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Document 62010CC0078
Opinion of Advocate General Trstenjak delivered on 16 December 2010. # Marc Berel and Others v Administration des douanes de Rouen and Others. # Reference for a preliminary ruling: Cour d’appel de Rouen - France. # Community Customs Code - Articles 213, 233 and 239 - Joint and several liability of several debtors for the same customs debt - Remission of import duties - Extinction of the customs debt - No possibility for a jointly and severally liable debtor to rely on a remission granted to another debtor. # Case C-78/10.
Conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak del 16 dicembre 2010.
Marc Berel e altri contro Administration des douanes de Rouen e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d’appel de Rouen - Francia.
Codice doganale comunitario - Artt. 213, 233 e 239 - Obbligo di solidarietà di più debitori per una stessa obbligazione doganale - Sgravio dei dazi all’importazione - Estinzione dell’obbligazione doganale - Possibilità pour un codebitore solidale di avvalersi dello sgravio accordato a un altro codebitore - Insussistenza.
Causa C-78/10.
Conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak del 16 dicembre 2010.
Marc Berel e altri contro Administration des douanes de Rouen e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d’appel de Rouen - Francia.
Codice doganale comunitario - Artt. 213, 233 e 239 - Obbligo di solidarietà di più debitori per una stessa obbligazione doganale - Sgravio dei dazi all’importazione - Estinzione dell’obbligazione doganale - Possibilità pour un codebitore solidale di avvalersi dello sgravio accordato a un altro codebitore - Insussistenza.
Causa C-78/10.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00717
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:790
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 16 dicembre 2010 (1)
Causa C‑78/10
Bérel e altri
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel di Rouen, (Francia)]
«Unione doganale – Sgravio di dazi all’importazione – Rappresentanza – Obbligazione solidale – Possibilità di avvalersi dello sgravio dell’obbligazione doganale accordato a un codebitore solidale»
I – Introduzione
1. Con il presente procedimento pregiudiziale, introdotto ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Cour d’appel di Rouen (in prosieguo: il «giudice del rinvio») ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in merito alla questione se un operatore economico, codebitore solidale di un debito doganale, possa legittimamente richiamarsi al fatto che l’autorità doganale abbia concesso uno sgravio parziale a un altro codebitore solidale e per tale ragione anche la propria obbligazione doganale dovrebbe essere corrispondentemente ridotta.
II – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione (2)
2. Gli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 aprile 1988, n. 1031, concernente la determinazione delle persone tenute all’adempimento di un’obbligazione doganale (3), stabiliscono quanto segue:
«Articolo 3
Quando un’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE), n. 2144/87, la persona tenuta all’adempimento di tale obbligazione è quella che ha introdotto irregolarmente la merce nel territorio doganale della Comunità.
Conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, sono egualmente tenute all’adempimento di detta obbligazione, a titolo solidale:
a) le persone che hanno partecipato all’introduzione irregolare della merce nonché quelle che hanno acquistato o detenuto la merce in causa;
b) qualsiasi altra persona la cui responsabilità è coinvolta per l’introduzione irregolare della merce nel territorio doganale della Comunità.
Articolo 4
1. Quando un’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2144/87, la persona tenuta all’adempimento di tale obbligazione è la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale.
Conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, sono egualmente tenute all’adempimento di tale obbligazione, a titolo solidale:
a) le persone che hanno partecipato alla sottrazione della merce al controllo doganale nonché le persone che hanno acquistato o detenuto la merce in questione;
b) qualsiasi altra persona la cui responsabilità è coinvolta per detta sottrazione.
2. È tenuta inoltre all’adempimento dell’obbligazione doganale, a titolo solidale, la persona tenuta all’adempimento degli obblighi derivanti, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla custodia temporanea o dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata».
3. Queste norme sono state abrogate con l’entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (4) (in prosieguo: il «CDC»).
4. Il titolo I del CDC è dedicato alle disposizioni generali; il primo capitolo di detto titolo individua, in particolare, l’ambito di applicazione del CDC e precisa le definizioni di base. L’art. 4 CDC, contenuto in tale capitolo, definisce, ai punti 9 e 12, le seguenti nozioni:
«(…)
9) obbligazione doganale: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (obbligazione doganale all’importazione) o l’importo dei dazi all’esportazione (obbligazione doganale all’esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore a una determinata merce;
(…)
12) debitore doganale: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell’obbligazione doganale;
(…)».
5. Il secondo capitolo del titolo I disciplina, in particolare, i diritti e gli obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale. La prima sezione di tale capitolo, composta dall’art. 5 CDC, regolamenta il diritto di rappresentanza, prevedendo quanto segue:
«1. Alle condizioni previste dall’articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell’articolo 243, paragrafo 2, lettera b) chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.
2. La rappresentanza può essere:
– diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure
– indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.
(…)».
4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.
La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome e per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.
5. L’autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un’altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza».
6. Il titolo VII del CDC disciplina l’obbligazione doganale; il secondo capitolo, in particolare, è dedicato alla nascita di detta obbligazione. Gli artt. 202 e 203 di tale capitolo così recitano:
«Articolo 202
1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione, oppure
b) quando si tratti di merce collocata in zona franca o in deposito franco, alla sua irregolare introduzione in un’altra parte di detto territorio.
Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino.
2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare.
3. Sono debitori:
– la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare;
– le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare, e
– le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquistata o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente.
Articolo 203
1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
– alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.
2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale.
3. I debitori sono:
– la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale,
– le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale,
– le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquistata o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e,
– se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata.
(…)».
7. L’art. 213, che fa parte dello stesso capitolo, stabilisce quanto segue:
«Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell’obbligazione in solido».
8. L’art. 233 del titolo VII, capitolo 4 del CDC, dedicato all’estinzione dell’obbligazione doganale, così dispone:
«Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell’obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale si estingue:
a) con il pagamento dell’importo dei dazi;
b) con lo sgravio dell’importo dei dazi;
(...)».
9. Il capitolo 5 del titolo VII disciplina il rimborso e lo sgravio dei dazi. L’art. 239 CDC, in particolare, prevede che:
«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
– da determinarsi secondo la procedura del comitato;
– dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l’autorità doganale può autorizzare il superamento di tale limite».
10. Il CDC è stato nel frattempo sostituito dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, n. 450, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (5), non applicabile ratione temporis al caso in esame. L’art. 86, n. 4, di detto regolamento, così stabilisce:
«1. Fatto salvo l’articolo 68 e le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:
(…)
b) con lo sgravio dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione, fatto salvo il paragrafo 4;
(…)
4. Quando per l’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l’obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.
(…)».
11. L’art. 878 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il Codice doganale comunitario (6) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione del CDC»), così dispone:
«1. La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione, qui di seguito denominata “domanda di rimborso o di sgravio”, è fatta dalla persona che ha pagato tali dazi o è tenuta a pagarli, oppure dalle persone che le sono succedute nei suoi diritti e obblighi.
