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Document 62010CN0259

    Causa C-259/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) (Regno Unito) il 26 maggio 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

    GU C 209 del 31.7.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/28


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) (Regno Unito) il 26 maggio 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

    (Causa C-259/10)

    ()

    2010/C 209/39

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales)

    Parti

    Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

    Convenuta: The Rank Group PLC

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Laddove sussista un trattamento diverso ai fini IVA:

    (i)

    tra prestazioni di servizi che sono identiche dal punto di vista del consumatore, o

    (ii)

    tra prestazioni di servizi simili che rispondono alle medesime necessità del consumatore;

    se tale circostanza sia di per sé sufficiente a dimostrare una violazione del principio della neutralità fiscale o se sia importante prendere in considerazione (e, in tal caso, in che modo)

    (a)

    il contesto normativo ed economico;

    (b)

    la circostanza che esista o meno la concorrenza tra i servizi identici o, eventualmente, tra i servizi simili di cui trattasi; e/o

    (c)

    se il diverso trattamento ai fini dell’IVA abbia provocato o meno una distorsione della concorrenza.

    2)

    Se un contribuente, le cui prestazioni di servizi dal punto di vista del diritto nazionale sono soggette ad IVA (per il fatto che lo Stato membro si è avvalso del margine di discrezionalità riconosciutogli dall’art. 13, parte B, lett. f), della Sesta direttiva (1)), possa richiedere il rimborso dell’IVA versata relativamente a tali prestazioni di servizi, adducendo una violazione del principio della neutralità fiscale che trae origine dal trattamento IVA di altre prestazioni (prestazioni comparabili) qualora:

    (a)

    dal punto di vista del diritto nazionale le prestazioni comparabili siano soggette ad IVA, ma

    (b)

    le autorità fiscali dello Stato membro seguivano la prassi di trattare queste ultime prestazioni come esenti da IVA.

    3)

    Laddove la risposta alla seconda questione sia affermativa, quale condotta configuri una prassi pertinente, e in particolare:

    (a)

    se sia necessario che le autorità fiscali abbiano rilasciato una dichiarazione chiara ed inequivoca riguardo al fatto che le prestazioni comparabili sarebbero state trattate come prestazioni esenti da IVA;

    (b)

    se sia rilevante che, all’epoca in cui ha rilasciato dichiarazioni, l’autorità fiscale aveva una comprensione incompleta e errata dei fatti rilevanti per il corretto trattamento a fini IVA delle prestazioni comparabili; e

    (c)

    se sia pertinente che l’IVA non è stata dichiarata dal contribuente, o richiesta dalle autorità fiscali, relativamente alle prestazioni comparabili, ma che successivamente le autorità fiscali ne abbiano tentato il recupero, con i normali termini di prescrizione nazionali.

    4)

    Laddove la differenza di trattamento fiscale risulti da una prassi costante delle autorità fiscali nazionali basata su una interpretazione generalmente accettata del significato autentico della normativa nazionale, se faccia differenza per l’esistenza di una violazione del principio della neutralità fiscale la circostanza che:

    i)

    le autorità fiscali hanno successivamente modificato la loro prassi;

    ii)

    un organo giurisdizionale nazionale consideri successivamente che la nuova prassi corrisponde al significato corretto della normativa nazionale;

    iii)

    allo Stato membro, in base a principi di diritto nazionale e/o europeo, compresi i principi del legittimo affidamento, di estoppel, di certezza del diritto e dell’irretroattività, e/o in base ai termini di prescrizione, sia preclusa la possibilità di riscuotere l’IVA sulle prestazioni in precedenza considerate esenti.


    (1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


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