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Document 62010CC0527

Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 26 gennaio 2012.
ERSTE Bank Hungary Nyrt contro Magyar Állam e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure d’insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 5, paragrafo 1 — Applicazione nel tempo — Azione reale promossa in uno Stato non membro dell’Unione europea — Procedura d’insolvenza aperta nei confronti del debitore in un altro Stato membro — Primo Stato divenuto membro dell’Unione europea — Applicabilità.
Causa C‑527/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:37

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 26 gennaio 2012 ( 1 )

Causa C-527/10

ERSTE Bank Hungary Nyrt

controRepubblica di Ungheria,BCL Trading GmbHe

ERSTE Befektetési Zrt.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság (Ungheria)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Applicazione nel tempo del regolamento (CE) n. 1346/2000 — Competenza internazionale — Azioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi si inseriscono strettamente — Legge applicabile — Diritti reali dei terzi — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.»

1. 

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Legfelsőbb Bíróság (Ungheria), verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (in prosieguo: «il regolamento») ( 2 ). Si tratta in sostanza di stabilire se l’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, relativo ai diritti reali dei terzi sui beni di proprietà del debitore che si trovano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del luogo di apertura della procedura di insolvenza, sia altresì applicabile nell’ipotesi in cui il bene in questione del debitore si trovi nel territorio di uno Stato che è divenuto membro dell’Unione europea solo successivamente all’apertura della procedura di insolvenza.

Contesto normativo

Atto relativo alle condizioni di adesione

2.

L’articolo 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea ( 3 ) (in prosieguo: l’«Atto relativo alle condizioni di adesione») così recita:

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

Regolamento

3.

Ai fini della determinazione del giudice competente ad aprire la procedura di insolvenza, l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento dispone quanto segue:

«1.   Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio».

4.

Quanto alla determinazione della legge applicabile alla procedura di insolvenza, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento così dispone:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”».

5.

Per quanto riguarda i diritti reali dei terzi, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento così recita:

«L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro».

6.

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, che fa parte del suo capitolo II, intitolato «Riconoscimento della procedura di insolvenza», dispone quanto segue:

«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.

(…)».

7.

L’articolo 43 del regolamento contiene disposizioni relative alla sua applicazione nel tempo ed è formulato come segue:

«Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento».

8.

Ai sensi del suo articolo 47, il regolamento è entrato in vigore il 31 maggio 2002.

Fatti all’origine della controversia, procedimento e questione pregiudiziale

9.

In data 8 maggio 1998, la Postabank és Takarékpénztár Rt. (in prosieguo: la «Postabank») ha concesso due crediti documentari irrevocabili, con pagamento differito, per un importo, rispettivamente, di USD 6000000 e di USD 6120000, a favore della BCL Trading GmbH, con sede a Vienna (in prosieguo: la «BCL Trading»).

10.

La BCL Trading ha ceduto a diversi istituti bancari il credito pecuniario che poteva essere fatto valere sulla base delle lettere di credito. La Postabank ha rifiutato in seguito il versamento degli importi ad essa richiesti in forza dei crediti documentari, fondando tale rifiuto sulla circostanza che i certificati di deposito presentati fossero falsi.

11.

Il 9 luglio 2003 la BCL Trading ha dato in garanzia le azioni della Postabank in suo possesso, nell’eventualità che quest’ultima fosse tenuta a versare gli importi indicati nelle lettere di credito, fino ad un ammontare massimo di USD 12 120 000. Dette azioni costituivano oggetto della garanzia finanziaria.

12.

Successivamente, l’avente causa della Postabank, ossia la ERSTE Bank Hungary Nyrt. (in prosieguo: la «ERSTE Bank»), ha concluso una transazione con le banche cessionarie in forza della quale avrebbe versato a queste ultime un importo di USD 7 850 000.

13.

Il 5 dicembre 2003 veniva aperta in Austria una procedura di insolvenza nei confronti della BCL Trading, pubblicata il 4 febbraio 2004.

14.

Quanto alle azioni della Postabank detenute dalla BCL Trading, sostituite dalle azioni della ERSTE Bank, quale avente causa della Postabank, e costituite in garanzia, il Legfelsőbb Bíróság, con decisione parziale del 6 dicembre 2005, ha imposto allo Stato ungherese di acquistarle al prezzo di HUF (fiorini ungheresi) 1 516 450 200 in ragione del fatto che quest’ultimo esercitava un’influenza determinante sulla Postabank, circostanza che, nel diritto ungherese, faceva sorgere a suo carico l’obbligo di acquistare le azioni di quest’ultima offerte in vendita dai piccoli azionisti. Lo Stato ungherese ha provveduto all’adempimento della propria obbligazione acquistando le azioni considerate e ha sottoposto a deposito giudiziario la somma stabilita dal Legfelsőbb Bíróság.

15.

Il 27 gennaio 2006 la ERSTE Bank ha proposto ricorso dinanzi al Fővárosi Bíróság (tribunale di Budapest) contro lo Stato ungherese, primo convenuto, la BCL Trading, seconda convenuta, e la ERSTE Befektetési Zrt., terza convenuta, al fine di ottenere una sentenza dichiarativa dell’esistenza di una garanzia finanziaria sulla somma sottoposta a deposito giudiziario.

16.

Il Fővárosi Bíróság ha emesso un’ordinanza di archiviazione, dopo aver dichiarato che una procedura di insolvenza era già stata avviata in Austria nei confronti della BCL Trading e che la legge fallimentare austriaca escludeva la facoltà di proporre ricorso contro un operatore economico in liquidazione relativamente alla massa fallimentare, circostanza quest’ultima che comportava il divieto assoluto di ricorso in giudizio.

17.

In secondo grado, in seguito all’appello interposto dalla ERSTE Bank, l’Ítélőtábla (corte d’appello regionale) ha confermato l’ordinanza pronunciata in primo grado, facendo osservare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, nella fattispecie doveva essere applicato il diritto austriaco, il quale escludeva espressamente ogni possibilità di avviare un siffatto procedimento giurisdizionale.

18.

La ERSTE Bank ha presentato ricorso in cassazione dinanzi al Legfelsőbb Bíróság. Quest’ultimo ha affermato che per poter definire la presente controversia era necessaria l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (…) si debba applicare ad un procedimento civile relativo all’esistenza di un diritto reale (in particolare, di una garanzia finanziaria), nel caso in cui il paese di ubicazione dei beni oggetto della garanzia, ossia i titoli e, successivamente, la somma in contanti che li ha sostituiti, non fosse ancora uno Stato membro dell’Unione europea alla data di apertura, in un altro Stato membro, della procedura di insolvenza pendente, ma lo fosse al momento della presentazione del ricorso».

19.

A titolo integrativo, si deve aggiungere che la ERSTE Bank, oltre al suddetto ricorso volto ad ottenere una sentenza dichiarativa dell’esistenza di una garanzia finanziaria, ha presentato un ricorso diretto all’apertura di una seconda procedura di insolvenza sul patrimonio della BCL Trading situato in Ungheria. Il Legfelsőbb Bíróság ha respinto il ricorso sulla base del fatto che la ERSTE Bank non era stata in grado di dimostrare che la BCL Trading avesse una sede secondaria in Ungheria, dopo aver ammesso l’applicabilità del regolamento nella fattispecie.

Valutazione

20.

Gli elementi forniti con la decisione di rinvio consentono di desumere che i giudici ungheresi che hanno statuito in primo e in secondo grado hanno respinto il ricorso della ERSTE Bank fondandosi sul diritto austriaco che essi hanno applicato in forza dell’articolo 4 del regolamento, che sancisce il principio generale di applicazione della legge dello Stato membro in cui è aperta la procedura di insolvenza (lex concursus) alla medesima procedura ed ai suoi effetti.

21.

Orbene, il giudice del rinvio, statuendo sul ricorso in cassazione considera l’eventuale applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, che rappresenta, ai sensi del ventiquattresimo e del venticinquesimo considerando di detto regolamento, un’eccezione al summenzionato principio generale. Si tratta in effetti di un’eccezione a favore dei diritti reali su beni di proprietà del debitore che si trovino nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza.

22.

A tal proposito, il giudice del rinvio si chiede se la circostanza che il bene del debitore (nella fattispecie, le azioni della ERSTE Bank detenute dalla BCL Trading e la somma in contanti che le ha sostituite) sul quale i terzi dispongono di un diritto reale (ossia la garanzia finanziaria costituita a favore della ERSTE Bank) si trovi nel territorio di uno Stato membro (nel caso in esame la Repubblica di Ungheria) diverso da quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza (nella specie la Repubblica d’Austria), qualora lo Stato di ubicazione del bene considerato sia divenuto membro dell’Unione solo successivamente all’apertura della procedura di insolvenza nei confronti del debitore, non ostacoli l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

23.

Orbene, tale circostanza mette in discussione non solo l’applicabilità di tale disposizione del regolamento, ma anche l’applicabilità ratione temporis del regolamento in quanto tale alla presente fattispecie. Pertanto, ancor prima di affrontare la questione dell’applicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, è necessario verificare l’efficacia nel tempo di detto regolamento negli Stati che siano divenuti membri dell’Unione successivamente alla sua entrata in vigore.

24.

L’applicazione nel tempo del regolamento è disciplinata dal suo articolo 43, in forza del quale le sue disposizioni sono applicabili soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. La data di quest’ultima è facilmente individuabile, poiché è espressamente prevista dal regolamento stesso. Il suo articolo 47 fissa tale data al 31 maggio 2002.

25.

Nella fattispecie, il 5 dicembre 2003 è stata avviata in Austria una procedura di insolvenza nei confronti della BCL Trading, pubblicata il 4 febbraio 2004. È dunque pacifico che tale procedura sia stata aperta dopo il 31 maggio 2002 e che, conseguentemente, il regolamento sia ad essa pienamente applicabile.

26.

Benché non risulti espressamente dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio, dal momento che la BCL Trading aveva la propria sede a Vienna, pare possibile supporre, sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, che la procedura di insolvenza avviata in Austria costituisse una procedura principale che, ai sensi del dodicesimo considerando del regolamento, ha una portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. A tal proposito, occorre tuttavia ricordare che l’espressione «tutti i beni del debitore» deve essere necessariamente limitata ai soli beni del debitore che si trovino nell’insieme degli Stati membri nei quali è applicabile il regolamento ( 4 ).

27.

Ciò significa che l’apertura in Austria della procedura di insolvenza, ai sensi del regolamento, non riguardava i beni della BCL Trading che si trovavano in Ungheria all’epoca in cui tale Stato non era ancora membro dell’Unione.

28.

Tuttavia ci si chiede se tale situazione sia mutata in seguito all’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione, ossia dopo il 1o maggio 2004. Ritengo che la risposta a siffatto interrogativo debba essere affermativa, tenuto conto del combinato disposto degli articoli 16, paragrafo 1, e 17, paragrafo 1, del regolamento, che è divenuto applicabile in Ungheria conformemente all’articolo 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione. Sono proprio tali disposizioni del regolamento a comportare l’integrazione continua dei beni del debitore che si trovano nel territorio di uno Stato in via di adesione ai beni oggetto della procedura principale di insolvenza.

29.

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento impone a tutti gli Stati membri di riconoscere qualsiasi decisione di apertura di una procedura di insolvenza non appena questa produce i suoi effetti nello Stato di apertura, a condizione che sia stata adottata da un giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3 del regolamento. È evidente che, per quanto concerne gli Stati che hanno aderito all’Unione successivamente all’entrata in vigore del regolamento, detto obbligo può sorgere, in applicazione dell’articolo 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione, solo a partire dalla data in cui lo Stato interessato ha aderito all’Unione.

30.

Quanto alla condizione relativa alla competenza del giudice che ha adottato la decisione di apertura in conformità dell’articolo 3 del regolamento, si deve osservare che è di scarsa rilevanza sapere, al riguardo, se lo Stato in cui deve essere riconosciuta la decisione di apertura di una procedura di insolvenza fosse o non fosse già membro dell’Unione nel momento in cui tale decisione è stata adottata.

31.

