per ciascun gemello.


    1 – Lingua originale: il tedesco.


    2 – Direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4) nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE (GU 1998, L 10, pag. 24): in prosieguo: la «direttiva 96/34» o la «direttiva sul congedo parentale». La direttiva del Consiglio 8 marzo 2010, 2010/18/UE, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, deve essere recepita entro l’8 marzo 2012 e pertanto non è applicabile al caso in esame. Del resto, essa non contiene modifiche rilevanti per la soluzione delle questioni presentate in questa causa.


    3 – Vedi paragrafo 1 del preambolo dell’accordo quadro.


    4 – Vedi punto 4 delle considerazioni generali dell’accordo quadro.


    5 – Corte d’appello amministrativa di Salonicco.


    6 – Consiglio di Stato.


    7 – Dioikitiko Efeteio Athinon e Dioikitiko Efeteio Thessalonikis.


    8 – V. sentenza 15 aprile 2008, causa C‑268/06, Impact, Racc. pag. I‑2483, punto 58, con rinvio alle mie conclusioni in questa causa del 9 gennaio 2008, paragrafo 87.


    9 – V., in questo senso, sentenza 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler, Racc. pag. I‑6057, punti 54 e ss, e 7 settembre 2006, causa C‑180/04, Vassallo, Racc. pag. I‑7251, punto 32.


    10 – V. sentenza 2 ottobre 1997, causa C‑1/95, Gerster, Racc. pag. I‑5253, punto 18.


    11 – Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).


    12 – Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).


    13 – Sentenza 21 maggio 1985, causa 248/83, Commissione/Germania (Racc. pag. 1459, punto 16).


    14 – Punti. 4 e 7 delle Considerazioni generali dell’accordo quadro e Paragrafo 1 del preambolo dell’accordo quadro.


    15 – Sentenza 14 aprile 2005, causa C‑519/03, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑3067, punto 46.


    16 – La versione francese a sua volta dispone «naissance d’un enfant / pour pouvoir s’occuper de cet enfant», in inglese: «the birth of a child / to enable them to take care of that child», in greco: «λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού / ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με το παιδί αυτό».


    17 – Sentenza Commissione/Lussemburgo (citata alla nota 15).


    18 – Sentenza Commissione/Lussemburgo (citata alla nota 15, punto 47).


    19 – V. paragrafo 1.1 dell’accordo quadro.


    20 – V. punto 4 delle Considerazioni generali dell’accordo quadro.


    21 – V. punto 7 delle Considerazioni generali dell’accordo quadro.


    22 – Punti 4 e 7 delle Considerazioni generali dell’accordo quadro e paragrafo 1 del preambolo dell’accordo quadro.


    23 – Contenuto nell’allegato alla direttiva 2010/18/UE (citata alla nota 2).


    24 – COM(2008) 637 def.


    25 – Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva maternità»).


    26 – V. sentenza Commissione/Lussemburgo (citata alla nota 15, punto 32).


    27 – Sentenze 20 gennaio 2009, cause riunite C‑350/06 e C‑520/06, Schultz-Hoff, Racc. pag. I‑179, punto 26; 18 marzo 2004, causa C‑342/01, Merino Gómez, Racc. pag. I‑2605, punti 32 e 33; Commissione/Lussemburgo (citata alla nota 15, punto 33), e 20 settembre 2007, causa C‑116/06, Kiiski, Racc. pag. I‑7643, punto 56.


    28 – Citata alla nota 27.


    29 – Si veda ad esempio la versione francese [«(…) au moins trois mois jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux»], inglese [«(…) for at least three months, until a given age up to 8 years to be defined by Member States and/or management and labour»] oppure greca [«(…) τουλάχιστον επί τρεις μήνες, μέχρι μιας ορισμένης ηλικίας, η οποία μπορεί να φθάσει μέχρι τα 8 έτη και προσδιορίζεται από τα κράτη μέλη ή/και τους κοινωνικούς εταίρους»].


    30 – In Germania per ciascun genitore fino al completamento del terzo anno di vita del bambino, negli altri Stati membri per entrambi i genitori.


    31 – V. il decimo ‘considerando’ della direttiva 96/34.


    32 – V. le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano del 18 gennaio 2005 nella causa Commissione/Lussemburgo (C‑519/03, Racc. pag. I‑3067, n.. 49).

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