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Document 62010CA0351

    Causa C-351/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Zollamt Linz Wels/Laki DOOEL (Codice doganale comunitario — Regolamento d’applicazione del codice doganale — Artt. 555, n. 1, lett. c) e 558, n. 1 — Veicolo entrato nel territorio doganale in regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione — Veicolo utilizzato per il traffico interno — Utilizzo irregolare — Nascita dell’obbligazione doganale — Autorità nazionali competenti a riscuotere i dazi doganali)

    GU C 226 del 30.7.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 226/7


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Zollamt Linz Wels/Laki DOOEL

    (Causa C-351/10) (1)

    (Codice doganale comunitario - Regolamento d’applicazione del codice doganale - Artt. 555, n. 1, lett. c) e 558, n. 1 - Veicolo entrato nel territorio doganale in regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione - Veicolo utilizzato per il traffico interno - Utilizzo irregolare - Nascita dell’obbligazione doganale - Autorità nazionali competenti a riscuotere i dazi doganali)

    2011/C 226/12

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Zollamt Linz Wels

    Convenuta: Laki DOOEL

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 204, n. 1, lett. a) e 215 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), degli artt. 555, n. 1, lett. c), e 558, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), nonché dell'art. 61 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Trasporto di merci per via stradale nell'Unione europea — Utilizzo di un veicolo non autorizzato nello Stato membro verso il quale sono istradate le merci — Luogo in cui sorge il debito doganale — Competenza dello Stato membro d'origine o dello Stato membro di destinazione

    Dispositivo

    Gli artt. 555, n. 1, e 558, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001 n. 993, devono essere interpretati nel senso che l’irregolarità nell’utilizzo di un veicolo importato nell’Unione europea in regime di esonero totale dai dazi doganali e usato nel traffico interno si deve considerare compiuta al momento dell’attraversamento della frontiera dello Stato membro nel quale il veicolo circola in violazione delle disposizioni nazionali in materia di trasporti, vale a dire in mancanza d’autorizzazione a scaricare nello Stato membro di scarico, e sono competenti a riscuotere detti dazi le autorità di tale Stato.


    (1)  GU C 274 del 9.10.2010.


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