Orbene, dal combinato disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento e dell’articolo 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione risulta che lo Stato membro che ha aderito all’Unione dopo la data di entrata in vigore del regolamento era tenuto, fin dalla sua adesione all’Unione, a riconoscere qualsiasi decisione di apertura di una procedura di insolvenza, se quest’ultima era stata adottata da un giudice competente in virtù dell’articolo 3 del regolamento. Di conseguenza, a partire dalla data di adesione di uno Stato all’Unione, la decisione di apertura di una procedura di insolvenza adottata da un giudice di uno Stato membro competente in forza dell’articolo 3 del regolamento produce, nel nuovo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura.

32.

Va osservato in proposito che, conformemente al ventiduesimo considerando del regolamento, le decisioni di apertura di una procedura di insolvenza sono riconosciute automaticamente. Come già affermato dalla Corte, il principio di fiducia reciproca ha consentito agli Stati membri di rinunciare alle loro norme interne in materia di riconoscimento e di exequatur a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni rese nell’ambito di procedure di insolvenza ( 5 ).

33.

Per tornare al nostro caso, occorre ribadire che il 27 gennaio 2006, ossia dopo l’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione, è stato proposto dinanzi al giudice ungherese un ricorso della ERSTE Bank diretto a ottenere una sentenza dichiarativa dell’esistenza di una garanzia finanziaria sulla somma sottoposta a deposito giudiziario. Emerge da quanto precede che a tale data non era possibile ignorare l’esistenza della procedura di insolvenza avviata in Austria nei confronti della BCL Trading, in forza del riconoscimento automatico della decisione di apertura di una procedura di insolvenza previsto dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, divenuto applicabile in Ungheria dal momento dell’adesione di quest’ultima all’Unione. Di conseguenza, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, la decisione di apertura di una procedura di insolvenza adottata da un giudice austriaco ha prodotto in Ungheria gli effetti ad essa attribuiti dalla legge austriaca.

34.

Dal momento che il ricorso proposto dalla ERSTE Bank verteva sui beni della persona giuridica nei cui confronti era già stata avviata in un altro Stato membro una procedura di insolvenza e che la decisione del giudice austriaco di apertura di una procedura di insolvenza avrebbe dovuto ottenere riconoscimento in Ungheria, spettava ai giudici ungheresi applicare le regole procedurali contenute nel regolamento. Ciò significa che il giudice investito del ricorso della ERSTE Bank doveva, in primo luogo, verificare la sua competenza internazionale e, in secondo luogo, determinare la legge applicabile in base al regolamento.

35.

Quanto all’accertamento della competenza internazionale del giudice, il giudice del rinvio ha affermato nella sua decisione di rinvio la necessità di un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento per stabilire se i tribunali ungheresi fossero competenti a statuire sul ricorso della ERSTE Bank.

36.

Orbene, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento non verte sulla competenza del giudice. Detta disposizione non riguarda il conflitto di giurisdizione che può eventualmente derivare dalla procedura di insolvenza. La regola in esso enunciata rappresenta una regola di conflitto di leggi sotto forma di eccezione al principio generale di applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza previsto all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

37.

Risulta quindi in modo manifesto che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento non è di alcuna utilità ai fini dell’accertamento della competenza internazionale dei giudici ungheresi chiamati a statuire sul ricorso della ERSTE Bank.

38.

Tuttavia, occorre precisare al riguardo che il giudice del rinvio non ha posto la questione pregiudiziale al fine di accertare la competenza internazionale dei giudici ungheresi. Sembra piuttosto che l’ipotesi di partenza del giudice sia che quest’ultimo debba determinare la legge applicabile per essere in grado di accertare la propria competenza in vista dell’esame del ricorso proposto dalla ERSTE Bank.

39.

Orbene, come da me già esposto, il giudice investito di tale ricorso deve, innanzi tutto, procedere all’accertamento della sua competenza internazionale. Per far ciò, detto giudice deve basarsi sull’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, sebbene tale disposizione faccia solo espresso riferimento alla competenza richiesta per l’apertura della procedura di insolvenza.

40.

