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Document 62010CA0257

    Causa C-257/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta förvaltningsdomstolen (già Regeringsrätten) — Svezia] — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström [Lavoratori migranti — Previdenza sociale — Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività professionale in Svizzera — Ritorno al suo paese d’origine]

    GU C 39 del 11.2.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/4


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta förvaltningsdomstolen (già Regeringsrätten) — Svezia] — Försäkringskassan/Elisabeth Bergström

    (Causa C-257/10) (1)

    (Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività professionale in Svizzera - Ritorno al suo paese d’origine)

    (2012/C 39/05)

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Högsta förvaltningsdomstolen (già Regeringsrätten)

    Parti

    Ricorrente: Försäkringskassan

    Convenuta: Elisabeth Bergström

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta förvaltningsdomstolen (già Regeringsrätten) — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, e 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427(GU L 331, pag. 1), nonché dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (GU L 114, pag. 6) — Diritto all’assegno parentale (föräldrapenning) — Normativa nazionale che subordina il diritto ad un assegno familiare per un importo più elevato dell’importo garantito al compimento di un determinato periodo di affiliazione ad un regime di assicurazione malattia — Importo dell’assegno familiare determinato in funzione dei redditi provenienti da un’attività lavorativa svolta in tale Stato membro — Persona che risiede in uno Stato membro (Svezia), ma che ha compiuto la totalità del periodo di riferimento usato per la determinazione dell’importo superiore dell’assegno familiare, come affiliato al regime di assicurazione malattia in un altro Stato (Svizzera)

    Dispositivo

    1)

    L’art. 8, lett. c), dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e l’art. 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, devono essere interpretati nel senso che, quando la legislazione di uno Stato membro subordina il beneficio di una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma, l’ente competente del suddetto Stato membro, al fine di erogare la prestazione familiare di cui trattasi, debba tener conto, a tal fine, di siffatti periodi compiuti integralmente nel territorio della Confederazione svizzera.

    2)

    L’art. 8, lett. a), di detto accordo e gli artt. 3, n. 1, 23, nn. 1 e 2, 72 nonché l’allegato VI, N, punto 1, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui l’importo di una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, debba essere determinato secondo le regole della prestazione di malattia, l’importo stesso, a favore di una persona che ha compiuto integralmente i periodi di attività professionale necessari all’acquisizione del diritto in parola nel territorio dell’altra parte contraente, deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di una persona avente un’esperienza e qualifiche comparabili alle sue e che eserciti un’attività comparabile nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta la prestazione medesima.


    (1)  GU C 195 del 17.7.2010.


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