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Document 62010CO0198

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 settembre 2011.
Cassina SpA contro Alivar Srl e Galliani Host Arredamenti Srl.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Milano - Italia.
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Proprietà industriale e commerciale - Direttiva 98/71/CE - Tutela giuridica dei disegni e modelli - Art. 17 - Obbligo di cumulare la tutela dei disegni o modelli con quella del diritto d’autore - Normativa nazionale che esclude la tutela del diritto d’autore per i disegni o modelli divenuti di pubblico dominio prima della sua entrata in vigore.
Causa C-198/10.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00124*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:570

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

9 settembre 2011 (*)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Proprietà industriale e commerciale – Direttiva 98/71/CE – Tutela giuridica dei disegni e modelli – Art. 17 – Obbligo di cumulare la tutela dei disegni o modelli con quella del diritto d’autore – Normativa nazionale che esclude la tutela del diritto d’autore per i disegni o modelli divenuti di pubblico dominio prima della sua entrata in vigore»

Nel procedimento C‑198/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Corte d’appello di Milano con decisione 31 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2010, nella causa

Cassina SpA

contro

Alivar Srl,

Galliani Host Arredamenti Srl,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. A. Arabadjiev, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità all’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Cassina SpA (in prosieguo: la «Cassina»), da una parte, e l’Alivar Srl (in prosieguo: l’«Alivar») nonché la Galliani Host Arredamenti Srl (in prosieguo: la «Galliani»), dall’altra, in merito ad una violazione dei diritti d’autore che la Cassina afferma di detenere sulle opere di disegno industriale (poltroncine e divani) dell’architetto Le Corbusier, derivante dalla produzione e/o dalla commercializzazione di imitazioni di queste ultime da parte dell’Alivar e della Galliani.

 Contesto normativo 

 La normativa dell’Unione

 La direttiva 98/71

3        Ai sensi dei ‘considerando’ secondo e terzo della direttiva 98/71, le difformità nella protezione giuridica dei disegni o modelli, riscontrate nella normativa degli Stati membri, incidono direttamente sull’instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni e i modelli sono incorporati e possono falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno, sicché il ravvicinamento delle normative nazionali in materia di protezione dei disegni o dei modelli è necessario per il buon funzionamento del mercato interno.

4        A termini dell’ottavo ‘considerando’ di tale direttiva, «in mancanza di un’armonizzazione della normativa sul diritto d’autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d’autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d’autore».

5        L’art. 17 della predetta direttiva, intitolato «Relazioni con il diritto d’autore», così dispone:

«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

6        L’art. 19, n. 1, primo comma, della medesima direttiva stabilisce che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest’ultima entro il 28 ottobre 2001.

 La direttiva 2001/29/CE

7        L’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), intitolato «Campo d’applicazione», al suo n. 1 dispone che tale direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione.

8        L’art. 2 della citata direttiva, dal titolo «Diritto di riproduzione», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(...)».

 La normativa nazionale

9        L’art. 2, primo comma, n. 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Gazzetta ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941; in prosieguo: la «legge n. 633/1941»), nella sua versione applicabile fino al 19 aprile 2001, concedeva la tutela del diritto d’autore alle «opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempre che il loro valore artistico [fosse] scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale [erano] associate», e sempre che non si trattasse di disegni e modelli ornamentali per i quali era stata chiesta la brevettazione in forza dell’art. 5, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali (Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1940).

10      L’art. 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71 relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (Supplemento ordinario alla GURI n. 79 del 4 aprile 2001; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 95/2001»), entrato in vigore il 19 aprile 2001, ha modificato l’art. 2, primo comma, n. 4, della legge n. 633/1941, nonché l’art. 5 del regio decreto n. 1411/1940, eliminando il requisito della scindibilità e dell’alternatività delle tutele ed aggiungendo all’elenco delle opere protette dalla legge n. 633/1941, di cui al nuovo n. 10 del suddetto art. 2, primo comma, le «opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico».

11      Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GURI n. 106 del 9 maggio 2001), mediante l’aggiunta di un art. 25 bis al decreto legislativo n. 95/2001, ha introdotto una moratoria decennale decorrente dal 19 aprile 2001, durante la quale «la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge [n. 633/1941] non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

12      Tale disposizione è stata poi ripresa dall’art. 239 del Codice italiano della Proprietà Industriale (in prosieguo: il «CPI»), promulgato nel 2005.

13      L’art. 4, quarto comma, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (GURI n. 38 del 15 febbraio 2007), convertito in legge 6 aprile 2007, n. 46, ha segnatamente eliminato la moratoria decennale istituita dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, modificando l’art. 239 del CPI. Tale articolo, così modificato, disponeva:

«La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge [n. 633/1941] non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo [n. 95/2001], erano oppure erano divenuti di pubblico dominio».

14      Tale normativa è stata modificata dall’art. 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (GURI n. 176 del 31 luglio 2009; in prosieguo: la «legge n. 99/2009»), a tenore del quale:

«La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, [primo comma], numero 10, della legge [n. 633/1941] non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’azienda».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

15      Durante il mese di agosto 2002, la Cassina ha citato in giudizio la Galliani e l’A. Studio Srl, divenuta l’Alivar, con la motivazione che, producendo e/o commercializzando imitazioni delle opere di disegno industriale dell’architetto Le Corbusier (poltroncine e divani), tali imprese avevano leso i diritti di autore esclusivi di cui essa era titolare e che essa deteneva in base al decreto legislativo n. 95/2001. Tale società ha chiesto, tra l’altro, conferma dei provvedimenti provvisori disposti dal Tribunale di Monza nei confronti delle summenzionate imprese nonché l’adozione di provvedimenti supplementari volti alla tutela dei suoi diritti esclusivi.

16      Dopo avere più volte rinviato la pronuncia della sentenza a causa delle modifiche della normativa applicabile, in data 15 luglio 2008, il giudice adito ha respinto la domanda presentata dalla Cassina nei confronti della A. Studio Srl e ha parzialmente accolto la domanda diretta contro la Galliani.

17      L’8 ottobre 2009, la Cassina ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, fondandosi sull’art. 239 del CPI, quale modificato dalla legge n. 99/2009.

18      Pur ritenendo che tale disposizione si applichi ai fatti della causa principale, la Corte d’appello di Milano nutre tuttavia dubbi sulla compatibilità della medesima con gli artt. 17 e 19 della direttiva 98/71. A suo giudizio, il suddetto art. 239 del CPI esclude, senza limiti di durata, la tutela del diritto d’autore concessa alle opere di disegno industriale a favore di coloro che abbiano intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione dei prodotti realizzati secondo disegni o modelli divenuti di pubblico dominio, nonostante la limitazione costituita dal preuso. Di conseguenza, la Corte d’appello di Milano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo Stato membro di determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l’esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d’autore su disegni e modelli – avesse gia prodotto e commercializzato sul territorio nazionale prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli di pubblico dominio, anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice.

2)      Se gli artt. 17 e 19 della direttiva [98/71] debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo Stato membro di determinare autonomamente l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l’esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo – non autorizzato dal titolare del diritto d’autore su disegni e modelli – avesse già prodotto e commercializzato sul territorio nazionale prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia stabilita nei limiti del preuso».

 Sulle questioni pregiudiziali

19      Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura, quando la soluzione di una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla giurisprudenza di cui trattasi.

20      Questa ipotesi ricorre nella presente fattispecie, poiché la soluzione delle questioni poste dal giudice del rinvio può essere chiaramente desunta, in particolare, dalla sentenza 27 gennaio 2011, causa C‑168/09, Flos (non ancora pubblicata nella Raccolta).

21      In via preliminare va rilevato che, nell’interrogarsi sull’interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva 98/71, il giudice del rinvio non spiega la rilevanza, ai fini della soluzione della controversia principale, dell’art. 19 della direttiva in parola, il quale si limita a fissare la data di scadenza del termine di recepimento della medesima. Infatti, nella motivazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice a quo non si riferisce a tale termine ed affronta il problema di compatibilità posto dalla normativa nazionale, di cui trattasi nella causa principale, unicamente facendo riferimento all’obbligo di cumulare le tutele, previsto dall’art. 17 di tale direttiva.

22      Pertanto, occorre considerare che le questioni proposte riguardino essenzialmente l’interpretazione dell’art. 17 della direttiva in parola. Di conseguenza, spetta alla Corte risolvere le medesime alla luce di quest’unico articolo.

23      Con le sue due questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 17 della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, che escluda dalla tutela del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia già prodotto e/o commercializzato sul territorio nazionale prodotti realizzati secondo tali disegni o modelli anteriormente a questa stessa data, vuoi senza limite, vuoi nei limiti del preuso.

24      A tal riguardo va rilevato che, nella citata sentenza Flos, la Corte è già stata chiamata ad esaminare questioni analoghe, relative a due tipi di misure legislative, precedenti quella di cui trattasi nella causa principale, che prevedevano l’inopponibilità del diritto d’autore, o temporaneamente o per una durata illimitata, per i suddetti disegni e modelli, nei confronti di una determinata categoria di terzi, al fine di proteggere i loro interessi legittimi derivanti da una normativa anteriore.

25      Nella suddetta sentenza la Corte ha considerato, da un lato, che, in forza dell’art. 17 della direttiva 98/71, solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità alle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d’autore di tale Stato. Essa ha aggiunto che non è tuttavia escluso che i disegni o modelli, che non rientrino nell’ambito di applicazione di tale articolo, possano beneficiare della tutela del diritto d’autore derivante da altre direttive in materia di diritto d’autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza Flos, cit., punti 32‑34).

26      D’altra parte, per quanto riguarda i disegni o modelli che siano stati oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, la Corte ha considerato che discende chiaramente dal tenore letterale dell’art. 17 della direttiva 98/71 che la protezione del diritto di autore deve essere concessa, se tutte le condizioni richieste sono soddisfatte, a tutti i disegni o modelli registrati nello Stato membro interessato o con effetti nello Stato membro interessato e che tale protezione vale anche per disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima della data di entrata in vigore di tale normativa (v., in tal senso, sentenza Flos, cit., punti 37 e 41‑44).

27      Tuttavia, è stato ricordato nella suddetta sentenza che dai principi del rispetto dei diritti quesiti e della tutela del legittimo affidamento emerge che l’art. 17 della direttiva 98/71 non osta a un tipo di misura, quale una disposizione legislativa che preveda un periodo transitorio riguardante una categoria determinata di terzi al fine di proteggere gli interessi legittimi di questi ultimi, purché essa non produca l’effetto di rinviare per un periodo sostanziale di tempo l’applicazione della nuova normativa di tutela del diritto d’autore per i disegni o modelli in modo da impedirne l’applicazione alla data prevista da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza Flos, cit., punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

28      Pertanto, una misura che istituisse l’inopponibilità illimitata della tutela del diritto d’autore per i prodotti creati sulla base di disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001 priverebbe di contenuti l’art. 17 della direttiva 98/71, dal momento che essa avrebbe come conseguenza di impedire, in via generale, l’applicazione della nuova protezione, cioè quella riguardante il diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza Flos, cit., punto 64).

29      Tali considerazioni sono applicabili a una disposizione legislativa come quella in esame nella causa principale.

30      Infatti, l’art. 239 del CPI, come modificato dall’art. 19 della legge n. 99/2009, prevede che la protezione del diritto d’autore concessa ai disegni e modelli non operi nei confronti di una categoria di terzi, ossia coloro che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di attuazione della direttiva, abbiano già intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio prima di questa stessa data, pur limitando l’attività di tale categoria di terzi al preuso.

31      Pertanto, tale disposizione mira ad escludere dalla tutela del diritto di autore i disegni e modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce la direttiva 98/71, nei confronti di una determinata categoria di terzi, e ciò nei limiti del preuso, da parte di costoro, dei predetti disegni o modelli.

32      Orbene, è giocoforza constatare che, sebbene tale inopponibilità della protezione sia prevista per una categoria di terzi che possono avvalersi dei principi del rispetto dei diritti quesiti nonché della tutela del legittimo affidamento e tale inopponibilità sia limitata ad un preuso, da parti di questi terzi, dei suddetti disegni o modelli, rimane comunque il fatto che essa è concessa senza limiti temporali. Di conseguenza, tale misura legislativa rinvia il beneficio della tutela del diritto di autore per un periodo di tempo illimitato, privando quindi di contenuti l’obbligo di protezione dei medesimi modelli o disegni, di cui all’art. 17 della direttiva 98/71.

33      Tale conclusione si impone a maggiore ragione qualora una misura legislativa non limiti l’uso dei suddetti disegni e modelli ad un preuso ed escluda quindi totalmente dalla tutela del diritto di autore i disegni o modelli che erano, o erano divenuti, di pubblico dominio prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce l’art. 17 della direttiva 98/71 nei confronti dei terzi interessati.

34      Ne consegue che le questioni poste vanno risolte dichiarando che l’art. 17 della direttiva 98/71 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che escluda vuoi totalmente, vuoi nei limiti del preuso, dalla tutela del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia già prodotto e/o commercializzato sul territorio nazionale prodotti realizzati secondo tali disegni o modelli anteriormente a questa stessa data.

 Sulle spese

35      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che escluda vuoi totalmente, vuoi nei limiti del preuso, dalla tutela del diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia già prodotto e/o commercializzato sul territorio nazionale prodotti realizzati secondo tali disegni o modelli anteriormente a questa stessa data.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.

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