A tal proposito, occorre rifarsi alla sentenza Seagon nella quale la Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento deve essere interpretato nel senso che attribuisce anche una competenza internazionale allo Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata per conoscere delle azioni che derivano direttamente da detta procedura e che vi si inseriscono strettamente ( 6 ).

41.

Sono del parere che sia proprio questo il carattere del ricorso proposto dalla ERSTE Bank, dal momento che considera una parte dei beni della BCL Trading sui quali si producono gli effetti della decisione di apertura della procedura di insolvenza. Per tale motivo, detto ricorso deriva direttamente dalla procedura di insolvenza avviata nei confronti della BCL Trading e vi si inserisce strettamente.

42.

Tenuto conto della natura del ricorso di cui trattasi, la competenza internazionale deve essere valutata in base all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento che ci orienta verso i giudici austriaci, qualora si supponga che il centro degli interessi principali della BCL Trading si trovi nel territorio austriaco. Questo non significa, naturalmente, che debba necessariamente trattarsi dello stesso giudice che ha disposto l’apertura della procedura di insolvenza ( 7 ).

43.

In sintesi, ammettendo, in primo luogo, che la decisione di apertura della procedura di insolvenza adottata dal giudice austriaco alla data di adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione dovesse essere automaticamente riconosciuta in Ungheria a partire da tale data e, in secondo luogo, che il ricorso proposto dalla ERSTE Bank derivasse direttamente da tale procedura di insolvenza e vi si inserisse strettamente, i giudici ungheresi non avrebbero disposto di una competenza internazionale a statuire sul predetto ricorso. Ne consegue che la risposta della Corte alla questione pregiudiziale non è di alcuna utilità per il giudice del rinvio ai fini della statuizione sul ricorso, dal momento che quest’ultimo non dispone di alcuna competenza internazionale a tal fine e che la questione pregiudiziale presenta conseguentemente un carattere ipotetico.

44.

È certamente vero che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del procedimento istituito all’articolo 267 TFUE, spetta al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia, che è il solo ad avere una conoscenza diretta dei fatti da cui essa ha origine e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire ( 8 ).

45.

Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con i reali termini o l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta ( 9 ).

46.

Quanto alla giurisprudenza sopra richiamata nonché al carattere ipotetico della questione pregiudiziale, ritengo che la Corte non sia competente a rispondere alla questione pregiudiziale.

47.

Qualora la Corte ritenesse tuttavia di essere competente a rispondere alla questione pregiudiziale, sono del parere che si debba rispondere in senso negativo alla questione deferita, dato che non risulta soddisfatta una delle condizioni di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, ossia quella relativa all’ubicazione di un bene del debitore nel territorio di un altro Stato membro al momento dell’apertura della procedura di insolvenza. Detta condizione, infatti, non potrebbe ritenersi soddisfatta se il bene considerato si trovava, nel momento in questione, nel territorio di uno Stato divenuto membro dell’Unione solo successivamente.

Conclusione

48.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che non è competente a rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Legfelsőbb Bíróság.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU L 160, pag. 1.

( 3 ) GU 2003, L 236, pag. 33.

( 4 ) V., in tal senso, sentenze del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC (C-341/04, Racc. pag. I-3813, punto 28); del 21 gennaio 2010, MG Probud Gdynia (C-444/07, Racc. pag. I-417, punto 22), nonché del 17 novembre 2011, Zaza Retail (C-112/10, Racc. pag. I-11525, punto 17).

( 5 ) Sentenza MG Probud Gdynia, cit. alla nota 4 (punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

( 6 ) Sentenza del 12 febbraio 2009 (C-339/07, Racc. pag. I-767, punto 21). La Corte ha ripreso tale interpretazione ancor più di recente nella sentenza del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C. (C-191/10, Racc. pag. I-13209, punto 20).

( 7 ) V., in tal senso, sentenza Seagon, cit. alla nota 6 (punto 27).

( 8 ) Ordinanza del 15 aprile 2011, Debiasi (C-613/10, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

( 9 ) Sentenza del 7 luglio 2011, Agafiţei e a. (C-310/10, Racc. pag. I-5989, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

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