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Document 62010CO0266

    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 ottobre 2010.
    Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizată Srl (Seacid) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
    Impugnazione - Direttiva 2000/35/CE - Ricorso di annullamento parziale - Ricorso tardivo - Impugnazione manifestamente infondata.
    Causa C-266/10 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-00133*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:629





    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 22 ottobre 2010 – Seacid / Parlamento e Consiglio

    (causa C‑266/10 P)

    «Impugnazione – Direttiva 2000/35/CE – Ricorso di annullamento parziale – Ricorso tardivo – Impugnazione manifestamente infondata»

    1.                     Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 2, n. 2, 18, 19, 24, n. 6 e 111) (v. punti 11‑18)

    2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso – Calcolo (Art. 230, quinto comma, CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 1) (v. punti 25‑27, 30)

    Oggetto

    Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 16 marzo 2010, causa T‑530/09, Seacid/Parlamento e Consiglio, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento dell’art. 5, n. 1, ultima frase, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) – Termini di ricorso – Inammissibilità manifesta.

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizată Srl (Seacid) sopporta le proprie spese..

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