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Document 62010CJ0534

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012.
Brookfield New Zealand Ltd e Elaris SNC contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e Schniga GmbH.
Impugnazione — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Articolo 73, paragrafo 2 — Decisione di rigetto della domanda di privativa comunitaria da parte della commissione di ricorso dell’UCVV — Potere discrezionale — Sindacato del Tribunale — Articolo 55, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b) — Diritto dell’UCVV di procedere ad una nuova richiesta di invio di materiale vegetale.
Causa C‑534/10 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:813

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 dicembre 2012 ( *1 )

«Impugnazione — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Articolo 73, paragrafo 2 — Decisione di rigetto della domanda di privativa comunitaria da parte della commissione di ricorso de l’UCVV — Potere discrezionale — Sindacato del Tribunale — Articolo 55, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b) — Diritto dell’UCVV di procedere ad una nuova richiesta di invio di materiale vegetale»

Nel procedimento C-534/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 15 novembre 2010,

Brookfield New Zealand Ltd, con sede in Havelock North (Nuova Zelanda),

Elaris SNC, con sede in Angers (Francia),

rappresentate da M. Eller, avvocato,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. Ekvad e M. Lightbourne, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Schniga GmbH, con sede in Bolzano, rappresentata da G. Würtenberger, Rechtsanwalt,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, E. Levits (relatore), J.- J. Kasel e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra R. Şereş

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 aprile 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 luglio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, la Brookfield New Zealand Ltd (in prosieguo: la «Brookfield») e la Elaris SNC (in prosieguo: la «Elaris») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione eurpea del 13 settembre 2010, Schniga/UCVV – Elaris e Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) (T-135/08, Racc. pag. II-5089; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 21 novembre 2007, relativa alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Gala Schnitzer (procedimenti A 003/2007 e A 004/2007; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 277, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995 (GU L 258, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2100/94»):

«Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell’articolo 51, i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all’articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà:

a)

più di un anno prima della summenzionata data, all’interno del territorio della Comunità;

(...)».

3

L’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94 precisa le competenze dell’UCVV in merito alla procedura di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali:

«In base a norme di carattere generale o prescrizioni ad hoc, l’Ufficio stabilisce non solo la data e il luogo di [presentazione] del materiale destinato all’esame tecnico e dei campioni di riferimento, ma altresì la qualità e la quantità di tale materiale e di tali campioni».

4

L’articolo 61, paragrafo 1, di tale regolamento enuncia le condizioni del rigetto di una domanda di privativa:

«L’Ufficio respinge la domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali non appena constata che il richiedente:

(...)

b)

non ha rispettato una norma o prescrizione ai sensi dell’articolo 55, paragrafi 4 o 5 nel termine stabilito, salvo dispensa dell’ufficio a presentare il materiale oppure

(...)».

5

L’articolo 73, paragrafi 1-3, del citato regolamento, intitolato «Ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di ricorso», prevede quanto segue:

«1.   Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

2.   Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del Trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione oppure per sviamento di potere.

3.   La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata».

6

L’articolo 80, paragrafo 1, di tale medesimo regolamento dispone:

«Il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare o qualsiasi altra parte in causa nella procedura dinanzi all’Ufficio che, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze, non ha potuto rispettare un termine nei confronti dell’Ufficio è reintegrato, a sua richiesta, nei suoi diritti se l’impedimento ha avuto come conseguenza diretta, in virtù del presente regolamento, la perdita di un diritto o rimedio giuridico».

7

Come previsto dal terzo considerando del regolamento n. 2506/95, è opportuno adeguare le disposizioni relative alle azioni che possono essere intentate contro le decisioni dell’UCVV o delle sue commissioni di ricorso istituite dal regolamento n. 2100/94 alle disposizioni del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Fatti e decisione controversa

8

Il 18 gennaio 1999, il Konsortium Südtiroler Baumschuler (in prosieguo: il «KSB»), cui è subentrata la Schniga GmbH (in prosieguo: la «Schniga»), ha depositato presso l’UCVV una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla varietà di mela (Malus Mill) Gala Schnitzer, inizialmente denominata Schniga.

9

L’UCVV ha incaricato il Bundessortenamt (Ufficio federale delle varietà vegetali, Germania) di procedere all’esame tecnico conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.