La domanda di rimborso o di sgravio può ugualmente essere introdotta dal rappresentante della persona o delle persone di cui al primo comma.
(…)».
12. L’art. 899 del regolamento n. 2454/93 stabilisce che:
«Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell’ambito della procedura prevista dagli articoli da 905 a 909 e quando l’autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio di cui all’articolo 239, paragrafo 2 del codice, constati:
– che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all’una o all’altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell’interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione in oggetto. Per “interessato” s’intende la (le) persona(e) di cui all’articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all’occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all’espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l’espletamento di tali formalità;
– che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all’una o all’altra situazione di cui all’articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi dell’importazione in oggetto».
13. Nella versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione 25 luglio 2003, n. 1335 (7), tale norma prevede quanto segue:
«1. Quando l’autorità doganale di decisione, cui è stata sottoposta la domanda di rimborso o di sgravio di cui all’articolo 239, paragrafo 2, del codice, constati:
– che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all’una o all’altra situazione di cui agli articoli da 900 a 903 e che non vi è stata alcuna manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell’interessato, accorda il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in oggetto;
– che i motivi addotti a sostegno della domanda corrispondono all’una o all’altra situazione di cui all’articolo 904, non accorda il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi dell’importazione o all’esportazione in oggetto.
(…)
3. Ai sensi dell’articolo 239, paragrafo 1, del codice e del presente articolo, per “interessato” si intende la (le) persona(e) di cui all’articolo 878, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, all’occorrenza, ogni altra persona che abbia partecipato all’espletamento delle formalità doganali relative alle merci in oggetto o che abbia dato le istruzioni necessarie per l’espletamento di tali formalità.
(…)».
14. Con il regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (8), è stata aggiunta all’art. 900, paragrafo 1, del regolamento di applicazione del CDC, la lett. o), in base alla quale:
«1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione quando:
(…)
o) l’obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell’articolo 201 del codice e l’interessato possa presentare un certificato d’origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l’immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall’articolo 890».
B – Normativa nazionale
15. L’art. 1208 del Code civil (codice civile francese) stabilisce che «il codebitore solidale perseguito dal creditore può opporre tutte le eccezioni risultanti dalla natura dell’obbligazione e tutte quelle proprie a lui personalmente, nonché quelle comuni a tutti i debitori; egli non può opporre le eccezioni puramente personali di qualcuno degli altri debitori».
III – La controversia che ha dato luogo alla domanda di pronuncia pregiudiziale
A – Fatti e procedimento davanti alle autorità doganali
16. La società Asia Pulp & Paper France (in prosieguo: la «APP») ha affidato alla Rijn Schelde Mondia France (in prosieguo: la «Mondia») l’attività di trasporto e importazione di carta dall’Indonesia. La Mondia è specializzata nella gestione di operazioni di importazione ed esportazione di prodotti forestali (carta, carta di recupero, cellulosa) ed è titolare di un’autorizzazione per la gestione di depositi doganali a Rouen e a Le Havre, sottoposti al regime dei magazzini e aree di custodia temporanea («magasins et aires de dépôt temporaires»). Tali depositi vengono utilizzati per lo stoccaggio temporaneo delle merci cui non sia attribuita una destinazione doganale entro 24 ore dall’entrata nel territorio dell’Unione. La normativa in materia prevede che la merce proveniente da tali magazzini e aree di custodia temporanea possa essere introdotta nel territorio doganale dell’Unione solo se preventivamente dichiarata per l’importazione.
17. La Mondia, a sua volta, incaricava la Société de manutention de produits chimiques et miniers (in prosieguo: la «Maprochim»), operante come agente doganale, di effettuare, seguendo le sue istruzioni, le dichiarazioni di importazione e di versare i dazi previsti.
18. Al loro arrivo in Francia, le merci oggetto della causa principale venivano stoccate dapprima provvisoriamente nei magazzini e nelle aree di custodia temporanea della Mondia. Nel corso dell’anno 2000, le autorità doganali francesi hanno sottoposto a verifica le operazioni di importazione e di esportazione poste in essere dalla Mondia e dalla Maprochim, a Le Havre e a Rouen, nel 1998 e nel 1999. In tale occasione è emerso che la Mondia, in violazione degli artt. 202 e 203 CDC, aveva introdotto una parte delle merci in oggetto nel territorio doganale dell’Unione senza effettuare la dichiarazione, mentre un’altra parte delle merci era stata dichiarata per l’importazione solo dopo essere stata introdotta nell’Unione. Le autorità doganali francesi quantificavano, quindi, i dazi dovuti dalla Mondia e dall’APP in base alle disposizioni succitate e provvedevano a darne loro comunicazione (9).
19. Il 31 ottobre 2000 la Mondia presentava alle autorità doganali francesi domanda di sgravio delle obbligazioni doganali ai sensi dell’art. 239 CDC, in combinato disposto con l’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC, sostenendo che, in caso di regolare dichiarazione, essa avrebbe beneficiato di un trattamento doganale preferenziale e dichiarando di aver agito senza frode o manifesta negligenza.
20. Le autorità doganali francesi, pur non ravvisando alcuna manifesta negligenza in capo alla Mondia, ritenevano di non essere competenti a decidere della questione, che andava, quindi, rimessa alla Commissione. In un secondo momento, tali autorità decidevano, invece, che la domanda rientrava nel loro ambito di competenza e non in quella della Commissione, ma chiedevano comunque a quest’ultima di emettere un parere al riguardo. La Commissione comunicava loro di ritenere che la Mondia avesse agito con negligenza manifesta (10).
21. Le autorità doganali francesi rigettavano quindi le domande di sgravio proposte dalla Mondia ai sensi dell’art. 239 CDC, in combinato disposto con l’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC. Dopo la presentazione di ulteriori informazioni da parte della Mondia, l’amministrazione accoglieva in parte, con decisioni del 6 febbraio e del 3 marzo 2006, le sue domande, concedendole uno sgravio parziale. Le autorità doganali francesi richiedevano, pertanto, alla Mondia solo il pagamento dell’importo dei dazi risultante dallo sgravio.
22. Le autorità doganali francesi continuavano, invece, a esigere dall’APP l’importo integrale e non ridotto dei dazi, non avendo essa presentato alcuna domanda di sgravio.
23. Le autorità doganali francesi contestavano all’agente doganale Maprochim di aver partecipato alla violazione dell’art. 203 CDC compiuta dalla Mondia, avendo essa effettuato tardivamente la dichiarazione doganale per una parte della merce, pur sapendo, o dovendo sapere, che la merce era già stata rimossa dai magazzini e dalle aree di custodia temporanea ed era stata consegnata. Per tale ragione, l’autorità doganale pretendeva dalla Maprochim i dazi corrispondenti.
24. La domanda di sgravio presentata successivamente dalla Maprochim ai sensi dell’art. 236 CDC, in combinato disposto con l’art. 890 del regolamento di applicazione del CDC, veniva rigettata dalle autorità doganali francesi, con la motivazione che le norme citate non troverebbero applicazione nel caso di un’obbligazione doganale sorta ai sensi dell’art. 203 CDC. L’art. 236 CDC si riferirebbe, infatti, soltanto ai dazi all’importazione e all’esportazione il cui importo non sia legalmente dovuto. La presentazione a posteriori dei certificati di origine non farebbe venir meno ex tunc un’obbligazione doganale ex art. 203 CDC, ma potrebbe giustificare soltanto uno sgravio a posteriori ai sensi dell’art. 239 CDC, in combinato disposto con l’art. 890 del regolamento di applicazione del CDC.
B – Procedimenti dinanzi ai giudici nazionali e questione pregiudiziale
25. Le società Mondia, APP e Maprochim hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunal d’instance di Le Havre e al Tribunal d’instance di Rouen; le cause pendenti davanti al primo giudice venivano rimesse al Tribunal d’instance di Rouen per ragioni di connessione. Il 16 novembre 2007, il patrimonio della Maprochim veniva trasferito, in forza di una successione a titolo universale, alla società Port Angot Développement (in prosieguo: la «PAD»), che subentrava così nel procedimento in qualità di successore giuridico della Maprochim.
26. Nella sentenza 11 aprile 2008, il Tribunal d’instance di Rouen dichiarava, tra l’altro, che:
– le autorità doganali francesi avevano correttamente riconosciuto alla Mondia lo sgravio parziale dell’importo dei dazi in base agli artt. 239 CDC e 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC;
– la Mondia non aveva agito, nel presentare la domanda di sgravio, come rappresentante dell’APP ai sensi dell’art. 5 CDC;
– la Mondia andava tuttavia considerata quale rappresentante dell’APP, in conformità al disposto dell’art. 1208 del codice civile francese, poiché ai sensi di tale disposizione il codebitore solidale rappresenta necessariamente gli altri codebitori solidali.
27. Il Tribunal d’instance di Rouen riteneva, quindi, che lo sgravio accordato alla Mondia operasse anche a favore dell’APP e riduceva, di conseguenza, l’importo dei dazi accertati nei confronti di quest’ultima.
28. La succitata sentenza del Tribunal d’instance di Rouen veniva impugnata dinanzi al giudice del rinvio dalle autorità doganali francesi, da un lato, e dalle società Mondia, APP e PAD, dall’altro. Oggetto del contendere è, in particolare, se lo sgravio parziale accordato alla Mondia debba essere riconosciuto anche a favore dell’APP e della PAD.
29. Il 17 ottobre 2008 veniva aperta una procedura fallimentare a carico della PAD e l’avv. Bérel veniva nominato mandatario.
30. Con ordinanza del 28 gennaio 2010, il giudice del rinvio, dopo essersi pronunciato solo su alcuni capi d’impugnazione, sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 213, 233 e 239 del codice doganale comunitario ostino a che un codebitore solidale del debito doganale, che non abbia fruito di una decisione di sgravio del detto debito, possa opporre all’amministrazione incaricata del recupero, al fine di essere dispensato dal pagamento del debito doganale, la decisione di sgravio fondata sull’art. 239 CDC, notificata ad altro codebitore solidale».
IV – Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
31. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte l’8 febbraio 2010.
32. Nel corso del procedimento hanno presentato osservazioni scritte l’APP, l’avv. Bérel per la PAD, il governo francese e la Commissione.
33. All’udienza tenutasi l’11 novembre 2010 hanno partecipato i rappresentanti dell’APP, del governo francese e della Commissione, i quali hanno integrato le loro osservazioni e risposto ai quesiti loro posti.
V – Principali argomenti delle parti
34. La società APP ritiene che le vada riconosciuta la possibilità di avvalersi dello sgravio parziale riconosciuto alla Mondia.
35. Nel formulare la domanda di sgravio, la Mondia avrebbe, infatti, agito per conto dell’APP, tenuto conto del fatto che tale domanda può essere avanzata anche da un rappresentante. È vero che la Mondia non ha dichiarato espressamente di voler proporre la domanda di sgravio anche a nome dell’APP, ma, in un caso come quello in esame, non troverebbe applicazione il principio della pubblicità della rappresentanza, sancito dall’art. 5, n. 4, CDC. Diversamente da quanto accade nel caso della dichiarazione all’importazione, non sussisterebbe, in relazione alla domanda di sgravio, alcuna incertezza circa l’identità del debitore principale dell’obbligazione doganale, essendo già noti i codebitori doganali solidali. La società APP avrebbe, inoltre, un evidente marcato interesse a ottenere lo sgravio.
36. Nell’esaminare la domanda di sgravio presentata dall’impresa incaricata delle operazioni di importazione in forza degli artt. 239, nn. 1 e 2, CDC e 899 del regolamento di applicazione del CDC, le autorità doganali non verificherebbero, inoltre, soltanto i requisiti oggettivi per lo sgravio, bensì anche i requisiti soggettivi in capo a tutti gli operatori economici interessati. Quanto all’APP, questa rispetterebbe senza alcun dubbio i requisiti soggettivi previsti dagli articoli succitati. La giurisprudenza avrebbe chiarito che un’impresa come l’APP, qualora si avvalga dei servizi di un soggetto terzo, come la Mondia, non può invocare la propria inesperienza in materia di formalità doganali, ma risponde invece anche delle azioni poste in essere dal suo rappresentante. Se ne desumerebbe, a contrario, che, nel caso in esame, un’impresa come l’APP può avvalersi del fatto che il suo rappresentante non ha agito con manifesta negligenza. Se la Mondia non ha agito con manifesta negligenza, ciò è tanto più vero per l’APP, trattandosi di un operatore economico con meno esperienza nel settore. Occorrerebbe, da ultimo, considerare che la comunicazione alle autorità doganali è stata effettuata dalla Mondia sulla base delle indicazioni ricevute dall’APP e che a quest’ultima non è stato contestato, nel corso del procedimento, di aver agito con manifesta negligenza.
37. Gli effetti dello sgravio parzialmente accordato alla Mondia si estenderebbero, del resto, anche a favore dell’APP. L’art. 233 CDC prevede, infatti, quattro casi di estinzione dell’obbligazione doganale, tra i quali figura, alla lett. b), lo sgravio. Tale disposizione non stabilisce che gli effetti dello sgravio operino limitatamente a un determinato debitore doganale. L’obbligazione solidale sarebbe regolata dalle norme di diritto interno degli Stati membri; la normativa francese in materia, in particolare l’art. 1208 del codice civile, deporrebbe nel senso dell’estensione degli effetti dello sgravio parziale accordato alla Mondia anche a favore dell’APP. Le autorità doganali non si sarebbero, infatti, limitate a sgravare la Mondia dall’obbligazione doganale. Qualora il regime dell’obbligazione solidale non derivi dal diritto degli Stati membri, bensì dal diritto dell’Unione, si dovrebbe giungere comunque al medesimo risultato, in linea con i principi sanciti dal codice civile francese.
38. L’avv. Bérel, per la PAD, osserva come il pagamento dell’obbligazione doganale da parte di un codebitore solidale comporti, in forza dell’art. 233, n. 1, lett. a), CDC, l’estinzione dell’obbligazione doganale e come questa operi anche a favore degli altri codebitori solidali. Tale conclusione s’imporrebbe anche nel caso di un provvedimento di sgravio accordato a un codebitore solidale in base all’art. 233, n. 1, lett. b), CDC.
39. In mancanza di una disciplina in materia all’interno del diritto dell’Unione, gli effetti dello sgravio nei confronti dei codebitori solidali sarebbero regolati dal diritto nazionale. Alla fattispecie troverebbe così applicazione il codice civile francese, in base al quale lo sgravio accordato alla Mondia opererebbe anche a favore dell’APP e della PAD, codebitori solidali. Tale soluzione si porrebbe anche in linea con il principio di uguaglianza sancito dal diritto dell’Unione.
40. Le autorità doganali francesi avrebbero, infine, attribuito alla decisione sullo sgravio parziale in favore della Mondia un’efficacia anche nei confronti dell’APP e della PAD. Avrebbero, infatti, comunicato all’APP e alla Maprochim che la decisione sui ricorsi da loro proposti sarebbe stata adottata solo dopo aver deciso in merito alla domanda di sgravio della Mondia.
41. Il governo francese nega che l’APP e la PAD, o la Maprochim, possano avvalersi dello sgravio parziale accordato alla Mondia, dovendosi interpretare l’art. 239 CDC in modo restrittivo. Il n. 2 di tale norma stabilisce che la domanda di sgravio deve essere proposta entro un determinato termine. La Mondia, in effetti, avrebbe presentato tempestivamente una richiesta in tal senso, senza però dichiarare di agire anche per conto dell’APP e della Maprochim. La Mondia non avrebbe, quindi, presentato domanda di sgravio in qualità di rappresentante di tali due società.
42. L’art. 239 CDC prevedrebbe che lo sgravio possa essere accordato solo qualora il richiedente non abbia agito con frode o manifesta negligenza. La valutazione circa la sussistenza di manifesta negligenza dipenderebbe, in particolare, dalla complessità delle norme il cui inadempimento ha dato origine all’obbligazione doganale, nonché dall’esperienza professionale e dalla diligenza dell’operatore economico. Le autorità doganali sarebbero tenute a esaminare la situazione individuale e la condotta tenuta da ciascuno degli operatori coinvolti. Una decisione assunta in base all’art. 239 CDC non potrebbe, pertanto, essere estesa automaticamente anche ad altri debitori doganali chiamati a rispondere in via solidale.
43. L’automatica estensione degli effetti di uno sgravio a favore degli altri codebitori non sarebbe, da ultimo, compatibile con l’obiettivo di preservare le risorse proprie dell’Unione.
44. La Commissione ritiene che lo sgravio parziale dell’obbligazione doganale accordato a un codebitore in conformità all’art. 239 CDC non operi a favore degli altri codebitori.
45. Dai punti 9 e 12 dell’art. 4 CDC emergerebbe che l’obbligazione doganale consiste in un rapporto tra un’autorità doganale e una persona e non tra un’autorità doganale e una transazione.
46. Nell’ottica di preservare le risorse proprie dell’Unione, le fattispecie indicate nell’art. 233 CDC ai fini dello sgravio dell’obbligazione doganale andrebbero interpretate in maniera restrittiva. Tale disposizione non potrebbe pertanto essere interpretata nel senso di attribuire allo sgravio efficacia assoluta nei confronti di tutti i codebitori solidali. Il tenore dell’art. 239 CDC farebbe ritenere, piuttosto, che lo sgravio abbia un’efficacia solo relativa. In base a tale norma, infatti, lo sgravio non presupporrebbe soltanto la sussistenza di una determinata situazione oggettiva, ma anche, dal punto di vista soggettivo, l’assenza di frode e di manifesta negligenza in capo allo specifico richiedente. Ne conseguirebbe che uno sgravio concesso in base all’art. 239 CDC può valere solo per detto richiedente. Una simile conclusione si porrebbe, altresì, in linea con la volontà del legislatore dell’Unione, che, prevedendo una responsabilità solidale, ha voluto ridurre i rischi connessi alla riscossione dell’obbligazione doganale.
47. In base al sistema introdotto dal CDC ciascuno dei debitori doganali avrebbe quindi l’onere di presentare domanda di sgravio ai sensi dell’art. 239 CDC. Vero è che uno dei codebitori potrebbe formulare tale domanda come rappresentante di un altro debitore; la disciplina della rappresentanza in materia di diritto doganale si evincerebbe però non dalle disposizioni di diritto interno, bensì dall’art. 5 CDC. Nel caso in esame, non ricorrerebbero tuttavia le condizioni stabilite in quest’ultima disposizione, in quanto la Mondia, nel presentare la propria domanda di sgravio, non avrebbe agito in qualità di rappresentante dell’APP o della Maprochim. Peraltro, nella propria istanza, la Mondia non avrebbe fornito alcun elemento utile a valutare la condotta dell’APP, rendendo così impossibile una verifica circa un’eventuale manifesta negligenza da parte di quest’ultima.
VI – Analisi giuridica
48. Nel caso in esame, tre sono gli operatori economici solidalmente obbligati all’adempimento dell’obbligazione doganale, ovvero la Mondia, l’APP e la Maprochim, quest’ultima quale dante causa della PAD. Uno dei codebitori solidali, la Mondia, ha ottenuto uno sgravio parziale dell’importo dei dazi ai sensi dell’art. 239 CDC, in combinato disposto con l’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC.
49. Il giudice del rinvio è chiamato a decidere in merito agli appelli proposti avverso la sentenza con cui è stata riconosciuta efficacia, anche nei confronti del debitore solidale APP, allo sgravio parziale accordato alla Mondia. Il giudice di primo grado ha motivato tale decisione sulla base dell’art. 1208 del codice civile francese, in forza del quale il codebitore solidale può opporre al creditore dell’obbligazione solidale tutte le eccezioni e le obiezioni risultanti, in particolare, dalla natura dell’obbligazione o che siano comuni a tutti i debitori solidali. Il giudice del rinvio ha sollevato dubbi circa la compatibilità di un tale modus operandi con gli artt. 213, 233 e 239 CDC.
50. Al centro del presente procedimento pregiudiziale si pone, quindi, la questione se gli artt. 213, 233 e 239 CDC ostino all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale in base alle quali lo sgravio parziale concesso nei confronti del codebitore solidale Mondia opera anche a favore degli altri codebitori solidali, con corrispondente riduzione, per questi ultimi, dell’importo dei dazi (B). Prima di esaminare questo aspetto, vorrei anzitutto illustrare brevemente le ragioni che impediscono di considerare la Mondia, nel caso in esame, quale rappresentante dell’APP o della Maprochim ovvero PAD (A).
A – Mancanza di rappresentanza ai sensi dell’art. 5 CDC
51. Il giudice del rinvio ha dichiarato che la Mondia non può essere considerata un rappresentante ai sensi dell’art. 5 CDC, avendo detta società presentato la domanda di sgravio dell’obbligazione doganale solo in nome proprio e non anche a nome dell’APP e della Maprochim. Il principio di pubblicità, sancito dall’art. 5, n. 4, CDC, impedirebbe, nel caso in esame, di presumere una rappresentanza.
52. Nell’ambito del presente procedimento pregiudiziale, l’APP ha sostenuto l’inapplicabilità del principio di pubblicità di cui all’art. 5, n. 4, CDC alla domanda di sgravio, o, in alternativa, ha affermato che la Mondia ha presentato tale istanza, per facta concludentia, anche a nome dell’APP; ritengo che le deduzioni della Mondia, su questo punto, esorbitino dall’ambito della questione pregiudiziale. Nel procedimento pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la definizione dell’oggetto della questione pregiudiziale è rimessa unicamente al giudice del rinvio ed è così sottratta alla disponibilità delle parti (11). Poiché il giudice del rinvio non ha formulato alcuna questione pregiudiziale in relazione all’art. 5 CDC, soltanto ad abundantiam vorrei chiarire qui di seguito che giustamente egli ha negato che ricorra un caso di rappresentanza quale disciplinato da tale disposizione.
53. La rappresentanza nell’ambito dei procedimenti di diritto doganale è disciplinata dall’art. 5 CDC, che prevede, al n. 1, che chiunque possa farsi rappresentare davanti all’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. La rappresentanza può essere diretta quando, ai sensi dell’art. 5, n. 2, primo comma, primo trattino, CDC, il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi. La rappresentanza può essere anche indiretta, qualora, ai sensi dell’art. 5, n. 2, primo comma, secondo trattino, CDC, il rappresentante agisca a nome proprio, ma per conto di terzi. L’art. 878 del regolamento di applicazione del CDC chiarisce che il debitore doganale può ricorrere a un rappresentante anche per introdurre la domanda di sgravio.
54. Ai fini della validità della rappresentanza nell’ambito di un procedimento doganale devono tuttavia ricorrere le condizioni stabilite dall’art. 5 CDC, tra le quali rientra, in particolare, il rispetto del principio di pubblicità ai sensi dell’art. 5, n. 4, primo comma, CDC, in virtù del quale il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata e precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta. L’art. 5, n. 4, secondo comma, CDC chiarisce che, in mancanza di una siffatta dichiarazione, il rappresentante è considerato agire a suo nome e per proprio conto.
55. A tale riguardo, il giudice del rinvio ha anzitutto accertato che la Mondia ha presentato la domanda di sgravio esplicitamente solo a suo nome. Il fatto poi, come osservato dalla Mondia, che la merce fosse stata dichiarata per l’importazione a nome dell’APP, non comporta, di per sé, che la prima abbia agito in modo concludente anche a nome della seconda. Non era stata fornita, inoltre, alcuna indicazione utile circa la natura, diretta o indiretta, della rappresentanza. Il giudice del rinvio pertanto concludeva nel senso che la Mondia non avesse presentato le domande di rimborso in qualità di rappresentante dell’APP.
56. Le obiezioni mosse dall’APP a tali constatazioni non appaiono convincenti.
57. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dall’APP, il principio di pubblicità sancito dall’art. 5, n. 4, CDC, si applica anche alla domanda di sgravio. Come correttamente osservato dal giudice del rinvio, il principio di pubblicità sancito dall’art. 5, n. 4, CDC, trova applicazione generale e, quindi, anche con riguardo alla domanda di sgravio (12). Tali tesi trova conferma nella collocazione sistematica della disposizione all’inizio del codice doganale, nel titolo del capitolo in cui è inserita, «Disposizioni generali diverse (…)», e, non da ultimo, nel tenore letterale della disposizione stessa.
58. In secondo luogo, in un caso come quello in esame, non è neppure possibile presumere che la Mondia abbia agito in maniera concludente a nome dell’APP. Come correttamente osservato dal giudice del rinvio, il solo fatto che l’APP abbia incaricato la Mondia di effettuare le dichiarazioni per l’importazione della merce in oggetto non comporta necessariamente che quest’ultima intendesse agire a nome dell’APP anche in occasione della presentazione delle sue domande di sgravio ai sensi dell’art. 239 CDC, in combinato disposto con l’art. 900 del regolamento di applicazione del CDC. Una domanda di sgravio può essere accolta, infatti, soltanto qualora il richiedente non abbia compiuto alcuna manovra fraudolenta o agito con manifesta negligenza. Ai fini di provare il ricorrere di questa condizione soggettiva, non necessariamente gli interessi dell’operatore che ha effettivamente importato la merce e quelli dell’operatore a nome del quale la merce è stata importata, o avrebbe dovuto essere importata, coincidono. Si può senz’altro ipotizzare il caso di un rappresentante che, per giustificare il proprio operato, cerchi di addebitare al mandante la responsabilità per l’infrazione doganale. Le autorità doganali non possono pertanto dedurre che un operatore, per il mero fatto di aver dichiarato all’importazione merci a nome di terzi, intenda necessariamente proporre anche la domanda di sgravio a nome di tali soggetti.
59. Correttamente il giudice del rinvio ha, quindi, dichiarato che la Mondia, diversamente da questo sostenuto dall’APP, non ha presentato la domanda di sgravio in qualità di rappresentante ai sensi dell’art. 5 CDC.
B – Sull’efficacia nei confronti degli altri codebitori solidali di uno sgravio parziale accordato ai sensi dell’art. 239, n. 1, CDC, in combinato disposto con l’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC
60. Il giudice del rinvio è stato chiamato a decidere sugli appelli proposti avverso una sentenza che, dopo aver accertato che la Mondia non aveva agito, nel presentare la sua domanda di sgravio, quale rappresentante dell’APP ai sensi dell’art. 5 CDC, riconosceva però che la Mondia, in quanto debitore doganale solidale, necessariamente rappresentava anche l’APP, altro codebitore solidale, in conformità del disposto dell’art. 1208 del codice civile francese.
61. A tale riguardo, occorre in primis osservare che le condizioni per un’efficace rappresentanza nell’ambito di un procedimento doganale sono stabilite nell’art. 5 CDC. Questa disposizione, per la sua natura di regolamento, prevale, ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE, sul diritto nazionale, cosicché non è possibile ricorrere a una norma di diritto interno, quale l’art. 1208 del codice civile francese, per sostenere, in contrasto con l’art. 5 CDC, l’efficacia della rappresentanza in un procedimento doganale.
62. Nel caso in esame non si discute peraltro, in senso stretto, di rappresentanza. La questione è piuttosto se uno sgravio parziale dell’obbligazione doganale nei confronti di un codebitore solidale come la Mondia operi anche a favore dell’APP e della Maprochim, quali codebitori solidali. I possibili effetti di uno sgravio nei confronti degli altri codebitori non sono disciplinati nell’art. 5 CDC.
63. Occorre quindi, di seguito, chiarire anzitutto se la risposta a tale quesito vada ricercata nel diritto dell’Unione o nella legislazione degli Stati membri.
1. Il diritto applicabile
64. Qualora per una medesima obbligazione doganale esistano più debitori, l’art. 213 CDC prevede che essi siano tenuti al pagamento dell’obbligazione in solido. Il CDC non contiene altre norme volte a disciplinare espressamente il regime delle obbligazioni solidali.
65. Si pone, quindi, la questione se al riguardo trovi applicazione il diritto degli Stati membri. A tale conclusione si può giungere solo in presenza di un riferimento espresso al diritto nazionale o qualora dalle pertinenti norme di diritto dell’Unione si evinca che il legislatore dell’Unione ha inteso rimettere la disciplina di tale aspetto agli Stati membri (13).
66. Il CDC non contiene, in questa parte, alcun riferimento espresso alle normative nazionali e non rimanda neppure alle «disposizioni in vigore», locuzione questa che, alla luce del disposto dell’art. 4, punto 23, CDC, andrebbe interpretata, in mancanza di una specifica disciplina a livello di diritto dell’Unione, come un rimando al diritto nazionale. Una lettura dell’art. 213 CDC che tenga conto della sua genesi storica, operando, quindi, un confronto tra tale norma e le disposizioni che l’hanno preceduta, depone in senso sfavorevole a un ampio rimando al diritto nazionale. Gli artt. 3 e 4 del regolamento n. 1031/88, vigenti prima dell’entrata in vigore del CDC, prevedevano, infatti, espressamente che l’obbligazione solidale dei debitori doganali fosse regolata «conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri». L’art. 213 CDC invece non contiene più un simile rinvio al diritto degli Stati membri. Non si può pertanto considerare che venga operato un rimando in generale al diritto degli Stati membri.
67. Ne consegue, quindi, che, con riguardo alle particolarità del regime dell’obbligazione solidale, occorre anzitutto verificare se il diritto dell’Unione contenga indicazioni in materia. In caso contrario, trova applicazione, in via complementare, il diritto degli Stati membri.
68. Nel caso in esame si tratta quindi di accertare, in primo luogo, se dal CDC possano desumersi indicazioni in relazione agli effetti, a favore degli altri codebitori solidali, di uno sgravio parziale dell’importo dei dazi concesso a un solo codebitore solidale in conformità all’art. 239 CDC, in combinato disposto con l’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC.
2. Le indicazioni del CDC
69. A tale riguardo, occorre anzitutto evidenziare che la presente questione riguarda unicamente il rapporto tra l’APP e la PAD, da un lato, e le autorità doganali francesi, dall’altro. Essa inerisce, quindi, solo al rapporto tra debitori doganali e autorità doganali e non, invece, al rapporto tra i singoli debitori doganali. Questa distinzione mi sembra importante, poiché il regime giuridico del rapporto tra autorità doganali e debitori doganali ha effetti diretti sui dazi e, quindi, sulle risorse proprie dell’Unione. Vi sono elementi che inducono a ritenere che la soluzione a questioni che riguardano direttamente l’estinzione dell’obbligazione doganale nei confronti delle autorità doganali e, quindi, le risorse proprie dell’Unione, trovi una disciplina unitaria nel CDC. Il regime giuridico dei rapporti interni tra i singoli codebitori solidali e, in particolare, la misura in cui ciascuno risponde in definitiva dell’obbligazione doganale, non ha invece alcun effetto diretto sulle risorse proprie. Sul punto sembra pertanto esserci, allo stato attuale del diritto dell’Unione, decisamente più spazio per il ricorso alle discipline nazionali.
70. L’APP e la Maprochim fondano la loro tesi secondo cui lo sgravio accordato alla Mondia opererebbe anche a loro favore anzitutto sul tenore letterale dell’art. 233, n. 1, lett. b), CDC, laddove stabilisce che l’obbligazione doganale si estingue con lo sgravio dell’importo dei dazi. Qualora si consideri unicamente la lettera della disposizione, questa potrebbe essere effettivamente interpretata nel senso che lo sgravio accordato a uno dei codebitori solidali comporti l’estinzione dell’obbligazione doganale nei confronti di tutti i codebitori.
71. Esse si richiamano poi al collegamento sistematico tra le lett. a) e b) dell’art. 233, n. 1, CDC. L’art. 233, n. 1, lett. a), CDC, indica, quale ulteriore causa di estinzione dell’obbligazione, il pagamento dell’importo dei dazi da parte di uno dei codebitori solidali. In quest’ultimo caso è evidente che il pagamento libera non soltanto il debitore che lo ha effettuato, ma anche gli altri debitori solidali. D’altro canto, caratteristica precipua dell’obbligazione solidale è che il creditore possa pretendere il pagamento del debito da ciascuno dei codebitori, ma una volta soltanto (14). Sulla base della scelta lessicale operata nell’art. 233, n. 1, CDC, ovvero il ricorso al termine estinzione con riferimento sia all’adempimento dell’obbligazione, sia al suo sgravio, si potrebbe quindi sostenere che non solo l’adempimento ai sensi della lett. a), ma anche lo sgravio dell’importo dei dazi ai sensi della lett. b), comporti l’estinzione dell’obbligazione doganale per tutti i codebitori solidali.
72. Una simile interpretazione dell’art. 233, n. 1, lett. b), CDC, sostenuta peraltro anche da parte della dottrina (15), non sarebbe però conciliabile con gli obiettivi perseguiti dagli artt. 202, 203, 213, 233 e 239 CDC e contrasterebbe il loro effetto utile.
73. Occorre considerare anzitutto che, in forza degli artt. 202, n. 3, e 203, n. 3, CDC, dell’obbligazione doganale non risponde soltanto colui che ha compiuto l’infrazione doganale (ai sensi, rispettivamente, del primo trattino), bensì anche colui che ha partecipato all’infrazione (ai sensi, rispettivamente, del secondo trattino), nonché altri operatori economici (v. gli altri trattini dei rispettivi paragrafi). La solidarietà passiva è volta a ridurre i rischi di irrecuperabilità del debito doganale nei casi in cui non sia stata effettuata una regolare dichiarazione. La norma va letta tenendo presente, in particolare, che i dazi rientrano tra le risorse proprie dell’Unione e costituiscono così parte integrante del suo bilancio. Nell’interpretare gli artt. 233, n. 1, lett. b), e 239 CDC occorre, quindi, aver riguardo anche alla necessità di preservare le risorse proprie dell’Unione. Un simile obiettivo non può essere messo a rischio prevedendo nuove cause di estinzione dell’obbligazione doganale (16).
74. Nel caso in esame, si deve inoltre considerare che lo sgravio è stato concesso alla Mondia in conformità agli artt. 239 CDC e 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC. Quest’ultima disposizione disciplina, in particolare, i casi in cui la merce non è stata regolarmente dichiarata prima dell’importazione e l’obbligazione doganale è sorta, in forza degli artt. 202 e 203 CDC, quale conseguenza di tale infrazione. In tale caso, all’atto della determinazione dell’obbligazione doganale, non viene presa in considerazione la possibilità di un trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale. Per i casi in cui le merci, se fossero state regolarmente dichiarate, avrebbero potuto godere di tali benefici, l’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC prevede, tuttavia, per motivi di equità, la possibilità di concedere, in un secondo momento, lo sgravio. Un simile provvedimento per ragioni di equità presuppone tuttavia non soltanto che le merci, se dichiarate, avrebbero potuto beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, bensì anche, dal punto di visto soggettivo, che il richiedente non abbia compiuto alcuna manovra fraudolenta e non abbia agito con manifesta negligenza.
75. Un’interpretazione dell’art. 233, n. 1, lett. b), CDC, nel senso di attribuire allo sgravio parziale accordato alla Mondia in forza dell’art. 239 CDC, in combinato disposto con l’art. 900 del regolamento di applicazione del CDC, immediata efficacia anche a favore dei suoi codebitori, l’APP e la Maprochim (ovvero la PAD), non terrebbe adeguatamente conto delle finalità citate. Non è dato comprendere, infatti, da un lato, perché l’Unione dovrebbe, nel caso in esame, rinunciare a risorse proprie in virtù di uno sgravio riconosciuto, sì, alla Mondia, ma che non necessariamente sarebbe giustificato anche nei confronti degli altri codebitori solidali. In forza del succitato (17) principio della solidarietà passiva, le autorità doganali sono piuttosto tenute, in un caso simile, a procedere nei confronti degli altri debitori solidali, qualora non sia stato concesso loro uno sgravio dell’importo del dazio (18). D’altro canto, non sembrerebbe corretto, anche per ragioni di equità, che un debitore, che potrebbe aver compiuto manovre fraudolente o agito con manifesta negligenza, possa godere di uno sgravio solo in virtù del fatto che egli risponde a titolo di codebitore solidale e che è stato accordato uno sgravio a un altro codebitore solidale alla luce della condotta da quest’ultimo tenuta (19).
76. Un’interpretazione che limiti l’efficacia dello sgravio concesso ai sensi dell’art. 239 CDC, in combinato disposto con l’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC, solo a favore del richiedente in possesso dei requisiti posti da tali disposizioni, tiene conto anche del principio secondo il quale lo sgravio costituisce un’eccezione rispetto al normale regime delle importazioni ed esportazioni e, di conseguenza, le disposizioni che lo prevedono devono essere interpretate restrittivamente (20).
77. Neanche il tenore letterale dell’art. 233, n. 1, lett. b) CDC osta a una siffatta interpretazione. Questa disposizione può, infatti, essere letta nel senso che disciplina unicamente il rapporto tra il singolo debitore e le autorità doganali. Nel prevedere che l’obbligazione doganale si estingue con lo sgravio, l’art. 233, n. 1, lett. b), CDC, con riferimento al caso di specie, si applica unicamente al rapporto tra la Mondia e le autorità doganali e non invece al rapporto tra queste ultime, da un lato, e l’APP e la Maprochim, o la PAD, dall’altro.
78. Occorre infine osservare, a tale riguardo, che questa interpretazione si pone in linea con la disciplina attuale, contenuta nell’art. 86, n. 4, del Codice doganale aggiornato, che prevede che lo sgravio operi solo nei confronti del singolo debitore solidale. Sebbene tale disposizione non trovi applicazione ratione temporis al caso in esame, tuttavia dall’iter legislativo che ha portato all’adozione del Codice doganale aggiornato non emergono elementi tali da far ritenere che il legislatore dell’Unione intendesse, in relazione a detto specifico aspetto, modificare la normativa preesistente. Le disposizioni dell’art. 86, n. 4, del Codice doganale aggiornato confermano, quindi, che la disciplina in materia va interpretata nel senso che lo sgravio concesso ai sensi dell’art. 239 CDC, in combinato disposto con l’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC, opera unicamente a favore del singolo richiedente.
3. Ulteriori argomenti dell’APP e della PAD
79. Gli ulteriori argomenti addotti dall’APP e dalla PAD secondo i quali lo sgravio parziale concesso alla Mondia dovrebbe operare anche a loro favore, non appaiono convincenti.
80. L’APP sostiene, in primo luogo, di potersi avvalere dello sgravio concesso alla Mondia, poiché le autorità doganali francesi, nell’esaminare la domanda di sgravio proposta da quest’ultima, avrebbero verificato, o avrebbero dovuto verificare, incidentalmente, anche la mancanza, da parte sua, di manovre fraudolente e di manifesta negligenza.
81. Tale argomento non è convincente.
82. Innanzitutto occorre osservare che lo sgravio in forza degli artt. 239 CDC e 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC, viene concesso unicamente sulla base di una domanda proposta da un debitore doganale (21), che deve essere presentata entro un determinato termine, generalmente pari a dodici mesi dalla data della comunicazione dei dazi al debitore. Come osservato dal giudice del rinvio, né l’APP ha formulato in proprio tempestiva domanda di sgravio ai sensi degli artt. 239 CDC e 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC, né la Mondia ha presentato domanda di sgravio quale rappresentante dell’APP.
83. Reputo peraltro scorretta la premessa stessa da cui muove l’APP, ovvero che le autorità doganali francesi, nel valutare la domanda della Mondia, implicitamente avrebbero esaminato, o avrebbero dovuto esaminare, anche la condotta dell’APP. Le autorità doganali chiamate a decidere in merito ad una richiesta di sgravio ai sensi dell’art. 239 CDC, in combinato disposto con l’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC, sono tenute a valutare essenzialmente la ricorrenza delle condizioni soggettive prescritte da tali disposizioni soltanto in relazione al singolo richiedente. Vero è che un operatore economico che si faccia rappresentare da un agente in dogana nelle sue pratiche di importazione risponde anche della condotta manifestamente negligente del rappresentante (22). Ciò è ovvio, in quanto il rappresentato risponde delle azioni del rappresentante come fossero proprie; in un caso simile la domanda di sgravio proposta dal rappresentato potrebbe imporre una valutazione incidentale anche della condotta tenuta dal rappresentante. Tuttavia, da ciò non si può desumere, come sostenuto dall’APP, che, nel caso opposto, ovvero qualora sia il rappresentante a presentare domanda di sgravio, occorra anche valutare incidentalmente se il rappresentato abbia compiuto manovre fraudolente o operato con manifesta negligenza. Il rappresentato non agisce, infatti, a nome del rappresentante, cosicché il rappresentante, in sede di valutazione della propria condotta, non è chiamato a rispondere necessariamente della condotta tenuta dal rappresentato.
84. L’APP tenta, in secondo luogo, di motivare l’estensione anche a suo favore degli effetti dello sgravio concesso alla Mondia sulla base dell’art. 899 del regolamento di applicazione del CDC. Da tale disposizione si evincerebbe, a suo dire, che, in un caso come quello in esame, a seguito della domanda di sgravio della Mondia, si sarebbe dovuto verificare anche un eventuale sgravio dell’obbligazione doganale a favore dell’APP. Quest’ultima fonda tale convinzione sul tenore letterale della norma, che prevedrebbe l’esame della condotta di tutti gli interessati.
