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Document 62010CJ0337

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 maggio 2012.
Georg Neidel contro Stadt Frankfurt am Main.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main.
Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Condizioni di lavoro – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto a ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria in caso di malattia – Dipendenti pubblici (pompieri).
Causa C‑337/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:263

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 maggio 2012 ( *1 )

«Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Condizioni di lavoro — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto a ferie annuali retribuite — Indennità finanziaria in caso di malattia — Dipendenti pubblici (pompieri)»

Nella causa C-337/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania), con decisione del 25 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2010, nel procedimento

Georg Neidel

contro

Stadt Frankfurt am Main,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di Sezione, E. Levits (relatore) e A. Borg Barthet, giudici,

avvocato generale: V. Trstenjak

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento in seguito all’udienza dell’8 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per G. Neidel, da K. Schmidt-Strunk, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da J. Möller, in qualità di agente;

per il governo danese, da C. Vang, in qualità di agente;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da S. Ossowski, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e M. van Beek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

2

Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Neidel e il suo ex datore di lavoro, vale a dire la Stadt Frankfurt am Main (città di Francoforte sul Meno), in merito al diritto dell’interessato ad un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute in occasione del suo collocamento a riposo.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3

L’articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», dispone:

«1.   La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2.   La presente direttiva si applica:

a)

ai periodi minimi (...) di ferie annuali (...)

(...)

3.   La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, [del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1)], fatti salvi gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.

(...)».

4

L’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», è redatto come segue:

«1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2.   Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

5

L’articolo 15 di detta direttiva, intitolato «Disposizioni più favorevoli», dispone:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

6

L’articolo 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli Stati membri possano derogare a talune disposizioni di detta direttiva. Tuttavia, nessuna deroga è ammessa per quanto riguarda l’articolo 7 della stessa direttiva.

La normativa nazionale

7

L’articolo 106 dello Statuto dei dipendenti pubblici del Land dell’Assia (Hessisches Beamtengesetz) prevede che i dipendenti pubblici abbiano diritto a ferie annuali con mantenimento della loro retribuzione.

8

L’articolo 50, paragrafo 1, di detto Statuto dispone:

«I dipendenti pubblici sono collocati a riposo alla fine del mese durante il quale raggiungono l’età di 65 anni (limite di età)». Per i dipendenti pubblici appartenenti al corpo dei pompieri, il limite di età è fissato a 60 anni in luogo di 65 anni.

9

In forza dell’articolo 21, punto 4, della legge recante lo statuto dei dipendenti pubblici nei Länder (Beamtenstatusgesetz), il collocamento a riposo pone fine allo status di dipendente pubblico.

10

Il regolamento del Land dell’Assia relativo alle ferie annuali, (Hessische Urlaubsverordnung; in prosieguo la «HUrlVO»), precisa l’inizio e la fine dell’anno di riferimento nonché la nascita e l’estinzione del diritto alle ferie annuali.

11

L’articolo 8, paragrafo 1, della HUrlVO recita:

«(...) Qualora l’interessato perda lo status di dipendente pubblico a causa del fatto che ha raggiunto l’età del pensionamento stabilita dalla legge, il suo diritto alle ferie è pari a 6/12 del diritto annuale ove ciò avvenga nella prima metà dell’anno di riferimento e alla totalità del diritto annuale quando lo stesso avvenga nel corso della seconda metà dell’anno».

12

L’articolo 9 della HUrlVO, intitolato «Ripartizione delle ferie sull’anno e riporto», è redatto al paragrafo 2 come segue:

«In linea di principio le ferie devono essere prese nell’anno in cui maturano. Il dipendente pubblico perde il suo diritto alle ferie che non sono state prese entro 9 mesi dopo la fine di detto anno».

Causa principale e questioni pregiudiziali

13

Il sig. Neidel, nato il 2 agosto 1949, ha iniziato a lavorare nei servizi della Stadt Frankfurt am Main nel 1970. Vi ha svolto le funzioni di pompiere e successivamente quelle di pompiere caporeparto. Egli godeva dello status di dipendente pubblico.

14

Dal 12 giugno 2007, il sig. Neidel è risultato inabile al servizio per motivi di salute. Alla fine dell’agosto 2009, compiuti 60 anni, è andato in pensione e, da allora, percepisce una pensione mensile il cui importo ammonta a EUR 2463,24.

15

Tenuto conto del fatto che la durata normale del lavoro settimanale dei pompieri occupati dalla Stadt Frankfurt am Main non corrisponde alla settimana di 5 giorni lavorativi, il sig. Neidel aveva diritto a 26 giorni di ferie per ciascuno degli anni 2007-2009. Inoltre, egli fruiva di ferie compensative, calcolate in ore, per i giorni festivi che nell’anno civile di cui trattasi cadono in un giorno abitualmente lavorativo.

16

Alla luce di questa normativa, le parti nel procedimento principale ritengono che il sig. Neidel avesse diritto a 31 giorni di ferie complessive nel 2007, a 35 giorni nel 2008 e a 34 giorni nel 2009. Di dette ferie il ricorrente ha fruito solo di 14 giorni per l’anno 2007. Gli rimaneva quindi un diritto a ferie non usufruite di 86 giorni, il che corrisponde ad un importo di EUR 16821,60 lordi.

17

La domanda del sig. Neidel diretta a che un’indennità finanziaria per ferie non godute di detto importo gli fosse versata è stata respinta con decisione della Stadt Frankfurt am Main in quanto il diritto tedesco della funzione pubblica non prevede il pagamento di giorni di ferie non godute. Secondo la Stadt Frankfurt am Main, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non si applica ai dipendenti pubblici. Essa fa valere inoltre che un collocamento a riposo non rientra nella nozione di «fine del rapporto di lavoro» ai sensi di detta disposizione.

18

Il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, investito dal sig. Neidel di un ricorso contro detta decisione, il quale nutriva dubbi quanto alla fondatezza dell’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 formulata dalla Stadt Frankfurt am Main, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88(...) si applichi anche ai dipendenti pubblici.

2)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88(...) comprenda anche il diritto alle ferie annuali o al congedo per riposo qualora la normativa nazionale sancisca un siffatto diritto di durata superiore a 4 settimane.

3)

Se siano soggetti all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88(...) anche i diritti a ferie accordati in forza del diritto nazionale oltre le ferie annuali o di riposo per compensare giorni festivi lavorativi a causa di una ripartizione discontinua dell’orario di lavoro.

4)

Se un dipendente pubblico in pensione possa fondare direttamente sull’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88(...) un diritto ad un’indennità finanziaria di ferie annuali o di riposo, qualora non abbia prestato servizio per motivi di salute e, pertanto, non sia stato in grado di fruire delle ferie sotto forma di un diritto all’astensione dal servizio.

5)

Se la decadenza anticipata dal diritto alle ferie, quale prevista dal diritto nazionale, possa essere opposta almeno parzialmente a siffatto diritto ad un’indennità per ferie non godute.

6)

Se il diritto all’indennità fondato sull’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88(...) si estenda unicamente al diritto alle ferie annuali minime di quattro settimane garantito dall’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva o se valga anche per i diritti a giorni di ferie supplementari previsti dal diritto nazionale. Se fra questi diritti ampliati alle ferie siano annoverabili anche i diritti a ferie che risultano unicamente da una particolare ripartizione dell’orario di lavoro».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 si applichi ad un dipendente pubblico che svolge attività di pompiere in condizioni normali.

20

Al riguardo occorre ricordare anzitutto che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 89/391, al quale fa rinvio, tali direttive si applicano a tutti i settori di attività, privati o pubblici, allo scopo di promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di disciplinare taluni aspetti dell’organizzazione del loro orario di lavoro.

21

Così, la Corte ha dichiarato che l’ambito di applicazione della direttiva 89/391 deve essere inteso in modo ampio, con la conseguenza che le deroghe a tale ambito d’applicazione, previste all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della stessa devono essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 3 ottobre 2000, Simap, C-303/98, Racc. pag. I-7963, punti 34 e 35, nonché del 12 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C-132/04, punto 22). Infatti, tali deroghe sono state adottate soltanto allo scopo di garantire il buon funzionamento dei servizi indispensabili alla tutela della sicurezza, della salute e dell’ordine pubblico in caso di circostanze di gravità e di ampiezza eccezionali (sentenza del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, Racc. pag. I-8835, punto 55, e ordinanza del 7 aprile 2011, May, C-519/09, Racc. pag. I-2761, punto 19).

