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Document 62010CA0138

    Causa C-138/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — DP grup EOOD/Direktor na Agentsia Mitnitsi (Unione doganale — Dichiarazione in dogana — Accettazione di tale dichiarazione da parte dell’autorità doganale — Invalidazione di una dichiarazione in dogana già accettata — Conseguenze sulle misure repressive)

    GU C 319 del 29.10.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 319/7


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «DP grup» EOOD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

    (Causa C-138/10) (1)

    (Unione doganale - Dichiarazione in dogana - Accettazione di tale dichiarazione da parte dell’autorità doganale - Invalidazione di una dichiarazione in dogana già accettata - Conseguenze sulle misure repressive)

    2011/C 319/10

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad Sofia-grad

    Parti

    Ricorrente:«DP grup» EOOD

    Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione degli artt. 4, punto 5), 8, n. 1, primo trattino, 62, 63 e 68 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Accettazione, da parte dell’autorità doganale, della dichiarazione in dogana presentata per iscritto dal soggetto passivo — Equiparazione di tale accettazione ad una decisione amministrativa assoggettabile a controllo giurisdizionale — Accettazione della dichiarazione a titolo provvisorio fino alla verifica definitiva dei dati in essa riportati mediante una perizia specialistica intesa a confermare il codice tariffario — Delimitazione del controllo esercitato dall’autorità doganale nell’ambito di tale verifica

    Dispositivo

    Le disposizioni del diritto dell’Unione in materia doganale devono essere interpretate nel senso che un dichiarante non può chiedere ad un organo giurisdizionale l’annullamento della dichiarazione in dogana da lui predisposta, qualora quest’ultima sia stata accettata dall’autorità doganale. Per contro, in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 66 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791, detto dichiarante può chiedere all’autorità summenzionata di invalidare tale dichiarazione, e ciò anche dopo che l’autorità medesima abbia concesso lo svincolo della merce. Al termine della sua valutazione, e fatta salva la possibilità di un ricorso giurisdizionale, l’autorità doganale deve respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata, oppure procedere all’invalidazione richiesta.


    (1)  GU C 148 del 5.6.2010.


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