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Document 62010CJ0365
Judgment of the Court (Third Chamber) of 24 March 2011.#European Commission v Republic of Slovenia.#Failure of a Member State to fulfil obligations - Pollution control - Limit values for concentrations of PM10 in ambient air.#Case C-365/10.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 marzo 2011.
Commissione europea contro Repubblica di Slovenia.
Inadempimento di uno Stato - Controllo dell'inquinamento - Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente.
Causa C-365/10.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 marzo 2011.
Commissione europea contro Repubblica di Slovenia.
Inadempimento di uno Stato - Controllo dell'inquinamento - Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente.
Causa C-365/10.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00040*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:183
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 marzo 2011 – Commissione / Slovenia
(causa C‑365/10)
«Inadempimento di uno Stato – Controllo dell’inquinamento – Valori limite per le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente»
Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Obbligo di presentare un’esposizione coerente e dettagliata delle censure – Portata (Art. 258 TFUE) (v. punti 19-20)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163, pag. 41) e dell’art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1) – Mancata adozione delle misure necessarie affinché le concentrazioni di PM | 10 | nell’aria ambiente non superassero i valori limite fissati. |
Dispositivo
1) |
Avendo superato, per gli anni 2005 – 2007, i valori limite applicabili alle concentrazioni annuali e giornaliere di PM10 nell’aria ambiente, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. |
2) |
La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese. |