22

Poiché nessuna di queste circostanze risulta pertinente con riguardo ad un dipendente pubblico quale il ricorrente nella causa principale, l’attività di quest’ultimo ricade nella sfera di applicazione della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, ordinanza del 14 luglio 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, C-52/04, Racc. pag. I-7111, punti 57-59).

23

Occorre poi ricordare che, secondo giurisprudenza costante, la nozione di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE ha portata autonoma e non dev’essere interpretata restrittivamente. Deve essere qualificato come «lavoratore» una persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro è data, secondo tale giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione (v., in particolare, sentenza del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Racc. pag. 2121, punti 16 e 17; del 23 marzo 2004, Collins, C-138/02, Racc. pag. I-2703, punto 26, e del 7 settembre 2004, Trojani, C-456/02, Racc. pag. I-7573, punto 15).

24

Va rilevato, al riguardo, che la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione idonea a sollevare dubbi in merito al fatto che il rapporto di lavoro tra il sig. Neidel e il suo datore di lavoro, la Stadt Frankfurt am Main, presentasse le caratteristiche del rapporto di lavoro indicate al punto 23 della presente sentenza.

25

Va, infine, precisato che la Corte ha dichiarato che, in assenza di qualsiasi distinzione compiuta nella deroga contemplata dall’articolo 45, paragrafo 4, TFUE, con riferimento agli impieghi nella pubblica amministrazione, è irrilevante stabilire se un lavoratore si trovi occupato in qualità di operaio, di impiegato o di dipendente pubblico o, ancora, se il suo rapporto di impiego sia disciplinato dal diritto pubblico o dal diritto privato. Tali qualificazioni giuridiche variano, infatti, secondo le legislazioni nazionali e non possono quindi fornire un criterio di interpretazione appropriato ai requisiti del diritto dell’Unione (v. sentenza del 12 febbraio 1974, Sotgiu, 152/73, Racc. pag. 153, punto 5).

26

Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un dipendente pubblico che svolge attività di pompiere in condizioni normali.

Sulla quarta questione

27

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che un dipendente pubblico ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non usufruite a causa del fatto che non ha esercitato le sue funzioni per causa di malattia.

28

In proposito occorre ricordare che, come emerge dalla stessa formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, disposizione alla quale tale direttiva non consente di derogare, tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali retribuite, che, secondo giurisprudenza costante della Corte, deve essere considerato come un principio del diritto sociale dell’Unione che riveste un’importanza particolare, è quindi conferito ad ogni lavoratore (v. sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, Racc. pag. I-179, punto 54). Tale nozione di «lavoratore» si applica, come precisato nella risposta alla prima questione, ad un dipendente pubblico quale il ricorrente nella causa principale.

29

Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro non è più possibile l’effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto ad un’indennità finanziaria (sentenza Schultz-Hoff e a., cit., punto 56).

30

Così la Corte ha considerato che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza Schultz-Hoff e a., punto 62).

31

Nella fattispecie, il collocamento a riposo di un dipendente pubblico pone fine al suo rapporto di lavoro, prevedendo inoltre il diritto nazionale, come precisato al punto 9 della presente sentenza, la perdita per quanto lo riguarda dello status di dipendente pubblico.

32

Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un dipendente pubblico ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, ad un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per causa di malattia.

Sulla seconda, terza e sesta questione

33

Con queste questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di diritto nazionale che accordano al dipendente pubblico diritti a ferie retribuite supplementari, che si aggiungono al diritto a ferie annuali retribuite minime di quattro settimane, senza che sia previsto il pagamento di un’indennità finanziaria quando il dipendente pubblico in via di pensionamento non abbia potuto fruire di tali diritti supplementari a causa del fatto che non ha esercitato le sue funzioni per causa di malattia.

34

A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha affermato che la direttiva 2003/88 non osta a disposizioni nazionali che prevedono un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore a quattro settimane, accordato alle condizioni di ottenimento e di concessione stabilite da tale diritto nazionale (sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, punto 47).

35

Infatti, risulta esplicitamente dalla formulazione degli articoli 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), 7, paragrafo 1, e 15 della direttiva 2003/88, che l’oggetto di quest’ultima si limita a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza Dominguez, cit., punto 48).