10

Con lettera del 26 gennaio 1999, l’UCVV ha richiesto al KSB di far pervenire, ad esso e al Bundessortenamt, il materiale vegetale necessario per l’esame tecnico, tra il 1o e il 15 marzo 1999. L’UCVV ha parimenti precisato che incombeva al KSB l’obbligo di rispettare tutte le condizioni fitosanitarie e doganali applicabili alla spedizione del materiale.

11

Il KSB ha fornito il materiale richiesto entro il termine impartito.

12

Con lettera del 25 marzo 1999, l’UCVV ha confermato l’avvenuta ricezione del materiale richiesto, ma ha indicato che quest’ultimo non era accompagnato da un certificato fitosanitario. Ha pertanto chiesto al KSB di fare in modo che tale documento indispensabile fosse fornito «non appena possibile».

13

Il 23 aprile 1999, il KSB ha inviato al Bundessortenamt un passaporto fitosanitario europeo e ha precisato che l’autorità che l’aveva rilasciato, vale a dire il servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano, aveva indicato che tale documento sostituiva il certificato fitosanitario.

14

Il 3 maggio 1999 il Bundessortenamt ha comunicato al KSB che aveva ricevuto entro il termine il materiale e che quest’ultimo era adeguato. Ha inoltre indicato che il passaporto fitosanitario europeo fornito era sufficiente ai fini dell’esame tecnico e della verifica dei requisiti materiali per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Esso ha tuttavia chiesto una copia di un certificato ufficiale che attestasse l’assenza di virus nel materiale presentato.

15

Nel 2001, il KSB ha informato il Bundessortenamt di non potergli fornire la prova documentale richiesta. Era emerso che il materiale presentato nel mese di marzo 1999 ai fini dell’esame tecnico non era esente da virus. Di conseguenza, il Bundessortenamt ha comunicato all’UCVV la sua intenzione di sradicare il materiale infetto, al fine di evitare la propagazione dell’infezione ad altre piante.

16

Il 13 giugno 2001, l’UCVV ha indicato al KSB, per posta elettronica, che, d’accordo con il Bundessortenamt, aveva deciso di autorizzarlo a presentare un materiale vegetale nuovo ed esente da virus, al fine di procedere nell’esame della domanda. L’UCVV ha giustificato la sua decisione con il fatto che le istruzioni inviate in merito allo stato fitosanitario del materiale non erano state sufficientemente chiare, in quanto non avevano precisato che quest’ultimo doveva essere esente da virus. Quindi, il KSB non poteva essere considerato responsabile della situazione.

17

Il 5 maggio 2006, la Elaris e la Brookfield, rispettivamente titolare di una licenza sui diritti di privativa della varietà Baigent e titolare della relativa privativa, hanno presentato all’UCVV, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento n. 2100/94, opposizioni alla concessione della privativa per la varietà Gala Schnitzer. Le opposizioni erano fondate sul diritto di privativa anteriore per la varietà di mela (Malus Mill) Baigent.

18

I motivi invocati dalla Brookfield erano relativi all’assenza di carattere distintivo sufficiente della varietà richiesta rispetto a quella di riferimento di cui essa è titolare. Inoltre, essa contestava il diritto riconosciuto al KSB di rinviare materiale vegetale esente da virus, mentre l’UCVV avrebbe dovuto respingere la domanda iniziale di quest’ultimo.

19

Con decisioni EU 18759, OBJ 06-021 e OBJ 06-022, del 26 febbraio 2007, il comitato competente dell’UCVV ha concesso la privativa per la varietà Gala Schnitzer, ritenendo che si distinguesse sufficientemente dalla varietà di riferimento Baigent. Esso ha, inoltre, respinto le opposizioni della Brookfield.

20

L’11 aprile 2007, la Brookfield ha proposto ricorso, ai sensi degli articoli 67-72 del regolamento n. 2100/94, avverso le decisioni di tale comitato.

21

Con la decisione controversa, la commissione di ricorso ha annullato la decisione del citato comitato e ha essa stessa respinto la domanda di privativa per la varietà Gala Schnitzer. In particolare, essa ha considerato che l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2100/94 non consentiva all’UCVV di autorizzare il KSB a presentare nuovo materiale in quanto quest’ultimo non aveva rispettato le prescrizioni ad hoc, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del citato regolamento, contenute nelle lettere del 26 gennaio 1999 e del 25 marzo 1999.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

22

Con atto introduttivo depositato il 4 aprile 2008 la Schniga ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione controversa per i seguenti motivi:

l’irricevibilità delle opposizioni presentate all’UCVV dalla Elaris e dalla Brookfield;

la violazione dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 62 del regolamento n. 2100/94;

la violazione dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94.