85. Neppure questo argomento può essere accolto. Dall’art. 899 del regolamento di applicazione del CDC non si può desumere che la presentazione della domanda di sgravio da parte di uno dei debitori comporti, per le autorità doganali, l’obbligo di esaminare, in relazione a tutti gli altri codebitori solidali, se vi siano state manovre fraudolente o manifesta negligenza.
86. Una simile interpretazione non si pone neppure in linea con il tenore letterale dell’art. 899 del regolamento di applicazione del CDC. La disposizione si riferisce, infatti, unicamente «all’interessato», al singolare, e non «agli interessati», al plurale. È evidente pertanto che si è voluto indicare unicamente il singolo richiedente.
87. L’argomento dedotto dall’APP contrasta altresì con la disciplina contenuta nell’art. 899 del regolamento di applicazione del CDC, in forza della quale le autorità doganali sono chiamate a decidere sulla domanda sulla base dei motivi addotti a sostegno della stessa. Come già esposto (23), gli interessi dei singoli debitori solidali in sede di presentazione della domanda di sgravio possono contrastare tra di loro. Non si può pertanto partire dal presupposto che il richiedente, nella propria domanda, esponga necessariamente anche argomenti che possono deporre a favore degli altri interessati.
88. L’avv. Berél, per la PAD, osserva, in terzo luogo, che la decisione delle autorità doganali francesi in merito allo sgravio parziale a favore della Mondia riguarderebbe anche la Maprochim. Le autorità doganali francesi avrebbero, infatti, comunicato all’APP e alla Maprochim che sarebbe stata adottata una decisione in merito ai ricorsi da loro proposti solo dopo l’adozione della decisione sulla domanda di sgravio della Mondia.
89. Sul punto, è sufficiente osservare come, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, non sia compito della Corte di giustizia, bensì del giudice nazionale, accertare il contenuto di una decisione delle autorità di uno Stato membro. La Corte di giustizia si basa, essenzialmente, sulle constatazioni del giudice del rinvio (24). Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio ha interpretato la decisione delle autorità doganali come volta unicamente a sgravare in parte l’obbligazione della Mondia.
C – Sintesi
90. Alla luce di quanto precede, dagli artt. 213, 233 e 239 CDC emerge che una decisione delle autorità doganali in merito ad uno sgravio parziale ai sensi degli artt. 239 CDC e 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione del CDC, resa a favore di un codebitore solidale, non opera automaticamente a favore degli altri codebitori solidali chiamati a rispondere dell’obbligazione doganale. Tali disposizioni ostano quindi all’applicazione di una disciplina nazionale che preveda un simile effetto.
VII – Conclusione
91. Sulla base delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
Gli artt. 213, 233 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, vanno interpretati nel senso che, in un caso come quello in esame, è escluso che un codebitore solidale, che non abbia fruito di una decisione di sgravio, possa avvalersi, per sottrarsi all’adempimento dell’obbligazione doganale, della decisione di sgravio adottata a favore di un altro codebitore solidale ai sensi dell’art. 239 del regolamento citato, in combinato disposto con l’art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
1 – Lingua originale: il tedesco; lingua del procedimento: il francese.
2 – In conformità delle denominazioni utilizzate nel TUE e nel TFUE, l’espressione «diritto dell’Unione» viene qui impiegata come nozione globale comprendente il diritto comunitario e il diritto dell’Unione. In prosieguo, laddove assumeranno rilievo singole norme di diritto primario, verranno indicate le disposizioni pertinenti ratione temporis.
3 – GU L 102, pag. 5.
4 – GU L 302, pag. 1.
5 – GU L 145, pag. 1.
6 – GU L 253, pag. 1.
7 – GU L 187, pag. 16.
8 – GU L 346, pag. 1.
9 – L’ingiunzione emessa nei confronti dell’APP e della Maprochim si riferiva anche ad altri tributi (tasse, ecc.) che però non rilevano ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame.
10 – Per maggiori dettagli in merito al procedimento davanti alle autorità nazionali e alla Commissione, si rimanda all’ordinanza del Tribunale 25 gennaio 2007, causa T‑55/05, Rijn Schelde Mondia France/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
11 – V., in tal senso, sentenze 27 marzo 1963, cause riunite da 28/62 a 30/62, Da Costa e a. (Racc. pag. 59, in particolare pag. 76); 1° marzo 1973, causa 62/72, Bollmann (Racc. pag. 269, punto 4); 10 luglio 1997, causa C‑261/95, Palmisani (Racc. pag. I‑4025, punto 31), e 12 febbraio 2008, causa C‑2/06, Kempter (Racc. pag. I‑411, punti 41 e 42).
12 – V. anche K. Reiche, in P. Witte, Zollkodex, Beck, 4ª ed. 2006, art. 5, paragrafo 5.
13 – Sentenze 18 dicembre 2007, causa C‑314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (Racc. pag. I‑12273, punto 21); 22 maggio 2003, causa C‑103/01, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑5369, punto 33); 2 aprile 1998, causa C‑296/95, EMU Tabac e a. (Racc. pag. I‑1605, punto 30), e 17 giugno 2010, C‑75/09, Agra (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 32 e segg.).
14 – K. Reiche, in P. Witte (già cit. alla nota 12), art. 233, paragrafo 12.
15 – V. R. Henke/W. Huchatz, Das neue Abgabenverwaltungsrecht für Ein- und Ausfuhrabgaben, Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern, 1996, pagg. 226 e segg. e pag. 231.
16 – Sentenze 14 novembre 2002, causa C‑112/01, SPKR (Racc. pag. I‑10655, punto 31); 2 aprile 2009, causa C‑459/07, Elshani (Racc. pag. I‑2759, punto 31), e 29 aprile 2010, causa C‑230/08, Dansk Transport og Logistik (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51).
17 – V. paragrafo 73 delle presenti conclusioni.
18 – P. Witte (già cit. alla nota 14), art. 233, paragrafo 12.
19 – In tal senso, anche P. Witte (già cit. alla nota 14), art. 213, n. 11, e art. 233, n. 12. L’autore osserva che lo sgravio dell’obbligazione doganale concesso a un codebitore solidale appare necessario per ragioni di equità e che, in tal modo, si recupera ciò che non era possibile ottenere nell’ambito del potere discrezionale.
20 – Sentenze 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl & Söhlke (Racc. pag. I‑7877, punto 52), e 13 marzo 2003, causa C‑156/00, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑2527, punto 91).
21 – Altre norme in materia di sgravio prevedono invece che esso venga preso in considerazione d’ufficio, v. art. 236, n. 2, terzo comma, CDC.
22 – Sentenza della Corte 20 novembre 2008, causa C‑38/07 P, Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading/Commissione (Racc. pag. I‑8599, punti 53 e 54).
23 – Paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
24 – V. sentenze 2 ottobre 2008, causa C‑360/06, Heinrich Bauer Verlag (Racc. pag. I‑7333, punto 15), e 29 aprile 2004, cause riunite C‑482/01 e C‑493/01, Orfanopoulos e Oliveri (Racc. pag. I‑5257, punto 42).