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Document 62009TN0121
Case T-121/09: Action brought on 27 March 2009 — Al Shanfari v Council and Commission
Causa T-121/09: Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Al Shanfari/Consiglio e Commissione
Causa T-121/09: Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Al Shanfari/Consiglio e Commissione
GU C 113 del 16.5.2009, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/43 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2009 — Al Shanfari/Consiglio e Commissione
(Causa T-121/09)
2009/C 113/87
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Thamer Al Shanfari (rappresentanti: P. Saini, QC, T. Nesbitt e B. Kennelly, barristers, A. Patel, N. Sheikh e K. Mehta, solicitors)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 314/2004, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009, nella parte in cui riguarda il ricorrente; e |
— |
condannare il Consiglio e la Commissione a pagare al ricorrente le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
In forza del regolamento (CE) del Consiglio n. 314/2004 (1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 77/2009 (2) (in prosieguo: «il regolamento impugnato»), tutti i fondi del ricorrente all'interno degli Stati membri dell'Unione europea sono stati congelati, impedendo a questi di compiere affari nell'UE, in quanto accusato di avere legami con il regime repressivo in Zimbabwe e di essere coinvolto in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. Inoltre, il ricorrente è soggetto ad un divieto di viaggio in base all'art. 4 della posizione comune del Consiglio 2004/161/PESC (3).
Il ricorrente afferma che il regolamento impugnato dovrebbe essere annullato per i seguenti motivi, di seguito esposti:
in primo luogo, il ricorrente deduce che il regolamento impugnato viola il principio di legalità, poiché né l'art. 60 CE, né l'art. 301 CE conferiscono al Consiglio il potere di congelare la totalità dei fondi di un soggetto che non ha legami con il Governo dello Zimbabwe.
In secondo luogo, secondo la prospettazione del ricorrente, il regolamento impugnato viola l'obbligo di motivazione del Consiglio e della Commissione di cui all'art. 253 CE, poiché la breve affermazione relativa al ricorrente nell'allegato III è manifestamente inadeguata, e la posizione comune del Consiglio che sottopone il ricorrente ad un divieto di viaggio non fornisce ulteriori dettagli.
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento impugnato viola i diritti fondamentali del ricorrente, pregiudicando il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e al contraddittorio; e pregiudicando altresì in misura sproporzionata il diritto al pacifico godimento delle sue proprietà.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 314, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55, pag. 1)
(2) Regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2009, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 23, pag. 5)
(3) Posizione comune del Consiglio 19 febbraio 2004, 2004/161/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 66)