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Document 62010CN0247

    Causa C-247/10 P: Impugnazione proposta il 18 maggio 2010 dalla Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 4 marzo 2010 , causa T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Consiglio dell’Unione europea

    GU C 209 del 31.7.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/25


    Impugnazione proposta il 18 maggio 2010 dalla Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 4 marzo 2010, causa T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd/Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-247/10 P)

    ()

    2010/C 209/35

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (rappresentante: M. Sánchez Rydelski, Rechtsanwalt)

    Altre parti nel procedimento: Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas, Calzaturificio Elisabet Srl, Calzaturificio Iacovelli di Iacovelli Giuseppe & C. Snc, Calzaturificio Leopamy Srl, Calzaturificio Lunella Srl, Calzaturificio Mia Shoe Snc di Gattafoni Carlo & C., Calzaturificio Primitempi di Monaldi Geri, Calzaturificio R. G. di Rossi & Galiè Srl, Calz. S. G. di Seghetta Giampiero e Sergio Snc, Carim Srl, Florens Shoes SpA, Gattafoni Shoe Snc di Gattafoni Giampaolo & C., Grif Srl, Missouri Srl, New Swing Srl, Podosan Medical Shoes di Cirilli Michela, Viviane Sas

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale 4 marzo 2010, causa T-407/06;

    annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 1472/2006 (1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature di cuoio originarie della Cina e del Vietnam, nella parte riguardante la ricorrente; e

    condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nella presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale, causa T-407/06.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente deduce:

     

    che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo dichiarato che la Commissione poteva legittimamente decidere, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96 (2), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), di non esaminare le domande della ricorrente di trattamento come impresa operante in condizioni di economia di mercato («TEM») e di trattamento individuale («TI») e di non statuire sulle medesime;

     

    che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel determinare se i diritti della difesa della ricorrente fossero stati lesi in relazione all’accertata violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento di base.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1).

    (2)  GU L 56, pag. 1.


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