36

Pertanto, siccome è consentito agli Stati membri di prevedere, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da detta direttiva 2003/88 (sentenza Dominguez, cit., punto 50), tocca loro, da un lato, decidere se essi concedono ai dipendenti pubblici diritti a ferie retribuite supplementari che si aggiungono al diritto a ferie annuali retribuite minime di quattro settimane, prevedendo o meno un diritto, per il dipendente pubblico in via di pensionamento, ad un’indennità finanziaria se quest’ultimo non ha potuto fruire di detti diritti supplementari a causa del fatto che non ha esercitato le sue funzioni a causa di malattia e, d’altra parte, fissare le condizioni di detta concessione.

37

Ne consegue che occorre rispondere alla seconda, terza e sesta questione come segue: l’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni del diritto nazionale che consentono al dipendente pubblico diritti a ferie retribuite supplementari che si aggiungono al diritto a ferie annuali retribuite minime di quattro settimane, senza che sia previsto il versamento di un’indennità finanziaria qualora il dipendente pubblico in via di pensionamento non abbia potuto fruire di detti diritti supplementari a causa del fatto che non ha potuto svolgere le sue funzioni per causa di malattia.

Sulla quinta questione

38

Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 osti ad una disposizione del diritto nazionale che limita, mediante un periodo di riporto di nove mesi alla scadenza del quale il diritto a ferie annuali retribuite si estingue, il diritto di un dipendente pubblico in via di pensionamento di cumulare le indennità finanziarie per ferie annuali retribuite non godute a causa di un’inabilità lavorativa.

39

Al riguardo, si deve considerare innanzitutto che nella sua sentenza del 22 novembre 2011, KHS (C-214/10, Racc. pag. I-11757, punto 35), la Corte ha considerato che, per quanto attiene al periodo di riporto oltre il quale il diritto a ferie annuali retribuite può estinguersi in caso di cumulo di diritti a ferie annuali retribuite, si deve valutare, alla luce dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, se detto periodo possa ragionevolmente essere qualificato come periodo oltre il quale le ferie annuali retribuite sono prive del loro effetto positivo per il lavoratore in quanto periodo di riposo.

40

Al riguardo, la Corte ha ricordato che il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite riveste, quale principio di diritto sociale dell’Unione, non solo una particolare importanza, ma che esso è anche espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cui l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza KHS, cit., punto 37).

41

Ne consegue che, al fine di rispettare tale diritto, il cui obiettivo consiste nella tutela del lavoratore, ogni periodo di riporto deve tener conto delle circostanze specifiche in cui si trova il lavoratore inabile al lavoro durante diversi periodi di riferimento consecutivi. In tal senso, detto periodo deve garantire al lavoratore, in particolare, di poter disporre, se necessario, di periodi di riposo che possano essere scaglionati, pianificati e disponibili a più lungo termine. Ogni periodo di riporto deve superare in modo significativo la durata del periodo di riferimento per il quale è concesso (sentenza KHS, cit., punto 38).

42

Orbene, nel procedimento principale, il periodo di riporto di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della HUrlVO è di nove mesi, vale a dire una durata inferiore a quella del periodo di riferimento cui esso si riferisce.

43

Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla quinta questione come segue: l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione del diritto nazionale che limita, mediante un periodo di riporto di nove mesi alla scadenza del quale il diritto a ferie annuali retribuite si estingue, il diritto di un dipendente pubblico in via di pensionamento di cumulare le indennità per ferie annuali retribuite non godute a causa di un’inabilità lavorativa.

Sulle spese

44

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un dipendente pubblico che svolge attività di pompiere in condizioni normali.

 

2)

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un dipendente pubblico ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, ad un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per malattia.

 

3)

L’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni del diritto nazionale che concedono al dipendente pubblico diritti a ferie retribuite supplementari che si aggiungono al diritto a ferie annuali retribuite minime di quattro settimane, senza che sia previsto il versamento di un’indennità finanziaria qualora il dipendente pubblico in via di pensionamento non abbia potuto fruire di detti diritti supplementari a causa del fatto che non ha potuto svolgere le sue funzioni per malattia.

 

4)

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione del diritto nazionale che limita, mediante un periodo di riporto di nove mesi alla scadenza del quale il diritto a ferie annuali retribuite si estingue, il diritto di un dipendente pubblico in via di pensionamento di cumulare le indennità per ferie annuali retribuite non godute a causa di un’inabilità lavorativa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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