23

La Elaris e la Brookfield hanno partecipato al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di intervenienti a sostegno dell’UCVV. In udienza, l’UCVV ha modificato le sue conclusioni, aderendo alla posizione della Schniga.

24

Una volta dichiarata l’irricevibilità del primo motivo della Schniga, il Tribunale ha esaminato la ricevibilità del terzo motivo, messa in dubbio dalla Elaris e dalla Brookfield.

25

A tale proposito, il Tribunale ha statuito, al punto 39 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva dato una qualificazione giuridica alle lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999, e che quindi tale qualificazione era soggetta al suo sindacato.

26

Nel procedere all’esame nel merito del terzo motivo della Schniga, il Tribunale ha respinto, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, le considerazioni della commissione di ricorso secondo le quali, poiché il KSB non aveva rispettato le prescrizioni ad hoc contenute nelle lettere dell’UCVV del 26 gennaio e del 25 marzo 1999, tale Ufficio avrebbe dovuto respingere la domanda del KSB relativa alla varietà Gala Schnitzer.

27

Gli argomenti esposti dal Tribunale, ai sensi dei quali esso ha considerato che l’UCVV non aveva ecceduto la portata del potere discrezionale riconosciutogli dall’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, emergono dai punti 64-80 della sentenza impugnata.

28

In primo luogo, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che è conforme al principio di buona amministrazione nonché alla necessità di assicurare il buono svolgimento e l’efficacia dei procedimenti il fatto che l’UCVV – laddove, in caso di imprecisione delle condizioni cui esso subordina l’esame di una domanda di privativa, ritenga che tale imprecisione possa essere corretta – disponga della facoltà di procedere nell’esame della domanda e non sia obbligato a respingerla.

29

Peraltro, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che un siffatto potere discrezionale consente, da un lato, all’UCVV di verificare che le sue prescrizioni ad hoc siano chiare e, dall’altro, ai richiedenti di conoscere senza ambiguità i loro diritti e obblighi.

30

Dopo aver rammentato l’insieme degli scambi di corrispondenza intercorsi tra l’UCVV e il KSB, il Tribunale ha constatato, al punto 75 della sentenza impugnata, che le lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999 contenevano un’imprecisione relativamente al fatto che il materiale vegetale da presentare doveva essere esente da virus e che, pertanto, il messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001 era volto a porre rimedio a tale imprecisione.

31

In secondo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto inconferenti le affermazioni della Elaris e della Brookfield fondate sull’asserita malafede del KSB durante la procedura di esame della sua domanda e ha indicato che l’articolo 80 del regolamento n. 2100/94 non era pertinente nel caso di specie.

32

Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il terzo motivo invocato dalla Schniga e ha annullato la decisione controversa.

Procedimento dinanzi alla Corte

33

Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

in via principale, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito;

in subordine, statuire in via definitiva e respingere il ricorso in primo grado, e

condannare la Schniga alle spese.

34

L’UCVV e la Schniga chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione delle ricorrenti, e

condannare queste ultime alle spese.

Sull’impugnazione

35

A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti sollevano due motivi attinenti, il primo, ad una violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 e, il secondo, ad una violazione dell’articolo 55, paragrafo 4, del citato regolamento, in combinato disposto con gli articoli 61, paragrafo 1, lettera b), e 80 dello stesso.

Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94

Argomenti delle parti

36

Le ricorrenti contestano al Tribunale di avere ecceduto le sue competenze di sindacato giurisdizionale procedendo, nell’ambito del terzo motivo sottopostogli, ad un riesame dei fatti. In tal senso, la sentenza impugnata effettuerebbe una nuova valutazione del significato e della portata delle lettere dell’UCVV del 26 gennaio e del 25 marzo 1999. Orbene, a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, la competenza del Tribunale sarebbe limitata al controllo della legittimità delle decisioni della commissione di ricorso.

37

L’UCVV e la Schniga fanno valere, da un lato, che il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, il cui sindacato esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione. Dall’altro lato, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe proceduto ad un controllo della qualificazione giuridica dei fatti da parte della commissione di ricorso, esercizio che rientrerebbe in ogni caso nel suo ambito di competenza. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti sarebbero irricevibili.

