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Document 62009TJ0084
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 26 September 2012. # Italian Republic v European Commission. # EAGGF - Guarantee Section - Expenditure excluded from financing - Provision of information and promotion of agricultural products - Production of olive oil and table olives - Late payment. # Case T-84/09.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2012.
Repubblica italiana contro Commissione europea.
FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento - Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli - Produzione di olio d'oliva e di olive da tavola - Pagamenti tardivi.
Causa T-84/09.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2012.
Repubblica italiana contro Commissione europea.
FEAOG - Sezione "Garanzia" - Spese escluse dal finanziamento - Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli - Produzione di olio d'oliva e di olive da tavola - Pagamenti tardivi.
Causa T-84/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:471
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2012 –
Italia / Commissione
(causa T-84/09)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento – Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli – Produzione di olio d’oliva e di olive da tavola – Pagamenti tardivi»
1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 17-20, 94-96)
2. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio (Regolamenti della Commissione n. 1663/95, art. 8, § 1, e n. 885/2006, art. 11, §§ 1-3) (v. punti 24-25, 32-35)
3. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro [Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999; regolamento della Commissione n. 296/96, quarto considerando e art. 4, § 2, d)] (v. punti 46, 120, 135-137)
4. Diritto dell’Unione – Principi – Proporzionalità – Portata – Soppressione integrale di un contributo finanziario concesso dal FEAOG – Ammissibilità – Presupposti – Onere della prova – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Rettifica forfettaria del 10% delle spese – Ammissibilità (v. punti 75-78)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2008/960/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 340, pag. 99), nella parte in cui detta decisione esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana. |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |