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Document 62010CJ0423

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2011.
    Delphi Deutschland GmbH contro Hauptzollamt Düsseldorf.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania.
    Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Connettori elettrici - Sottovoce 8536 69 - Spine e prese di corrente.
    Causa C-423/10.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-04003

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:315

    Causa C‑423/10

    Delphi Deutschland GmbH

    contro

    Hauptzollamt Düsseldorf

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf)

    «Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Connettori elettrici — Sottovoce 8536 69 — Spine e prese di corrente»

    Massime della sentenza

    Tariffa doganale comune — Voci doganali — Connettori elettrici, realizzati in metallo, che sono meri componenti delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva, senza garanzia di isolamento al punto di raccordo

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamenti della Commissione n. 1810/2004, n. 1719/2005 e n. 1549/2006)

    La sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata per gli anni 2005, 2006 e 2007, rispettivamente, dai regolamenti nn. 1810/2004, 1719/2005 e 1549/2006, deve essere interpretata nel senso che connettori elettrici realizzati in metallo prestampato (rame, ottone, lamiera d’acciaio), privi di isolamento e definiti «terminals» e distinti in «female terminals» (terminali femmina) e «male terminals» (terminali maschio), non sono esclusi dalla citata sottovoce per il fatto che non garantiscono l’isolamento della linea nel punto di collegamento o che sono meri componenti delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva, in quanto essi consentono connessioni elettriche multiple tra dispositivi, cavi e board, ecc., mediante il semplice inserimento del maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.

    (v. punto 30 e dispositivo)


















    SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    18 maggio 2011 (*)

    «Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Connettori elettrici – Sottovoce 8536 69 – Spine e prese di corrente»

    Nel procedimento C‑423/10,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) con decisione 11 agosto 2010, pervenuta in cancelleria il 27 agosto 2010, nella causa

    Delphi Deutschland GmbH

    contro

    Hauptzollamt Düsseldorf,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dalle sig.re C. Toader e A. Prechal (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig. J. Mazák

    cancelliere: sig. A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la Delphi Deutschland GmbH, dall’avv. L. Harings, Rechtsanwalt;

    –        per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon e dal sig. B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1). Per gli anni 2005, 2006 e 2007, tale allegato è stato sostituito rispettivamente dagli allegati dei regolamenti (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1); 27 ottobre 2005, n. 1719 (GU L 286, pag. 1), e 17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1).

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Delphi Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Delphi Deutschland»), ricorrente nella causa principale, e lo Hauptzollamt Düsseldorf (Ufficio doganale principale di Düsseldorf), convenuto nella causa principale, in merito alla classificazione doganale dei connettori elettrici.

     Contesto normativo

    3        La seconda parte della NC, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1810/2004, contiene la sezione XVI, rubricata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

    4        La suddetta sezione XVI contiene il capitolo 85, rubricato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». Tale capitolo comprende in particolare la voce e le sottovoci seguenti:

    «8536

    «Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:

    (…)

     
     

    Portalampade, spine e prese di corrente:

    8536 61

    Portalampade:

    (…)

     

    8536 69

    altre:

    8536 69 10

    per cavi coassiali

    8536 69 30

    per circuiti stampati

    8536 69 90

    altre».

    5        Tale capitolo include anche le seguenti sottovoci:

    «8536 90

    altri apparecchi:

    (…)

     

    8536 90 10

    Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi».

    6        Le sottovoci menzionate ai punti 4 e 5 della presente sentenza sono le stesse della versione della NC risultante dai regolamenti nn. 1719/2005 e 1549/2006 nonché dal regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214 (GU L 286, pag. 1).

    7        In conformità dell’art. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, la Commissione redige le note esplicative relative alla NC, che pubblica regolarmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quelle pubblicate il 28 febbraio 2006 (GU C 256, pag. 1), le quali fanno riferimento alle voci e alle sottovoci della NC dell’anno 2005, riprese nel regolamento n. 1810/2004, non contengono alcuna nota esplicativa per quanto riguarda la sottovoce 8536 69.

    8        Per contro, le note esplicative pubblicate il 30 maggio 2008 (GU C 133, pag. 1), le quali fanno riferimento alle voci e alle sottovoci della NC dell’anno 2008, riprese nel regolamento n. 1214/2007, precisano, a titolo delle sottovoci da 8536 69 10 a 8536 69 90:

    «Queste sottovoci comprendono spinotti per antenna elettro-meccanici, maschio e femmina, che consentono di effettuare connessioni elettriche multiple — per esempio tra dispositivi, cavi e board — semplicemente inserendo il maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.

    I connettori possono avere un cavo antenna maschio o femmina su entrambi i lati, oppure uno dei due su un lato e sull’altro un diverso tipo di contatto (per esempio un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a vite).

    Nelle stesse sottovoci rientrano anche coppie di connettori consistenti in uno spinotto per antenna (maschio e femmina) e una presa di corrente (due pezzi distinti). Questi connettori (maschio e femmina) presentano un altro tipo di contatto all’altra estremità.

    Non rientrano in queste sottovoci elementi di connessione o contatti con i quali sia possibile stabilire una connessione elettrica servendosi di altri dispositivi (per es. un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a vite), compresi invece nella sottovoce 8536 90».

     Causa principale e questione pregiudiziale

    9        Emerge dalla decisione di rinvio che la Delphi Deutschland, un’impresa attiva nell’industria della componentistica per autoveicoli, importava connettori elettrici definiti «terminals» e distinti in «female terminals» (terminali femmina) e «male terminals» (terminali maschio). I prodotti, realizzati in metallo prestampato (rame, ottone, lamiera d’acciaio), non avevano isolamento e, in parte per esigenze di trasporto, erano collocati su nastri metallici dai quali dovevano essere ritagliati per essere utilizzati.

    10      Ai connettori vengono successivamente aggraffati (mediante crimpatura) i cavi necessari. Per far ciò, il cavo viene fissato al connettore in questione comprimendo le alette metalliche sporgenti posizionate all’estremità di tale connettore ed esercitando un’ulteriore pressione sul cavo. In seguito i «female terminals» e i «male terminals» vengono montati individualmente su due contenitori di plastica tra loro complementari («female connector» e «male connector»). A tal fine, il fissaggio dei connettori ai contenitori di plastica avviene mediante uno specifico elemento in plastica. Nella maggior parte dei citati contenitori anche i cavi vengono fissati mediante un ulteriore elemento specifico in materiale plastico. Inoltre ai cavi e ai contenitori può essere applicata un’ulteriore guarnizione. I cavi da connettere fissati ai contenitori sopra descritti, compatibili l’uno con l’altro, possono essere uniti in maniera rapida e sicura e poi disgiunti.

    11      La connessione elettrica di due cavi, a cui sono crimpati rispettivamente «female terminals» e «male terminals» compatibili, può a sua volta, attraverso tali connettori, essere generata in modo veloce e sicuro ed essere poi interrotta. Infatti, i «female terminals» sono configurati in modo tale da inglobare completamente i «male terminals» fino alla parte destinata alla crimpatura del cavo utilizzato, così da garantire una connessione elettrica sicura. Tuttavia, di norma, il collegamento elettrico così generato è di fatto fruibile soltanto laddove i due elementi di connessione siano isolati.

    12      Il 7 dicembre 2007 la Delphi Deutschland dichiarava all’ufficio doganale aeroportuale, che dipende dallo Hauptzollamt Düsseldorf, gli elementi di connessione e contatti, includendoli nella sottovoce 8536 90 10 della NC, per poterli immettere in libera pratica, senza percezione di dazi doganali.

    13      I prodotti di cui trattasi erano connettori maschio costituiti da spinotti di metallo tra loro paralleli dorati ad un’estremità. Gli spinotti di metallo servivano a generare connessioni elettriche con tensione inferiore ai 1000 V e non erano adatti ai cavi coassiali, ai circuiti stampati o agli aeromobili.

    14      Sulla base delle analisi effettuate, lo Hauptzollamt Düsseldorf ha considerato che i prodotti in parola dovessero essere classificati nella sottovoce 8536 69 90 della NC. A questo titolo, esso imponeva, con decisioni del 2 e 20 maggio nonché del 1° e 30 agosto 2008, il pagamento di dazi doganali per un importo totale di EUR 112 823,62.

    15      La Delphi Deutschland presentava avverso tali decisioni un reclamo, che lo Hauptzollamt Düsseldorf rigettava, considerandolo infondato, con decisione del 28 maggio 2009.

    16      Investito della controversia tra la Delphi Deutschland e lo Hauptzollamt Düsseldorf, il Finanzgericht Düsseldorf si interroga se la sottovoce 8536 69 della NC includa anche i connettori oggetto della causa principale.

    17      Da un lato, secondo il giudice del rinvio, alla luce del solo testo in lingua tedesca della sottovoce 8536 69 della NC e del sottotitolo in cui rientra tale sottovoce, vale a dire «Portalampade, spine e prese di corrente», dal momento che in tale sottotitolo è usato il termine «Steckvorrichtungen» (spine e prese di corrente), la classificazione nella sottovoce 8536 69 90 è corretta in quanto la connessione elettrica tra due cavi può essere generata dall’introduzione di connettore in un altro con esso compatibile.

    18      Dall’altro lato, il giudice del rinvio constata che le versioni inglese e francese di tale testo utilizzano, per quanto riguarda la sottovoce 8536 90 della NC, rispettivamente i termini «plugs and sockets» e «fiches et prises de courant», che riguardano piuttosto spine maschio e prese femmine.

    19      Orbene, le citate prese, di norma, devono garantire anche l’isolamento della linea nel punto di collegamento, cosa che i connettori di cui trattasi non garantiscono. Detti connettori, inoltre, sebbene in grado di generare una sola connessione elettrica a spina, sono meri componenti delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva dalla ricorrente nella causa principale.

    20      Ritenendo che la soluzione della controversia che è chiamato a risolvere richieda l’interpretazione della sottovoce 8536 69 della NC, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se i connettori elettrici descritti in modo più dettagliato nella [decisione di rinvio] rientrino nella sottovoce 8536 69 della [NC]».

     Sulla questione pregiudiziale

    21      Occorre preliminarmente sottolineare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che quest’ultima non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. In effetti, il giudice nazionale appare comunque avvantaggiato a far questo (sentenza 28 ottobre 2010, causa C‑423/09, X, Racc. pag. I‑10821, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

    22      Orbene, alla luce dei chiarimenti contenuti nella decisione di rinvio, come citati, in particolare, al punto 19 della presente sentenza, si deve considerare che il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la sottovoce 8536 69 della NC debba essere interpretata nel senso che connettori elettrici come quelli oggetto della causa principale sono esclusi dalla citata sottovoce in quanto non garantiscono l’isolamento della linea nel punto di collegamento o costituiscono meri componenti delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva.

    23      Secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., segnatamente, sentenza X, cit., punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

    24      Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione europea e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, dall’Organizzazione mondiale delle dogane forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza X, cit., punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

    25      Si deve rilevare che la sottovoce 8536 69 della NC reca il titolo «altre». Tuttavia, come emerge dal testo delle sottovoci 8536 61 e 8536 69 della NC nonché dal sottotitolo precedente tali due sottovoci, la sottovoce 8536 69 della NC si riferisce, in realtà, ai prodotti definiti in lingua tedesca «Steckvorrichtungen» (spine e prese di corrente), in lingua inglese «plugs and sockets» e in lingua francese «fiches et prises de courant».

    26      In merito all’interpretazione della portata della sottovoce 8536 69 della NC, occorre tener conto, inoltre, delle note esplicative, anche se queste ultime fanno riferimento alle sottovoci da 8536 69 10 a 8536 69 90 della NC, nella sua versione risultante dal regolamento n. 1214/2007. In effetti, poiché i testi delle citate sottovoci sono identici a quelli delle stesse sottovoci della NC, nella sua versione risultante dai regolamenti nn. 1810/2004, 1719/2005 e 1549/2006, non occorre, in linea di principio, attribuire a queste ultime un senso diverso da quello che si deve attribuire, tenendo conto delle note esplicative, alle prime.

    27      Emerge dalle note esplicative relative alle sottovoci da 8536 69 10 a 8536 69 90 della NC e, in particolare, dal loro primo paragrafo che le citate sottovoci devono essere interpretate nel senso che esse comprendono gli spinotti per antenna elettro-meccanici, maschio e femmina, che consentono di effettuare connessioni elettriche multiple – per esempio tra dispositivi, cavi e board – semplicemente inserendo il maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.

    28      Ne consegue che le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti rientranti nella sottovoce 8536 69 della NC consistono, come suggerito dalla loro definizione e come lo confermano le note esplicative, nel fatto di consentire operazioni di connessione elettrica in un modo ben specifico, vale a dire semplicemente inserendo il maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.

    29      Orbene, poiché vi sono prodotti che consentono di effettuare le citate operazioni in siffatto modo, occorre considerare che essi rientrano nella sottovoce 8536 69 della NC, senza che siano pertinenti, di per sé, le circostanze che tali stessi prodotti non garantiscono l’isolamento della linea nel punto di collegamento o che essi costituiscono meri componenti delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva. Infatti, poiché la citata sottovoce non comporta alcun riferimento a siffatte circostanze, si deve dedurre che esse non hanno alcuna incidenza ai fini della classificazione doganale di tali merci (v., per analogia, sentenze 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395, punto 16, e X, cit., punto 34).

    30      Si deve dunque risolvere la questione sottoposta dichiarando che la sottovoce 8536 69 della NC, come modificata per gli anni 2005, 2006 e 2007, rispettivamente, dai regolamenti (CE) della Commissione nn. 1810/2004, 1719/2005 e 1549/2006, deve essere interpretata nel senso che connettori elettrici come quelli oggetto della causa principale non sono esclusi dalla citata sottovoce per il fatto che non garantiscono l’isolamento della linea nel punto del collegamento o che sono meri componenti delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva, in quanto essi consentono connessioni elettriche multiple – per esempio tra dispositivi, cavi e board – mediante il semplice inserimento del maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.

     Sulle spese

    31      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

    La sottovoce 8536 69 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata per gli anni 2005, 2006 e 2007, rispettivamente, dai regolamenti (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, 27 ottobre 2005, n. 1719, e 17 ottobre 2006, n. 1549, deve essere interpretata nel senso che connettori elettrici come quelli oggetto della causa principale non sono esclusi dalla citata sottovoce per il fatto che non garantiscono l’isolamento della linea nel punto di collegamento o che sono meri componenti delle spine e delle prese prodotte in una fase successiva, in quanto essi consentono connessioni elettriche multiple – per esempio tra dispositivi, cavi e board – mediante il semplice inserimento del maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio.

    Firme


    * Lingua processuale: il tedesco.

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