Giudizio della Corte

38

Occorre rammentare che, conformemente al terzo considerando del regolamento n. 2506/95, l’articolo 73 del regolamento n. 2100/94 è stato modificato al fine di adeguare le disposizioni relative alle azioni che possono essere intentate contro le decisioni dell’UCVV o delle sue commissioni di ricorso alle disposizioni previste dal regolamento n. 40/94.

39

Orbene, la Corte ha ripetutamente dichiarato, per quanto riguarda l’articolo 63 del regolamento n. 40/94, redatto in termini identici a quelli dell’articolo 73 del regolamento n. 2100/94, che il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI controllando l’applicazione del diritto dell’Unione da esse effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni. Così, entro i limiti dell’articolo 63 del regolamento n. 40/94, come interpretato dalla Corte, il Tribunale può effettuare un controllo completo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI, verificando, se necessario, se queste ultime abbiano dato una corretta qualificazione giuridica dei fatti della controversia o se la valutazione degli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni non sia viziata da errori (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, Racc. pag. I-10053, punti 38 e 39).

40

A tale proposito, la Corte ha riconosciuto un’analoga competenza del Tribunale per quanto riguarda il controllo della legittimità delle decisioni dell’UCVV o delle sue commissioni di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2010, Schräder/UCVV, C-38/09 P, Racc. pag. I-3209, punto 69).

41

Nella specie, il Tribunale ha considerato, al punto 69 della sentenza impugnata, che le lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999 contenevano prescrizioni ad hoc.

42

In tale contesto, poiché va riconosciuta al Tribunale una competenza di valutazione identica nell’ambito dei ricorsi proposti contro le decisioni dell’UCVV o delle sue commissioni di ricorso, non gli si può addebitare di essere incorso in un errore di diritto.

43

Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con gli articoli 61, paragrafo 1, lettera b), e 80 di quest’ultimo

Argomenti delle parti

44

Nell’ambito del loro secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale, in primo luogo, di aver considerato che l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94 consente all’UCVV di procedere ad una prescrizione ad hoc relativa alla presentazione di documenti sanitari, diversa dalla prescrizione relativa alla presentazione del materiale vegetale necessario per l’esame tecnico.

45

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 55, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2100/94 statuendo che l’UCVV poteva autorizzare la presentazione di materiale vegetale nuovo alla scadenza del termine indicato in una prima richiesta di materiale. Inoltre, secondo le ricorrenti, il Tribunale ha ritenuto erroneamente che la locuzione «non appena possibile» contenuta nella lettera del 25 marzo 1999 non potesse essere considerata un termine per una prescrizione ad hoc.

46

In terzo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere riconosciuto all’UCVV un potere discrezionale consentendogli di rimediare esso stesso alle imprecisioni delle sue prescrizioni ad hoc senza, tuttavia, ricorrere alla procedura particolare prevista nell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94, nonché di aver giudicato che la questione della malafede sollevata dal richiedente era priva di pertinenza.

Giudizio della Corte

47

Come emerge dal punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito che l’UCVV ha il diritto di precisare le condizioni alle quali esso subordina l’esame di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, fintantoché non sia scaduto il termine impartito al richiedente tale privativa per conformarsi alla prescrizione ad hoc di cui è destinatario.

48

Su tale fondamento, il Tribunale ha considerato, nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale, da un lato, al punto 69 della sentenza impugnata, che la lettera del 25 marzo 1999 costituiva una prescrizione ad hoc relativa alla prova documentale riguardante il materiale vegetale da esaminare e, dall’altro, al punto 72 di tale medesima sentenza, che il messaggio di posta elettronica dell’UCVV del13 giugno 2001 conteneva una prescrizione ad hoc riguardante l’invio di materiale vegetale, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94. A tale proposito, ha considerato che l’UCVV non aveva ecceduto il suo potere discrezionale.

49

Non si può imputare al Tribunale di essere incorso, così facendo, in un errore di diritto.

50

Infatti, anzitutto, si deve sottolineare, da un lato, che la missione dell’UCVV è caratterizzata da una complessità scientifica e tecnica delle condizioni di esame delle domande di privativa comunitaria e che, quindi, occorre riconoscergli un potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni (v., in tal senso, sentenza Schräder/UCVV, cit., punto 77). Inoltre, in considerazione di tale ampio potere discrezionale, l’UCVV può tenere conto, se lo ritiene necessario, di fatti e prove tardivamente dedotti o prodotti (v., per analogia con quanto riguarda l’UAMI, sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, causa C-29/05 P, Racc. pag. I-2213, punto 42).

