This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CN0522
Case C-522/10: Reference for a preliminary ruling from the Sozialgericht Würzburg (Germany) lodged on 9 November 2010 — Doris Reichel-Albert v Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Causa C-522/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg (Germania) il 9 novembre 2010 — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Causa C-522/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg (Germania) il 9 novembre 2010 — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
GU C 30 del 29.1.2011, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg (Germania) il 9 novembre 2010 — Doris Reichel-Albert/Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
(Causa C-522/10)
()
2011/C 30/31
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Würzburg
Parti
Ricorrente: Doris Reichel-Albert
Resistente: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la disposizione dell’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 987, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), debba essere interpretata nel senso che essa osti ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale i periodi dedicati all’educazione dei figli, maturati in un altro Stato membro dell’Unione europea, devono essere riconosciuti al pari di quelli maturati sul territorio nazionale, solo qualora il genitore che ha provveduto all’educazione abbia risieduto abitualmente all’estero con il figlio e, durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio, abbia maturato periodi di contribuzione obbligatoria per un’attività lavorativa dipendente o autonoma, ivi esercitata, oppure qualora, in caso di residenza comune all’estero dei coniugi o dei compagni di vita, il coniuge o il compagno del genitore che ha provveduto all’educazione abbia maturato tali periodi di contribuzione obbligatoria o non li abbia maturati solo per il fatto che egli apparteneva alla cerchia di persone citate nell’art. 5, nn. 1 e 4, del libro VI del Sozialgesetzbuch («libro VI del codice della previdenza sociale»; in prosieguo: lo «SGB VI») o, in base all’art. 6 dello SGB VI, era esentato dall’assicurazione obbligatoria (artt. 56, n. 3, secondo e terzo periodo, 57 e 249 dello SGB VI). |
2) |
Se la disposizione dell’art, 44, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, n. 987, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretata oltre il suo tenore letterale, nel senso che, in via eccezionale, debbano essere tenuti in considerazione, anche in mancanza di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, i periodi dedicati all’educazione dei figli qualora, altrimenti, in base ai rispettivi ordinamenti giuridici, tali periodi non vengano computati né nello Stato membro competente, né in un altro Stato membro nel quale il soggetto abbia risieduto abitualmente durante l’educazione dei figli. |
(1) GU L 284, pag. 1.