51

Dall’altro lato, l’UCVV in quanto organo dell’Unione è soggetto al principio di buona amministrazione in forza del quale è tenuto ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti di un caso e a raccogliere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del suo potere discrezionale. Del resto, come sottolineato dal Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, esso è tenuto ad assicurare il buono svolgimento e l’efficacia dei procedimenti che applica.

52

Alla luce di tali constatazioni, occorre rammentare in primo luogo che, come emerge dall’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, l’UCVV stabilisce, in base a norme di carattere generale o prescrizioni ad hoc, non solo la data e il luogo di prestazione del materiale destinato all’esame tecnico e dei campioni di riferimento, ma altresì la qualità e la quantità di tale materiale e di tali campioni.

53

Orbene, tenuto conto del potere discrezionale di cui dispone l’UCVV, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che gli impedisce di procedere ad una prescrizione separata in merito al materiale vegetale da esaminare e alle prove documentali relative a tale materiale. Quindi, come rilevato dal Tribunale nel punto 69 della sentenza impugnata, senza essere contraddetto sul punto dalle ricorrenti, la lettera del 25 marzo 1999 faceva riferimento alla qualità del materiale vegetale da esaminare, qualità che è per l’appunto idonea, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, a costituire oggetto di una prescrizione ad hoc.

54

In secondo luogo, non si può contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel considerare che l’UCVV disponeva del diritto di procedere a una nuova richiesta di invio di materiale vegetale da esaminare.

55

Infatti, alla luce del principio di buona amministrazione e della necessità di assicurare il buono svolgimento e l’efficacia dei procedimenti, e nei limiti in cui l’UCVV riteneva, come emerge dal punto 74 della sentenza impugnata e come peraltro non contestato dalle ricorrenti, che la sua prescrizione iniziale contenesse talune imprecisioni, esso era legittimato a richiedere al KSB di inviargli materiale vegetale corrispondente ai requisiti precisati in una nuova prescrizione ad hoc.

56

In tale contesto, da un lato, non è fondato l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto statuire che l’UCVV era tenuto a respingere la domanda di privativa comunitaria del KSB sul fondamento dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2100/94. Infatti, tale disposizione va applicata quando l’UCVV constata che il richiedente non si è conformato ad una prescrizione ad hoc entro il termine impartito. Orbene, nella specie, come giustamente constatato dal Tribunale, l’UCVV ha considerato che il KSB non poteva conformarsi alla prescrizione ad hoc iniziale a causa della sua imprecisione. Pertanto, l’UCVV non poteva respingere la domanda di privativa comunitaria depositata dal KSB senza incorrere in un errore di diritto.

57

Dall’altro lato, quanto all’affermazione delle ricorrenti secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione la malafede del KSB, è giocoforza constatare che queste ultime non hanno precisato in che modo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto stabilendo, nel punto 80 della sentenza impugnata, che il comportamento del KSB non rilevava ai fini della questione se l’UCVV disponesse della facoltà di porre rimedio all’imprecisione delle sue prescrizioni ad hoc.

58

Peraltro, è giocoforza constatare che le ricorrenti non forniscono alcun elemento idoneo a mettere in discussione tale valutazione.

59

Per quanto riguarda, da ultimo, l’asserita violazione dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94, basti rammentare che tale disposizione riguarda unicamente i casi in cui il richiedente una privativa comunitaria non sia stato in grado di rispettare un termine nei confronti dell’UCVV. Nella specie, è pacifico che le diverse prescrizioni ad hoc che sono state rivolte al KSB successivamente alla sua domanda di privativa comunitaria lo sono state nell’ambito dello stesso procedimento a causa dell’imprecisione contenuta nel primo invito dell’UCVV a fargli pervenire il materiale nonché i documenti necessari all’esame della citata domanda. Ne consegue che l’articolo 80 del regolamento n. 2100/94 non è applicabile ad una situazione come quella del caso di specie.

60

Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

61

Dall’insieme delle considerazioni che precedono consegue che l’impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

62

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UCVV ha chiesto la condanna delle ricorrenti e queste ultime sono risultate soccombenti, esse devono essere condannate alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Brookfield New Zealand Ltd e la Elaris SNC sono condannate alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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